Sentenza 6 ottobre 2009
Massime • 1
Il sequestro preventivo di un bene in comunione legale tra l'indagato e una persona estranea al reato comporta, ove si tratti di un bene indivisibile, il mantenimento in custodia per l'intero, salvo poi, disposta la confisca, il diritto della persona estranea al reato di rivalersi della perdita sulla metà del ricavato del valore realizzato con la vendita giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2009, n. 40910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40910 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2009 |
Testo completo
M 10 40 9 10 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO DEL 06/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA PIERO MOCALI Dott. Consigliere - N. 1453/09 GRAZIANA CAMPANATO - Rel. Dott.
- Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO N. 11920/2009
- Consigliere - Dott. CARLO LICARI
Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nei confronti di:
1) AC IA N. IL 14/05/1963
2) ON SI N. IL 18/07/1967
avverso l'ordinanza n. 7/2008 TRIB. LIBERTA' di PORDENONE, del 13/03/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIANA CAMPANATO;
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FATTO E DIRITTO GIACOMINI PA, imputata del reato di cui all'art.186 c.d.s., unitamente al marito
ON VI proponeva istanza di riesame, ottenendo in parziale accoglimento la limitazione alla sola quota del 50% dell'autovettura di cui risultava intestataria al PRA dal
Tribunale di Pordenone con ordinanza 13 marzo 2009, con dissequestro dell'autovettura affidata in custodia al TO.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione sia i predetti coniugi che il Procuratore
della Repubblica presso il citato tribunale.
I primi, sottolineando la specificità della comunione legale sul bene derivante dal loro matrimonio,
sostengono che detta comunione non può essere sciolta dalla confisca, tanto più che nel caso in esame essa verrebbe disposta a seguito della condotta illecita di uno dei due coniugi che niente ha a che vedere con gli interessi della famiglia.
Pertanto una lettura corretta dell'art. 186 comma 2 lettc) c.d.s. impone l'esclusione della confisca non solo nel caso di mezzo di esclusiva proprietà di terzi, ma anche di mezzo che ricada nel regime di comunione legale dei coniugi, quando uno dei due è estraneo al reato.
Inoltre detto bene non sarebbe confiscabile pro quota ed anche se ciò fosse configurabile non si potrebbe limitare l'uso del bene,data la sua indivisibilità, e quindi disporne il sequestro.
Erroneamente il tribunale ha fatto riferimento all'art. 189 c.c. che consente al creditore personale di uno dei due coniugi di soddisfare il proprio credito sui beni della comunione legale, in quanto lo stato non agisce avvalendosi di un credito, ma attraverso una misura sanzionatoria.
P 2
Il Procuratore della Repubblica di Pordenone contesta la rilevanza del regime legale in atto, dal momento che essendo l'autovettura intestata alla sola CO, in analogia con le norme che disciplinano la responsabilità civile in materia di circolazione stradale dei veicoli a motore, si debba fare riferimento esclusivo alle risultanze del PRA, senza che a tale effetto possa rilevare il regime patrimoniale legale della famiglia del proprietario intestatario.
Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
Quanto al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica si osserva che l'iscrizione al PRA
di un autoveicolo ha solo effetti dichiarativi e non costitutivi del diritto;
e che la comunione legale dei coniugi discende da una situazione giuridica che del pari è conoscibile da parte dei terzi ed è indipendente dalla mera intestazione del bene, acquistato in costanza di matrimonio.
Sul punto il giudice del riesame ha precisato che dall'estratto dell'atto di matrimonio non risulta alcuna annotazione di un diverso regime legale.
In ordine al ricorso dei coniugi, va dichiarata l'inammissibilità di quello proposto dal AT
al quale l'autovettura è stata restituita, per carenza di interesse, mentre le censure mosse dalla
CO sono infondate.
Come ha chiarito il provvedimento impugnato il regime di comunione legale dei beni fra i coniugi produce effetti diversi a seconda che si considerino i rapporti tra i coniugi e quelli con i terzi.
All'interno dei rapporti patrimoniali, tra i primi i beni si debbono considerare di proprietà
integrale dei medesimi e non per quote, ma nei confronti dei terzi essi non si sottraggono a 3
regime secondo il quale per i debiti personali il comunista risponde nei confronti dei creditori in ragione della propria quota e ciò a sensi dell'art 189 c.c
Ciò comporta che il bene sia sottoponibile a sequestro e parimenti confiscabile, con la conseguenza che,trattandosi di un bene indivisibile, ai fini di garantire la confisca che nel caso in esame è obbligatoria, il bene, pur appartenendo in parte a persona estranea al reato, deve essere fisicamente mantenuta in custodia per l'intero, mentre una volta disposta la confisca -
-
sul valore realizzato dalla vendita della medesima la parte estranea al fatto reato potrà rivalersi della perdita sulla metà del ricavato.
Per altro, la misura della confisca del bene in oggetto non ha effetti punitivi, ma di prevenzione in relazione alla possibilità di commissione di analoghi reati e per tale ragione gli argomenti della difesa sul punto sono infondati, in quanto, se il regime di comunione legale fra i coniugi fosse di ostacolo all'applicazione della legge si verrebbe ad operare un ingiustificato differente trattamento tra chi guida mezzi di esclusiva proprietà e chi si serve di mezzi appartenenti ad entrambi i coniugi, con la possibilità di lasciare una facile scappatoia all'applicazione della misura, vanificando gli effetti della previsione normativa.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,
mentre il AT, il cui ricorso va dichiarato inammissibile, è tenuto anche al pagamento di un'ammenda di euro 1.000,00 non ravvisandosi condizioni che escludano la colpa a suo carico per detta dichiarazione, alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale ( sentenza n.186/2000).
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso del AT;
rigetta il ricorso della CO e del PG;
condanna il AT e la CO al pagamento delle spese processuali ed il primo inoltre al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma 6 ottobre 2009
IL PRESIDENTEENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 OTT. 2009 A DICASSA
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