CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20477 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: PI RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LAURA CONDEMI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 20 ottobre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania del 20-9-2019, riduceva la pena inflitta a IA FR in relazione al delitto di usura aggravata allo stesso contestata ad anni 2 di reclusione ed € 5.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell’imputato, avv.ti Seminara e Fina, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.: Penale Sent. Sez. 2 Num. 20477 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/05/2026 - violazione dell'articolo 606 lettere b), c) ed e) codice procedura penale quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di usura e, comunque, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
si deduceva come all'udienza del 20 ottobre 2025 fosse stata acquisita la sentenza emessa in 26 Marzo 2024 dal Tribunale di Catania per analoghi fatti di usura che l'imputato avrebbe commesso nei confronti del figlio della persona offesa CO LA, procedimento all'esito del quale il IA era stato assolto;
tale importante dato documentale acquisito ex articolo 238- bis codice procedura penale risultava rilevante ai fini della prova del fatto in esso accertato e doveva essere valutato nel complessivo compendio probatorio mentre, il giudice di appello, non aveva in alcun modo dato atto di tale produzione neanche per smentirne la rilevanza;
la sentenza di assoluzione del separato giudizio rilevava perché le dichiarazioni della persona offesa erano smentite dalla ricostruzione del fatto contenuto nella diversa pronuncia;
- violazione dell'articolo 606 lett. e) codice procedura penale, violazione di legge e difetto di motivazione posto che dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito non era emerso quale fosse il tasso usurario pattuito al momento della corresponsione del prestito;
riportate le dichiarazioni della presunta vittima si rilevava come, a fronte della concessione di un prestito dell'importo di 1.400 €, non era stato stabilito né l'importo nè il tempo della restituzione che sarebbe potuto avvenire secondo la stessa ricostruzione della vittima man mano che questi si fosse procurata la somma;
la mancata indicazione di un termine di scadenza e di restituzione impediva la configurazione della contestata ipotesi di usura per omessa individuazone del tasso usurario;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dello stato di bisogno che consiste in una condizione di necessità tendenzialmente irreversibile tale da comportare un'impellenza idonea a compromettere la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli;
detta condizione era incompatibile con le circostanze emerse all'esito dell'attività istruttoria ed in particolare con le disponibilità sul conto corrente della vittima e con le attività lavorative svolte dal figlio.
1.2 Con motivi aggiunti i difensori eccepivano ancora: - violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione della sentenza emessa all’esito del separato procedimento che integrava un’omissione rilevante anche ex art. 238-bis cod. proc. pen. posto che il giudizio di attendibilità della persona offesa andava riformulato;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per il delitto di usura posto che l’assenza di un preciso momento di restituzione del prestito escludeva la configurabilità del delitto;
- violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dello stato di bisogno non potendo lo stesso ricavarsi dalla mera condizione di difficoltà economica ma imponendo una condizione di necessità irreversibile 2 che nel caso in esame doveva essere esclusa in considerazione delle somme versate sul c/c bancario della vittima e dell’attività lavorativa del figlio di questi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso principale reiterato nei motivi aggiunti è infondato;
al proposito deve infatti rilevarsi che l'intervenuta assoluzione nel corso del separato giudizio del medesimo imputato per presunti fatti di usura commessi in danno del figlio della persona offesa LA LO, di nome CO, non può integrare un elemento tale da confutare efficacemente il materiale probatorio valutato con doppia conforme nelle fasi di merito. La conclusione assolutoria del separato giudizio non riverbera, così come dedotto in ricorso, automaticamente i propri effetti anche per quanto attiene la fattispecie di usura in danno di LA LO che i giudici di merito hanno ritenuto provata sulla base dell'attenta analisi della dichiarazione resa nel contraddittorio delle parti dalla persona offesa e del dato fattuale, certamente rilevante e particolarmente evidenziato nella pronuncia di primo grado del tribunale, del rinvenimento proprio di LA LO nell'abitazione ove il ricorrente IA risultava in stato di detenzione domiciliare. A tale elemento si aggiungeva il rinvenimento in occasione di quel controllo di polizia di una somma di 300 € in contante che, secondo la ricostruzione dei fatti, l'imputato aveva gettato verso la persona offesa per evitare di esserne rinvenuto in possesso e che, secondo le dichiarazioni rese dalla vittima, costituiva proprio una parte della somma di restituzione di capitale ed interessi versata in quel frangente al ricorrente. La diversità del fatto giudicato dal separato giudizio impedisce, pertanto, di ritenere inverosimili le dichiarazioni della persona offesa che hanno trovato conforto in circostanze di fatto davvero significative pure evidenziate dai giudici di merito e da quello di primo grado in particolare. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Anche il secondo motivo è infondato posto che secondo la ricostruzione conforme di primo e secondo grado al momento della pattuizione del prestito era stata convenuta una restituzione della somma gravata da interessi usurari che maturavano ogni trimestre e che avevano visto già restituito un importo di 1.100 € oltre i 300 rinvenuti in occasione del controllo di polizia. Ne deriva affermarsi che l'importo stabilito quale interesse era certamente usurario indipendentemente dalla circostanza che alla vittima fosse stato concesso un tempo ancora superiore per l'integrale adempimento. 3 3. Il terzo motivo è infondato posto che la Corte di appello con le osservazioni svolte alla pagina 8 della impugnata pronuncia ha già adeguatamente motivato circa lo stato di bisogno della vittima integrante la circostanza, considerando quale elemento significativo la condizione di cassa integrazione cui la vittima era assegnata e che, impedendole l'esecuzione dell'attività lavorativa, è indice certamente sintomatico di quella particolare condizione di necessità richiesta per ritenere sussistente la circostanza aggravante. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LAURA CONDEMI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 20 ottobre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania del 20-9-2019, riduceva la pena inflitta a IA FR in relazione al delitto di usura aggravata allo stesso contestata ad anni 2 di reclusione ed € 5.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell’imputato, avv.ti Seminara e Fina, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.: Penale Sent. Sez. 2 Num. 20477 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/05/2026 - violazione dell'articolo 606 lettere b), c) ed e) codice procedura penale quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di usura e, comunque, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
si deduceva come all'udienza del 20 ottobre 2025 fosse stata acquisita la sentenza emessa in 26 Marzo 2024 dal Tribunale di Catania per analoghi fatti di usura che l'imputato avrebbe commesso nei confronti del figlio della persona offesa CO LA, procedimento all'esito del quale il IA era stato assolto;
tale importante dato documentale acquisito ex articolo 238- bis codice procedura penale risultava rilevante ai fini della prova del fatto in esso accertato e doveva essere valutato nel complessivo compendio probatorio mentre, il giudice di appello, non aveva in alcun modo dato atto di tale produzione neanche per smentirne la rilevanza;
la sentenza di assoluzione del separato giudizio rilevava perché le dichiarazioni della persona offesa erano smentite dalla ricostruzione del fatto contenuto nella diversa pronuncia;
- violazione dell'articolo 606 lett. e) codice procedura penale, violazione di legge e difetto di motivazione posto che dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito non era emerso quale fosse il tasso usurario pattuito al momento della corresponsione del prestito;
riportate le dichiarazioni della presunta vittima si rilevava come, a fronte della concessione di un prestito dell'importo di 1.400 €, non era stato stabilito né l'importo nè il tempo della restituzione che sarebbe potuto avvenire secondo la stessa ricostruzione della vittima man mano che questi si fosse procurata la somma;
la mancata indicazione di un termine di scadenza e di restituzione impediva la configurazione della contestata ipotesi di usura per omessa individuazone del tasso usurario;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dello stato di bisogno che consiste in una condizione di necessità tendenzialmente irreversibile tale da comportare un'impellenza idonea a compromettere la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli;
detta condizione era incompatibile con le circostanze emerse all'esito dell'attività istruttoria ed in particolare con le disponibilità sul conto corrente della vittima e con le attività lavorative svolte dal figlio.
1.2 Con motivi aggiunti i difensori eccepivano ancora: - violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione della sentenza emessa all’esito del separato procedimento che integrava un’omissione rilevante anche ex art. 238-bis cod. proc. pen. posto che il giudizio di attendibilità della persona offesa andava riformulato;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per il delitto di usura posto che l’assenza di un preciso momento di restituzione del prestito escludeva la configurabilità del delitto;
- violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dello stato di bisogno non potendo lo stesso ricavarsi dalla mera condizione di difficoltà economica ma imponendo una condizione di necessità irreversibile 2 che nel caso in esame doveva essere esclusa in considerazione delle somme versate sul c/c bancario della vittima e dell’attività lavorativa del figlio di questi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso principale reiterato nei motivi aggiunti è infondato;
al proposito deve infatti rilevarsi che l'intervenuta assoluzione nel corso del separato giudizio del medesimo imputato per presunti fatti di usura commessi in danno del figlio della persona offesa LA LO, di nome CO, non può integrare un elemento tale da confutare efficacemente il materiale probatorio valutato con doppia conforme nelle fasi di merito. La conclusione assolutoria del separato giudizio non riverbera, così come dedotto in ricorso, automaticamente i propri effetti anche per quanto attiene la fattispecie di usura in danno di LA LO che i giudici di merito hanno ritenuto provata sulla base dell'attenta analisi della dichiarazione resa nel contraddittorio delle parti dalla persona offesa e del dato fattuale, certamente rilevante e particolarmente evidenziato nella pronuncia di primo grado del tribunale, del rinvenimento proprio di LA LO nell'abitazione ove il ricorrente IA risultava in stato di detenzione domiciliare. A tale elemento si aggiungeva il rinvenimento in occasione di quel controllo di polizia di una somma di 300 € in contante che, secondo la ricostruzione dei fatti, l'imputato aveva gettato verso la persona offesa per evitare di esserne rinvenuto in possesso e che, secondo le dichiarazioni rese dalla vittima, costituiva proprio una parte della somma di restituzione di capitale ed interessi versata in quel frangente al ricorrente. La diversità del fatto giudicato dal separato giudizio impedisce, pertanto, di ritenere inverosimili le dichiarazioni della persona offesa che hanno trovato conforto in circostanze di fatto davvero significative pure evidenziate dai giudici di merito e da quello di primo grado in particolare. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Anche il secondo motivo è infondato posto che secondo la ricostruzione conforme di primo e secondo grado al momento della pattuizione del prestito era stata convenuta una restituzione della somma gravata da interessi usurari che maturavano ogni trimestre e che avevano visto già restituito un importo di 1.100 € oltre i 300 rinvenuti in occasione del controllo di polizia. Ne deriva affermarsi che l'importo stabilito quale interesse era certamente usurario indipendentemente dalla circostanza che alla vittima fosse stato concesso un tempo ancora superiore per l'integrale adempimento. 3 3. Il terzo motivo è infondato posto che la Corte di appello con le osservazioni svolte alla pagina 8 della impugnata pronuncia ha già adeguatamente motivato circa lo stato di bisogno della vittima integrante la circostanza, considerando quale elemento significativo la condizione di cassa integrazione cui la vittima era assegnata e che, impedendole l'esecuzione dell'attività lavorativa, è indice certamente sintomatico di quella particolare condizione di necessità richiesta per ritenere sussistente la circostanza aggravante. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4