Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1066
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Sentenza 29 gennaio 2002

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In tema di appalti stipulati dalle amministrazioni non statali, poiché le previsioni del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063/1962, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, anche la composizione del collegio arbitrale è oggetto di regolamentazione pattizia e può essere identica o diversa da quella di cui al capitolato generale; conseguentemente, la questione relativa alla legittimità della composizione di tale collegio non si sottrae all'ordinaria disciplina dell'arbitrato e può essere sollevata davanti al giudice dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 2 cod.proc.civ. solo se sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1066
    Data del deposito : 29 gennaio 2002

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