Sentenza 24 settembre 2004
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice, investito di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, abbia omesso di provvedere nel termine impostogli dall' art. 96, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la prevista sanzione di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, cod. proc. pen., non incide sulla pronuncia tardiva su detta istanza, che resta, invece, valida. La sanzione di nullità, infatti, è comminata al fine di garantire nella sua pienezza il rispetto delle disposizioni concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e, quindi, l'effettività del diritto di difesa, con la conseguenza che essa non può che riguardare solo gli atti processuali eventualmente posti in essere nel procedimento nell'intervallo di tempo compreso tra la scadenza del termine previsto per la decisione sulla domanda e il sopravvenire del provvedimento, sia pure tardivo. Per converso, là dove si ritenesse, invece, che la nullità si debba estendere a tutti gli atti compiuti successivamente al decorso del termine, compresi quelli posti in essere in favore dell'imputato (quali il provvedimento, pur tardivo, di ammissione e la conseguente liquidazione dei compensi al difensore), ne deriverebbe l'inaccettabile conseguenza che una sanzione fissata in favore dell'imputato avrebbe per costui effetti negativi (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del P.G., il quale, sul rilievo che l'ammissione era stata disposta tardivamente, pretendeva che venisse dichiarata la nullità del decreto di liquidazione dei compensi al difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2004, n. 48144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48144 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 24/09/2004
Dott. TUCCIO PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 1547
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 026341/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) ALICATA ME LOREDANA;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 05/03/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO che ha chiesto l'inammissiblità del ricorso.
Con ordinanza del 5/3/2003 la Corte di Appello di Palermo, Sezione Quarta penale, rigettava il ricorso con il quale il Procuratore Generale aveva chiesto la revoca del decreto in data 29/9/2002 della medesima Corte di Appello, Sezione Terza Penale, di liquidazione dei compensi all'Avv. Carmela Loredana Alicata, difensore di fiducia di EL PE, imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività professionale svolta in favore di costui. Riteneva il collegio di dovere disattendere la tesi del P.G. il quale aveva dedotto la nullità ex art. 179, co. 2, C.P.P. del decreto di ammissione al beneficio del EL in quanto emesso dalla Corte di Appello oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione dell'istanza. Tale nullità, per il P.G., si sarebbe estesa anche al decreto di liquidazione del compenso al difensore. Secondo il collegio, infatti, era da escludere che il ritardo nella emissione potesse invalidare il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riguardando la nullità gli atti compiuti nel procedimento di merito.
Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale il quale si doleva della decisione adottata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
La Corte di Appello di Palermo ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa stessa Sezione della Corte di Cassazione secondo cui la nullità generale ed assoluta prevista dall'art. 96 D.P.R. n. 115 del 2002 non incide sulla pronuncia tardiva sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che resta valida. (cfr. sent. n. 531, C.C. del 16/3/2004, P.G. c/Pisciotta; sent. emessa all'udienza del 3/3/2004, Pres. Coco, Di Fatta). La sanzione di nullità è comminata al fine di garantire nella sua pienezza il rispetto delle disposizioni concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e, quindi, l'effettività del diritto di difesa. La nullità, pertanto, non può che riguardare gli atti processuali eventualmente posti in essere nel procedimento per il quale è stata presentata l'istanza di ammissione al beneficio nell'intervallo di tempo compreso tra la scadenza del termine di dieci giorni per la decisione sulla domanda e il sopravvenire del provvedimento, sia pure tardivo. Così circoscritto l'ambito della nullità assoluta, è evidente che essa, con riferimento al caso di specie, non investendo il provvedimento di ammissione al beneficio, neanche può riguardare, come vorrebbe il ricorrente, gli atti compiuti successivamente, tra i quali quelli posti in essere in favore dell'imputato, quale la liquidazione dei compensi al difensore. Una interpretazione diversa che non tenesse conto della finalità della previsione della nullità stabilita dall'art. 96 D.P.R. n. 115 del 2002 comporterebbe la conseguenza che una sanzione fissata in favore dell'imputato avrebbe per costui effetti negativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004