Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 552
CASS
Sentenza 18 gennaio 2002

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L'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per contro non è consentito al giudice, senza violare l'art. 112 cod. proc. civ., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 552
    Data del deposito : 18 gennaio 2002

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