Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17760 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
C.C. 73922 1 7760/0 2 ' E 6 5 REPU BLICA 8 N . 9 A 1 O N I I / - Z 4 R / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A B 6 A R 2 . T . T L U S R L . I ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE B A P G Oggetto I . E D B R R L A T TRIBUTI E T SEZIONE TRIBUTARIA D A A 1 SANATORIA I I D 3 S 1 CONDIZIONE R N E . E E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T S N T N I E A A S Presidente R.G.N. 2027/01 E M Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Mario CICALA Consigliere Consigliere - 41723 Cron. Dott. Eugenio AMARI Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo Ud.16/05/02 GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILESENTENZA sul ricorso proposto da: 73922 N. MINISTERO DELLE FINANZE, UFF IVA MILANO, Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ITALFIN SPA IN LCA, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, 2002 giusta procura in calce;
2153 controricorrente - avversO la sentenza n. 343/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 24/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre contro la ITALFIN S.P.A., in liquidazione coatta amministrativa, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La società re- siste con controricorso ed ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
1.2. In fatto, la società ha impugnato un avviso di irrogazione di sanzione per mancato versamento iva nel dicembre 1988. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto il ricorso sul rilievo che la società aveva beneficiato della sanatoria di cui al d.l. n. 83/1991 (com. in legge 154/1991). L'Ufficio ha impugna- 2 to eccependo che la sanatoria era condizionata al paga- mento dell'imposta dovuta, che nella specie non era stato effettuato. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, assumendo che la società, essendo in liquidazione coatta ammini- strativa, non poteva effettuare il pagamento senza alte- rare la "par condicio" dei creditori e che, per questa stessa ragione, l'omesso versamento dell'iva non poteva dar luogo alla applicazione della sanzione irrogata con l'avviso oggetto della originaria impugnazione.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero deduce violazioni di legge (artt. 27, 33 e 44, comma 2, DPR 633/72) e vizi di motivazione, in quanto l'obbligo di effettuare il pagamento dell'iva, la cui violazione comportato l'applicazione delle sanzioni irrogate ha l'avviso oggetto del contenzioso, è scaduto ben con prima che iniziasse la procedura concorsuale che, a di- re della controparte, avrebbe precluso la possibilità di effettuare il pagamento.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato.
2.2. Preliminarmente occorre rimuovere un equivoco che non facilita la corretta impostazione dei termini della controversia. Non bisogna confondere 1'omesso versamento dell'iva dovuta, alla sua scadenza naturale 3 (dicembre 1988), con il mancato adempimento della mede- sima obbligazione entro il termine previsto dalla legge di sanatoria, previsto come condizione per beneficiare della stessa.
2.3. In punto di fatto, è pacifico che alla scaden- della prima data la IN non ha effettuato il za versamento, benché non fosse ancora aperta la procedura della liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, correttamente è stata applicata la relativa sanzione, senza che possa essere addotta alcuna 'causa di non pu- 11 nibilità". Ne consegue, che il ricorso originario, che aveva ad oggetto, appunto, il relativo avviso di irro- gazione di sanzione non poteva trovare accoglimento. E' altrettanto pacifico che la società non ha potu- to beneficiare della sanatoria invocata in quanto non ha soddisfatto la condizione richiesta dalla legge, di pagare l'imposta dovuta, sebbene in ritardo. Quindi, per un verso, la pretesa "causa di non punibilità” non sussisteva all'epoca in cui la violazione è stata com- ९ li Joc cla non avendo beneficiato della messa;
per altro verso, legge di sanatoria, non può invocarne gli effetti. La ricorrente assume che avrebbe avuto titolo per beneficiare della sanatoria pur senza effettuare il pa- gamento. Ma allora avrebbe dovuto avviare la relativa procedura ed impugnare l'eventuale diniego per mancato pagamento, adducendo in quel contesto la pretesa “impossibilità giuridica di adempiere”. Comunque, se il legislatore avesse inteso esonerare i soggetti in crisi dal pagamento dell'imposta dovuta, lo avrebbe detto esplicitamente o avrebbe previsto apposite procedure.
2.4. Alla stregua delle considerazioni svolte, ap- pare evidente la incongruenza della sentenza impugnata che, quindi, deve essere cassata, con conseguente pro- nuncia di merito sulla infondatezza del ricorso intro- duttivo.
2.5. Tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi di merito, stimasi equo compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso in- troduttivo della società. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 16 maggio 2002 Il Consigliere estensore (dr. Affon Ah Metone) Il Presidente (dr. Francesco Cristarella Oristano) Сатаев Очертан 12 DIC. 2002 Ашовв спаль 5