Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
3 REPUBBLICA ITALIANA 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO / LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION 94 Oggetto PLURALITA SEZIONE TERZA CIVILE RATIONES 1 DECIDEND Composta dagli Ill.mi Sigg.: 1 Presidente Dott. Vincenzo R.G.N. 28179/01 - 0 2588 Consigliere Dott. Ernesto Cron. 374 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep. Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere ua.20/11/02 T Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - -- ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA - -- sul ricorso proposto da: RI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 16/20, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPARANO, che lo difende, giusta procura speciale per Notar Valerio Tirone di Roma del 05/11/01 rep. n. 27663; ricorrente
contro
COMUNE DI SANTA MARINELLA, in persona del Sindaco pro tempore AN CC, elettivamente domiciliato VLE ANGELICO 103, presso lo studio in ROMA --- dell'avvocato ROBERTO MARIA IZZ0 che lo difende giusta2002 2259 delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 1854/01 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione I Civile, emessa il 13/03/01 e Т depositata il 20/05/01 (R.G. 3325/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giuseppe SPARANO;
udito l'Avvocato Roberto Maria IZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 十 Т -2- Svolgimento del processo de 1 31.10.1989 Paola Cecchi de Rossi Con atto notarile vendeva ai coniugi DO IE e RE Zanfardino alcuni appezzamenţi di terreno siti nel Comune di sulla base di quanto S. Marinella, rilenuti edificabili risultava dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco di detto Comure il 15.5.1989, ai sensi dell'art. 18 1. n. 47/1985. I coniugi IE, con successivi preliminari tra il marzo ed i settembre 1992 promettevano in vendita i suddetti terreni a RI GR ed il prezzo patLuito teneva presente _e possibilità edificatorie del terreno, pari allo 0,50 mc/mq., risultanti dal certificato. Aggiornato il certificato al 21.9.1992 per la stipula del definitivo, risultava che la precedente contratto era errata, avendo erratamente ritenuto il attestazione terreno in zona N1, mentre trattavasi di zona N2, con indice di fabbricabilità pari a 0,001. Il GR conveniva in giudizio davanti al tribunale di Civitavecchia i promissari venditori, chiedendo la riduzione del prezzo ad equità a norma dell'art. 1489 c.C., nonché il chiedendone la condannaComune di S. Marinella, al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.. I l tribunale, Con sentenza non definitiva 17. 332/98, accoglieva la domanda di riduzione del prezzo proposta dal 3 GR e riget Lava la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Comune. Il GR proponeva appello avverso questa sentenza, insistendo nella domanda di risarcimento del danno. Resisteva il Comune. La corte di appello di Roma, соп sentenza depositata il 28.5.2001, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito, anzitutto, che il certificato di destinazione urbanistica, di cui all'art. 18 1. Π. 47/1985 aveva una durata massima di validità di Ln anno e che tanto costituiva un principio generale, applicabile anche ai casi diversi da contratti notarili di trasferimento di terreni, poiché il legislatore ha limitato l'affidamento circa l'attestazione contenuta nel certificato di destinazione urbanistica solo per un anno. Riteneva, quindi, la corte che il GR era stato negligente nel non richiedere un certificato aggiornato al 1992; che, in ogni caso, detto certificato conteneva in calce un'annotazione che consentiva di rilevare l'errore denunciato, in quanto, specificando che il terreno ricadeva fuori dalla perimetrazione urbanistica, ai sensi della 1. regionale n. 30/1974, si poteva accertare che, ai sensi 52/76, della predetta legge, come modificata dalla 1. n. l'indice di fabbricabiltà era pari a 0,0001. 4 nesso di Riteneva, quindi, la corte che non sussisteva il causalità tra l'errore del Comune ed il danno, essendosi 1'appellante incautamente affidato ad un certificato scaduto ed avendo trascurato tutte le indicazioni ivi contenute, tra poteva ricostruirsi la situazione urbanistica delcui Comune. Inoltre la corte riteneva che la domanda andasse rigettata anche per un altro profilo, in quanto, essendo risultato il GR vincitore in relazione all'azione di riduzione del prezzo proposta nei confronti dei promittenti venditori, non vi era LI ulteriore danno, che poteva accampare nei confronti del Comune convenuto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il GR. Resiste con controricorso il Comune di S. Marinella. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, c1, 11. 3 C.P.C., in relazione all'art. 2043 c.c. e dell'art. 18 1. n. 28.2.1985, n. 47. Ritiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata abbia escluso la responsabilità del Comune, pur esistendo l'evidente colpa dello stesso e tutti gli elementi per l'affermazione della sua responsabilità. 9 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la 5 c.p.c. per contraddittorietà violazione dell'art. 360 Th+ della motivazione. Assume il ricorrente che, in modo contraddittorio, la sentenza di appello abbia ritenuto che egli non avesse usato la diligenza del caso, per aver fatto eccessivo affidamento su un documento che, per il tempo trascorso 167 offriva garanzie di cerlezza della situazione rappresentata, mentre egli di professione era un optometrista.
3.1. Ritiene questa corte che il ricorso sia inammissibile. va, infatti, rilevato chc la sentenza impugnata ha rigettato l'appello non solo perché ha escluso ogni nesso di causalità tra il comportamento del Comune convenuto ed il danno lamentato, ma anche perché ha ritenuto che in concreto nella fattispecie non risultasse alcun profilo di danno subito dal GR, poiché lo stesso era risultato vincitore in relazione all'azione di riduzione del prezzo proposta nei confronti dei promittenti venditori. Questa seconda ratio decidendi non risulta impugnata.
3.2. Osserva questa Corte che, quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali inammissibile, per difetto d'interesse, ilragioni rende motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva n.la motivazione autonoma non impugnata. (Cass.23.4.2002. 5902; Cass. 23.10.2001, Πι 12976; Cass 9 dicembre 1994, n. 10555). Il ricorso va pertan Lo dichiarato inammissibile. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa interamente Tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Cosi deciso in Roma, li 20.11.2002. Il Presidente Il cons. est. Antonio Segato IL CANCELLIERE C1 Oggi 27 GEN, 2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA innocer Battista IL CANCELLIERE C1 Innocento Battista 7