Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
La nullità della sentenza priva delle sottoscrizioni dei magistrati che l'hanno redatta è deducibile al di fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione, va rilevata anche d'ufficio, e comporta, anche in esito al giudizio di cassazione, la rimessione della causa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione. (Nella specie, la S.C., rilevata la nullità per detto motivo della impugnata sentenza d'appello, priva di ogni sottoscrizione giusta la copia autentica prodotta ex art. 369 cod. proc. civ., ha rinviato la causa al medesimo giudice di secondo grado).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AI TA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CATANIA, NICOLA D'ANGELO, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 356/95 del Tribunale di CALTANISETTA, depositata il 07/12/95 R.G.N. 2796/89;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/98 dal Consigliere relatore Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato Antonino CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LEO che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Caltanissetta, all'esito della consulenza tecnica da lui disposta, ha rigettato la domanda proposta nei confronti dell'INAIL dalla sig.ra ET CO diretta ad ottenere il riconoscimento alla rendita di riversibilità in relazione alla morte del proprio marito sign. Scannella conseguita alla malattia professionale da lui contratta.
Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 7 dicembre 1995 sulla base della consulenza da esso fatta espletare ha escluso che la morte dell'assicurato derivasse da tecnopatia dovendosi ascrivere ad eteroplasia polmonare.
La sig.ra CO ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo.
L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che la decisione impugnata non reca la sottoscrizione di alcuno dei magistrati che l'hanno redatta. Tanto risulta invero nella copia autentica in atti depositata ai sensi dell'art. 369 c.p.c. della quale soltanto il Collegio può e deve tener conto.
Essa è quindi nulla ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p.c.. Tale nullità è deducibile fuori dei limiti e delle regole dei mezzi d'impugnazione, sicché non è coperta da giudicato formale e va rilevata anche d'ufficio e comporta, anche in esito al giudizio di cassazione, che la causa deve esser rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, (10 febbraio 1986 n. 849). Il Tribunale di Caltanissetta provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della impugnata sentenza e rinvia la causa allo stesso Tribunale di Caltanissetta anche per le spese. Così deciso il 12 giugno e il 23 ottobre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 3 FEBBRAIO 1999.