Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
Sono esclusi dall'applicazione dell'indulto concesso con L. n. 241 del 2006 i delitti per i quali "ricorre" la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, restando irrilevante l'incidenza della predetta circostanza sulla pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2008, n. 38325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38325 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2416
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 014478/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
SS AN, N. IL 03/03/1975;
avverso ORDINANZA del 06/03/2008 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Galasso chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Napoli, in sede di giudizio di opposizione, confermava la decisione di applicazione dell'indulto nella sua massima estensione a RO CO imputato di omicidio e altri reati aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 in quanto a seguito della concessione dell'attenuante di cui all'art. 8, stessa Legge, non poteva ritenersi realizzata la ricorrenza dell'aggravante; inoltre poiché l'omicidio comportava la pena dell'ergastolo ad esso non poteva essere contestata l'aggravante di cui alla cit. L., art. 7 per espressa esclusione di legge. Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. e deduceva violazione di legge in quanto la L. n. 241 del 2006 aveva esplicitamente ritenuto che condizione sufficiente per escludere l'applicabilità del condono è la contestazione dell'aggravante, indipendentemente dal fatto che avesse determinato in concreto conseguenze sulla pena. In relazione al delitto di omicidio punito con l'ergastolo, la contestazione dell'aggravante era avvenuta, anche se in violazione di legge, e quindi sul punto si era formato il giudicato. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l'ordinanza annullata con rinvio. La L. n. 241 del 2006 ha esplicitamente utilizzato, ai fini dell'esclusione dall'applicazione dell'indulto, l'espressione "ricorre l'aggravante" e, pertanto richiede che essa sia stata contestata e ritenuta esistente, essendo irrilevante, invece, l'incidenza della stessa sulla pena e cioè che a seguito di un giudizio di valenza o a seguito del riconoscimento di un'attenuante, tale aggravante non abbia prodotto effetti. Nel caso di specie la circostanza che la L. n. 203 del 1991, art. 8, comma 2 preveda che col riconoscimento dell'attenuante non si applichi l'art. 7 stessa Legge, determina solo una conseguenza ai fini della pena, ma la condizione ostativa all'applicazione del condono si è già realizzata con la contestazione dell'aggravante, ritenuta fondata, tanto che si è applicata l'attenuante speciale della collaborazione. Anche in relazione al delitto di omicidio punibile con l'ergastolo, l'esclusione prevista dalla legge dell'aggravante di cui all'art. 7, ha come unica ragione quella della sua inutilità, essendo già prevista la pena dell'ergastolo, ma una volta contestata e ritenuta con sentenza definitiva, è ostativa all'applicazione del condono. Le ragioni della scelta del legislatore si rinvengono nella particolare pericolosità dell'autore del reato, aggravato dalla cit. L., art. 7, che non può certo ritenersi venuta meno per la collaborazione con la giustizia (Sez. 1^ 14 gennaio 2008 n. 10679, rv. 239652).
Ulteriore conferma della conformità alla legge di tale interpretazione si ricava dalla circostanza che l'art. 8, comma 1 prevede l'applicazione dell'attenuante anche per coloro che sono ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., reato escluso oggettivamente dall'applicazione del condono ai sensi della L. n. 241 del 2006, art.
1. La decisione deve essere annullata con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione quantifichi, in relazione ai reati non ostativi, quanta parte di pena possa essere condonata.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008