Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
In materia di produzione, commercio e consumo di prodotti alimentari non è dato evincere dal precetto normativo una deroga all'obbligo di autorizzazione sanitaria per gli esercizi funzionanti nell'ambito di circoli privati. Nè appare ragionevole ipotizzarla , una volta riconosciuto che l'interesse tutelato dalla norma è la salute del consumatore, la quale non può esser in un esercizio privato meno garantita che in un pubblico esercizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10201 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 19.6.1998
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " Pier Luigi Onorato " N. 2270
3. " Aldo Fiale " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NO " N. 5941/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ER IA n. Cosenza 21.4.1935, avverso la sentenza 9.10.97 del Pretore di Cosenza, Sentenza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano, Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. Albano che ha concluso per il rigetto del ricordo.
Svolgimento del processo
ER IA ricorre avverso la sentenza 9.10.97 del Pretore di Cosenza, con la quale è stata condannata, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di lire 900 mila di ammenda, essendo stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 2, 1^ e 3^ co. legge 283/62, per avere, quale titolare del circolo ricreativo ACLI, sito in Cosenza, attivato e gestito un locale, attrezzato a bar (nel capo di imputazione indicato come "laboratorio di preparazione e manipolazione di sostanze alimentari"), senza essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria": acc. in Cosenza 29.9.95. Denuncia, la ricorrente, erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione:
a) per l'omissione di una specifica indicazione, nella sentenza impugnata, circa la necessità, in ipotesi di somministrazione di prodotti da bar, della autorizzazione sanitaria, richiesta, invece, allorché trattisi di esercizio di ristorazione con preparazione di cibi cotti, fuori dei casi esaurentisi in attività di semplice riscaldamento della sostanza alimentare, non manipolata;
b) per la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, nonostante che l'esercizio di bar, nella specie, fosse interno ad un circolo previsto ricreativo;
c) per l'eccessività della pena irrogata e per la mancata concessione dei "benefici di legge" (art. 163 e 175 c.p.), nonostante l'incensuratezza dell'imputata.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Qualsiasi esercizio, in cui, tra l'altro, si preparino sostanze alimentari è da intendersi compreso nella previsione dell'art. 2 della legge 288 /62. Non può dubitarsi che sostanze alimentari siano, oltre al caffè e al latte, anche le spremute e i frullati di frutta;
bevande, tutte, che sono tipiche dell'esercizio di bar.
Non è, dunque, indispensabile, rispetto all'obbligo di munirsi di autorizzazione sanitaria, lo svolgimento di una particolare attività di manipolazione, implicante quella di amalgama, di impasto o, comunque, di contatto diretto con la sostanza alimentare. È, invece, sufficiente, ai fini dell'obbligo di osservanza del precetto in esame, che la sostanza alimentare sia, tra l'altro, servita in contenitori (tazze, bicchieri, piatti ecc.) messi a disposizione del consumatore, di volta in volta, dall'esercente, previo lavaggio o contatto di qualsiasi tipo con gli stessi.
Posto, invero, che la tutela della salute del consumatore è alla base della ratio della norma, dalla quale è imposto all'esercente di munirsi dell'autorizzazione sanitaria, non v'è ragione per escludere dalla previsione di salvaguardia di tale primaria esigenza le attività degli esercenti, che, pur non essendo direttamente manipolative della sostanza alimentare, servita al cliente, abbiano comunque una interferenza con l'assunzione dell'alimento, effettuata con mezzi apprestati dall'esercente.
La sentenza impugnata resiste alle censure della ricorrente, essendo conforme ai principi sopra esposti, già consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 2776 del 1975, 12735 del 1977, 2340 del 1985, 2215 del 1990, 646 del 1997). Non è dato, inoltre, evincere dal precetto normativo (secondo motivo) una deroga all'obbligo di autorizzazione sanitaria per gli esercizi funzionanti nell'ambito di circoli privati;
ne' appare ragionevole ipotizzarla, una volta riconosciuto che l'interesse tutelato dalla norma è la salute del consumatore, la quale non può essere, in un esercizio privato, meno garantita che in un pubblico esercizio.
La pena (terzo motivo) è stata correttamente determinata in aderenza ai criteri dettati dall'art. 133 c.p., espressamente richiamati dal giudice di merito. I benefici, di cui agli artt. 163 e 175 c.p., inoltre, non risultano neppure richiesti dalla difesa dell'imputato. In ogni caso, per quel che attiene alla omessa concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p., la stessa non può, nella specie (avuto anche riguardo all'accennato silenzio difensivo sul punto), considerarsi confliggente con l'interesse dell'imputata; la quale, a fronte della esecutività della condanna al pagamento della modesta somma di lire 900.000, evita la iscrizione nel casellario giudiziale (art. 689, 2^ co. n. 2 c.p.p.); iscrizione, che è, invece, prevista per le condanne relative a contravvenzioni oblabili - qual è quella in esame - qualora sia concessa la sospensione condizionale della pena (art. 686, 1^ co. lett. a) c.p.p.).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1998