Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
0.0 8 1 0 1 AULA "B" 0 8 1 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DLGASSALONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig.- per diritti L. 80 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 189 " 22 GEN. 2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. IL CANCELLIERE 1622/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giovanni Prestipino Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Cron. 1713 Dott. Donato Figurelli Rep. Consigliere Ud. 25 ot- Dott. IAno Vigolo Consigliere ConsiglCORTE SUPREMA DI CASSATION 2000 Dott. Camillo Filadoro UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Rilasciata copia legale INPS al Sig. SENTENZA per diritti L. "6 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IO IA, elettivamente domiciliata in Roma, via F. De Sanc- tis n. 4, presso l'avv. Giampaolo Petti che la rappresenta e di- fende giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domici- liato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Giorgio Starnoni e Mario Passaro 4442 1 che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato costituito con sola procura avverso la sentenza n. 13289, decisa il 13 novembre 1996 e pubbli- cata il 4 luglio 1997, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 22582/94 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 30 marzo 1993 il Pretore di Roma accoglieva la domanda proposta da IO IA e intesa ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità. Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13289 emessa in data 13 novembre 1996 - 4 luglio 1997, accoglieva il gravame rigettando l'originaria domanda della IO e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la de- cisione. Osservava che le conclusioni del CTU nominato in sede di appello, nel senso dell'esclusione di un'invalidità superiore alla soglia minima di legge, meritavano di esser seguite, siccome fondate sull'esame di tutti i dati clinici acquisiti. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne IO IA con atto notificato in data 16 gennaio 1998 e deduce un unico motivo 1 L'I.N.P.S. si costituisce col solo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 224/84 e ancora il difetto di motivazione. i Si afferma che il Tribunale si è adeguato al parere negativo del consulente di secondo grado il quale peraltro avrebbe errato nell'escludere l'effetto invalidante dell'artrosi in relazione all'attività di commerciante svolta dalla ricorrente. La doglianza non è fondata. Il Tribunale invero sottopone a vaglio critico le conclusioni del consulente tecnico officiato in secondo grado dando atto che il medesimo ha tenuto conto di tutte le patologie riscontrate ed an- cora le ha valutate nelle reciproche correlazioni, così attribuen- do il giusto rilievo alla patologia artrosica ed a quella venosa "aventi maggior significato dal punto di vista invalidante". Ha altresì rilevato che le conclusioni del CTU di primo grado ap- paiono "obbiettivamente meno giustificate ed in parte contraddit- torie" mentre le osservazioni della IO si riferiscono ad aspetti adeguatamente considerati dal nuovo consulente. Trattasi di una valutazione di fatto, riservata al giudice di me- rito e insuscettibile di sindacato da parte della Corte di Regit- timità, una volta che risulti, come si è posto in rilievo, con- gruamente motivata. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 3 Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e te- merarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese. Roma, 25 ottobre 2000 IL PRESIDENTE Normfinition Am the IL CONSIGLIERE ESTENSORE ん Still IL COLLABORATORE CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 20 GEN. 2001 A DL CAS14 LABORATORE M E D CANCELLERIA R P U S ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI ETESA, TASSA NSI DELL'ART. 10 D DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 REGISTRO O DIRITTO A