Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
Non è configurabile contraddittorietà della motivazione di una sentenza che contrasti con una precedente ordinanza emessa nello stesso giudizio, atteso che l'ordinanza deve ritenersi implicitamente revocata dalla successiva sentenza. (Fattispecie in cui il giudice, avendo disposto il rinnovo delle indagini peritali, all'udienza fissata per il giuramento del CTU decideva con sentenza la causa).
Commentario • 1
- 1. Contratto preliminare, comunione ordinaria tra coniugiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12465 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR LO, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE TOSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 611/00 del Tribunale di LOCRI, depositata il 02/03/00 - R.G.N. 304/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Locri, pronunciandosi sull'appello proposto dall'Inps contro la sentenza in data 17.1.1997, con cui il locale Pretore aveva riconosciuto il diritto di LO PO all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'1.3.1996, accoglieva l'impugnazione, rigettando la domanda proposta dalla assicurata.
Il giudice di secondo grado, infatti, aderendo alle conclusioni della nuova consulenza tecnica d'ufficio, dal medesimo disposta, riteneva che le infermità della PO - spondilosi e osteopenia a carico dei metameri vertebrali senza limitazione funzionale in soggetto obeso, affetto da ipertensione arteriosa - non determinassero apprezzabili limitazioni funzionali e non erano di gravità tali da ridurre la capacità di lavoro o di guadagno dell'interessata, bracciante agricola, a meno di un terzo. Contro questa sentenza la PO ricorre per Cassazione sulla base di un unico motivo.
L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omissione e contraddittorietà di motivazione, lamenta che il Tribunale, dopo avere disposto, all'udienza dell'11.5.1999, la rinnovazione delle indagini peritali con la sostituzione del c.t.u., alla successiva udienza fissata per il giuramento del c.t.u., in palese contraddizione con il contenuto della precedente ordinanza, aveva pronunciato sentenza. Ciò aveva determinato violazione delle norme processuali e illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella quale non era presente alcun ragionamento tale da far ritenere, sia pure implicitamente, revocata l'ordinanza con cui era stato disposta la rinnovazione delle indagini peritali.
Il ricorso è infondato.
Premesso che l'ordinanza citata del giudice di appello presumibilmente è stata emessa per un errore materiale, poiché con la stessa, dopo che già era stata eseguita in secondo grado una nuova consulenza, si è nuovamente disposta la rinnovazione della consulenza tecnica in riferimento a una ritenuta insufficienza della c.t.u. del primo grado, è comunque determinante il rilievo che non configura una contraddittorietà di motivazione il contrasto tra la sentenza e una precedente ordinanza, anche perché questa deve ritenersi revocata dalla successiva pronuncia che la contraddice (Cass. 1 agosto 1980 n. 4908, 9 ottobre 1980 n. 5402, 4 ottobre 1982 n. 4378). Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Nulla per le spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Inps.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003