Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
Non è ipotizzabile la contravvenzione prevista dall'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 nel caso di uso di ricetrasmittenti, essendo queste soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia, non rientrante nel divieto di cui all'art. 13. Infatti l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5 dell' art. 13, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/1999, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Acquarone Presidente del 19.05.1999
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Guido De Maio Consigliere N.1930
3. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N.6644/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta
avverso l'ordinanza del 3-5/2/99 pronunciata dal Tribunale di Aosta, sezione per il riesame, nel procedimento che vede indagati PE LU + 12.
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Albano, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
- sentito il difensore, avv. C. Soro, che chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Dipendenti del Corpo Forestale dello Stato di Chatillon procedevano 14/1/99 - ex art. 354, comma 2, c.p.p.- al sequestro probatorio di tredici fucili da caccia e relativo munizionamento, tredici apparecchi radio ricetrasmittenti e quattro cinghiali, in danno di tredici cacciatori, indagati dei reati di cui agli artt. 81, 110, 30 lett. h) L. n. 157/1992, essendo stati sorpresi a cacciare con l'ausilio di apparecchi ricetrasmittenti, espressamente vietati dalla L. Reg. valle d'Aosta (27 agosto 1994 n. 64, art. 32 lett. 'p'), quindi "mezzi di caccia non consentiti".
Il P.M. convalidava il sequestro, ravvisando, oltre al reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 195 del codice postale (D.P.R. n. 156/1973), e gli indagati chiedevano riesame di tale provvedimento.
Il 2/2/1999 il P.M. disponeva la restituzione ai predetti cacciatori di armi, munizioni ed apparecchi ricetrasmittenti, non ritenendo sussistere ipotesi di confisca obbligatoria ne' necessità probatoria per il mantenimento del vincolo.
Il 3/2/1999 il Tribunale del riesame di Aosta, con l'ordinanza indicata in premessa, disponeva la restituzione agli indagati della somma di L 1.000.000, ricavata dalla vendita dei cinghiali abbattuti, non ritenendo sussistente il fumus dei reati ipotizzati, in quanto la violazione di cui al codice postale non poteva configurarsi, essendo gli indagati in possesso della documentazione amministrativa richiesta per la detenzione e l'uso degli apparecchi in questione, e comunque essendo il fatto ormai depenalizzato, e la contravvenzione prevista dalla normativa sulla caccia non era configurabile, giacché le radiotrasmittenti di cui sopra non potevano assimilarsi in alcun do ai "mezzi di caccia" vietati dall'art. 30 L. n. 157/1992, n essendo immediatamente utilizzabili per l'abbattimento della preda. Ricorre per cassazione il P.M. competente, chiedendo l'annullamento della gravata ordinanza, per violazione e falsa applicazione del citato art. 30 lett. h), giacché gli apparecchi detti rientrano, invece, secondo la giurisprudenza, tra "mezzi vietati", cui la norma si riferisce, in quanto possono ere impiegati per "predisporsi in battuta e ricercare più efficacemente la preda da abbattere", con conseguente ipotizzabilità del reato de quo.
All'odierna udienza camerale, il P.G. conclude come sopra riportato. Il ricorso è infondato.
Posto che nel caso di specie trattasi di sequestro probatorio e non preventivo, il giudice del riesame deve controllare semplicemente se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile, sebbene sempre con riferimento ad elementi processuali già acquisiti (alla luce della decisione delle Sezioni Unite 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi), e se il sequestro sia o meno giustificato ai sensi dell'art. 253 c.p.p.. Per consolidato orientamento di questa Corte poi (Sezioni Unite 15 marzo 1994, n. 2, Carella e altri), quando i provvedimenti di sequestro e convalida hanno ad oggetto il "corpo di reato", essi sono sempre legittimi, essendo necessario e sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza - nel concreto - delle finalità proprie del sequestro probatorio, e cioè la tutela delle esigenze probatorie, in quanto il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant'è che in via generale ne è prevista la confisca.
Nel caso in esame, non v'è dubbio che il denaro in sequestro, ricavato dalla vendita dei cinghiali abbattuti dagli indagati, dovrebbe considerarsi corpo di reato - secondo la definizione fornita dall'art. 253, comma 2, c.p.p. - ovviamente nell'ipotesi di sussistenza di un reato.
Non ritiene, invece, questo Collegio, come peraltro correttamente rilevato dal Tribunale, che sussista nel caso in esame l'astratta configurabilità delle contravvenzioni previste dal codice postale e dall'art. 30 lett. h) della legge sulla caccia.
In relazione alla prima, nulla deve aggiungersi a quanto osservato dai giudici del merito: gl'indagati erano tutti in possesso della documentazione amministrativa richiesta per la detenzione e l'uso degli apparecchi radio ricetrasmittenti, ed inoltre l'eventuale violazione dell'art. 195, considerate le caratteristiche degli stessi, non è prevista dalla legge come reato, costituendo semplice violazione amministrativa.
In relazione alla seconda contravvenzione, ritiene il Collegio che lo specifico precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (Sez. III, 23 luglio 1994, n. 8322, Scilironi) non sia condivisibile. Tale decisione, com'è noto, considerando rientranti nell'ambito dell'esercizio venatorio non solo gli atti immediatamente diretti all'abbattimento ed alla cattura della preda, ma anche quelli prodromici finalizzati alla ricerca di essa, reputa "mezzi vietati" dall'art. 30 lett. h) L. n. 157/1992, con riferimento al precedente art. 13 comma 5, tutti quelli "che possono essere impiegati per la ricerca della fauna, braccarla e stanarla", e quindi anche gli apparecchi per radioelettrici ricetrasmittenti utilizzati dai cacciatori nell'esercizio venatorio per meglio organizzarsi nell'attività congiunta di ricerca e abbattimento della preda. Questa sentenza - non contraddetta da altre decisioni, ma tuttavia neppure seguita da analoghe pronunzie specifiche - ad avviso del Collegio, non è convincente in quanto, partendo dalla esatta definizione di "esercizio venatorio", quale si evince dall'art. 12, commi 2 e 3, L. n. 157/1992, giunge alla conclusione - basata su una lettura, secondo il Collegio, non approfondita del successivo art. 13, comma 5 - che qualsiasi mezzo per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammesso deve intendersi vietato.
Il ragionamento, però, è solo apparentemente corretto, giacché il comma 5 ora menzionato fa riferimento esclusivamente ai mezzi per l'esercizio venatorio non ammessi dall'art. 13, per cui occorre stabilire innanzi tutto quale tipologia di mezzi siano disciplinati dalla detta norma e poi, soltanto nell'ambito di essa, ritenere non consentiti quelli non esplicitamente ammessi. Ebbene non c'è dubbio che l'art. 13 faccia esclusivo riferimento a mezzi immediatamente diretti all'abbattimento od alla cattura della selvaggina (fucili, arco, falco) e non a quelli comunque strumentali all'esercizio dell'attività venatoria, che sono disciplinati da altre disposizioni della legge (come, ad esempio, i richiami vietati, di cui all'art. 21).
E che questa sia la corretta lettura della norma è confermato dall'ordinanza n. 95/1995 della Corte Costituzionale, successiva quindi alla menzionata sentenza Scilironi, che, investita della questione dell'utilizzo del cane come mezzo per l'esercizio venatorio, lo ha ritenuto legittimo, rilevando che "l'art. 13 suddetto individua quali sono i mezzi diretti all'abbattimento consentiti, con la conseguenza che l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all 1 esercizio della caccia".
Pertanto, dunque, il precedente orientamento di. questa Corte ,deve essere mutato nel senso sopra indicato, anche alla luce ,della successiva lettura costituzionale della norma, per cui non è ipotizzabile nel caso di specie - in applicazione del principio di stretta legalità - la contravvenzione prevista dall'art. 30 lett. h) L. n. 157/1992, essendo le ricetrasmittenti in questione soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia, non rientrante nel divieto di cui all'art. 13.
Nè è di ostacolo, infine, a tale interpretazione l'art. 32 della L.R. Valle D'Aosta 27 agosto 1994, n. 64, che inserisce tra i divieti (lett. 'P') l'utilizzo durante l'esercizio venatorio di apparecchi radio ricetrasmittenti (o apparecchi telefonici portatili), in quanto - innanzi tutto - è fatto salvo l'uso di tali mezzi per chiamate di soccorso, per cui la mera detenzione di essi non concreta violazione di legge in assenza di prova che siano stati utilizzati per fini di caccia;
in secondo luogo, perché l'art. 46, comma 2, della predetta legge commina soltanto una sanzione amministrativa ai trasgressori del precetto sopra indicato, senza riserva di applicazione di sanzioni penali. È evidente che la detta previsione sanzionatoria si riferisce ai mezzi di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge sulla caccia, e non a quelli indicati dal comma 2, che richiama invece il successivo art. 13.
In conclusione, affatto corretta è l'ordinanza impugnata, donde il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 1999