Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2004, n. 48144
CASS
Sentenza 24 settembre 2004

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Nel caso in cui il giudice, investito di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, abbia omesso di provvedere nel termine impostogli dall' art. 96, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la prevista sanzione di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, cod. proc. pen., non incide sulla pronuncia tardiva su detta istanza, che resta, invece, valida. La sanzione di nullità, infatti, è comminata al fine di garantire nella sua pienezza il rispetto delle disposizioni concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e, quindi, l'effettività del diritto di difesa, con la conseguenza che essa non può che riguardare solo gli atti processuali eventualmente posti in essere nel procedimento nell'intervallo di tempo compreso tra la scadenza del termine previsto per la decisione sulla domanda e il sopravvenire del provvedimento, sia pure tardivo. Per converso, là dove si ritenesse, invece, che la nullità si debba estendere a tutti gli atti compiuti successivamente al decorso del termine, compresi quelli posti in essere in favore dell'imputato (quali il provvedimento, pur tardivo, di ammissione e la conseguente liquidazione dei compensi al difensore), ne deriverebbe l'inaccettabile conseguenza che una sanzione fissata in favore dell'imputato avrebbe per costui effetti negativi (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del P.G., il quale, sul rilievo che l'ammissione era stata disposta tardivamente, pretendeva che venisse dichiarata la nullità del decreto di liquidazione dei compensi al difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2004, n. 48144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48144
    Data del deposito : 24 settembre 2004

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