Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta dell'amministratore che occulti con artifici contabili l'ammanco dalle casse della fallita di somme ingenti (Nella fattispecie, la Corte ha precisato altresì che, in tal caso, non è configurabile il delitto di bancarotta preferenziale, in quanto, affinchè si possano considerare le somme dovute a titolo di retribuzione, è necessario che lo statuto della società fallita contempli espressamente la retribuzione dovuta all'amministratore e ne quantifichi l'ammontare ovvero, in subordine, che la corresponsione delle suddette retribuzioni sia riportata in bilancio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
0 1 9 0 1 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/10/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 923рр Dott. ANDREA COLONNESE
-Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. VITO SCALERA N. 13119/2010- Consigliere - Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
Dott. MAURIZIO FUMO
- Consigliere -
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) DI AN CE N. IL 05/01/1958
avverso la sentenza n. 4320/1999 CORTE APPELLO di CATANIA, del 10/11/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VITO SCALERA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Sostituto dott. Francesco Salzano, che chiede il rigedo. LOITO KAJ. AN. Carmelo Peluso, OSSERVA
Di DI EN ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Catania del 10.11.2008 che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico dal
Tribunale di Modica per il reato di bancarotta fraudolenta, consumato nella qualità di unico responsabile della “ S.r.l. Di DI
Trasporti", dichiarata fallita il 20 luglio 1992, con la distrazione della somma di £. 754.165.000= .
La Corte territoriale aveva fondato il suo convincimento su una perizia collegiale disposta in secondo grado, previa rinnovazione del dibattimento, sulla contabilità della impresa fallita.
Deduce il ricorrente che la corte territoriale aveva acriticamente disatteso l'assunto difensivo secondo il quale il denaro era stato prelevato dal fallito in parte per le esigenze della famiglia ed in gran parte per regolare i rapporti patrimoniali con altre due società
del gruppo, e cioè le società a responsabilità limitata SAM ed AFI, fondando il suo convincimento sulle conclusioni della perizia collegiale, trascurando però di considerare che i periti si erano limitati ad esprimere perplessità sul punto, e non certezze.
Deduce poi inosservanza della legge fallimentare, atteso che le condotte ipotizzate come distrattive potevano al più costituire episodi di bancarotta preferenziale, essendo stato impiegato il denaro in parte per ripianare i crediti vantati dalla SAM e dall'AFI, ed in parte per recuperare il suo credito per la sua attività di amministratore.
Deduce infine che essendo state concesse dalla corte territoriale attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, il reato è prescritto perchè il termine prescrizionale di 15 anni dalla data del fallimento era a suo avviso interamente decorso già prima della sentenza di secondo grado. Il ricorso è destituito di fondamento.
Le valutazioni della corte territoriale sono state argomentate con riferimento alle risultanze della consulenza collegiale, che avevano effettivamente espresso perplessità, ma, come osserva la corte territoriale, con esclusivo riferimento alle destinazioni contabili prospettate dall'imputato.
Quanto all'utilizzazione di parte delle somme che secondo l'ipotesi di accusa erano state "distratte" per le esigenze di sostentamento della famiglia, la sentenza impugnata ha correttamente disatteso l'assunto per la sua genericità, né diversa conclusione è possibile in relazione ai rapporti della fallita con le società SAM ed AFI, avendo la corte territoriale osservato che i periti avevano riscontrate come l'ammanco integrale dalle casse della fallita di somme ingenti fosse stato mascherato con artifici contabili, di modo che non era ipotizzabile una diversa qualificazione dei fatti contestati come bancarotta preferenziale.
Quanto al difetto di motivazione denunciato in relazione a quella parte delle somme distratte che, secondo la tesi difensiva. costituiva l'importo delle retribuzioni dovute all'imputato per la sua attività di amministratore, di modo che la condotta sarebbe al più qualificabile come bancarotta preferenziale, valga considerare che può ipotizzarsi la sussistenza di tale ultimo reato quando lo statuto della società fallita contempli espressamente la retribuzione dovuta all'amministratore e ne quantifichi l'ammontare; in subordine la corresponsione delle suddette retribuzioni deve riportata in bilancio.
Nulla di tutto ciò era stato dedotto e dimostrato dall'imputato, di modo che le valutazioni dei giudici del merito sono corrette e coerenti.
Infondata è anche la censura con cui il ricorrente deduce che, per effetto delle attenuanti concesse fin dal primo grado, il reato di bancarotta fraudolenta si sarebbe già prescritto ben prima della data della sentenza impugnata, atteso che il ricorrente non tiene conto di sospensioni verificatesi in primo ed in secondo grado per l'ammontare complessivo di anni quattro, mesi dieci e giorni quindici, di modo che il termine prescrizionale scadrebbe il 6 maggio 2011.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2010
IL PRESIDENTE
Au kenАнна СовищеIL CONSIGLIE RE est.
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Repositata in Cancelleria toma, li 21 GEN. 2011 Funzionar Guziario
Carmela ZUISE
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