Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2001, n. 9499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9499 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
4 O 7 L 3 . L O N B , 1 E 9 ' 949 9 /01 E 9 EPUBBLICA ITALIANA 1 E N E - R O 1 C I P 1 Z A - U A 1 P S IN NOME DEL POL ITA R 2 I E T . RT S D I G O E S AZIONE R Oggetto A C SOMMINISTRAZIONE ACQUA 6 D POTABILE PAGAMENTO E E . SEZIONI UNITE CIVILI T T CANONE N T N . T E R S A S E ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 8543/99 - Primo Presidente Dott. Andrea VELA - Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione - Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente e Relatore 21828 Cron. - Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Ud. 06/04/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere - a pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GAITO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO IZZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
2001
contro
ME TU, elettivamente domiciliato in ROMA, 178 1 VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO ZAMPONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente nonchè
contro
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI - CONCESSIONE DELLA COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCOPROVINCIA DI CASERTA NAPOLI S.P.A.; intimato pace di avverso la sentenza n. 31/99 del Giudice di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito l'avvocato IGNAZIO MAIORANA, per delega dell'avvocato AUGUSTO ZAMPONE;
udito il P.M. in persona del Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso sulla questione di giurisdizione;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette alla sezione semplice per l'esame degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1998 la parte, indicata in epigrafe come resi- 2 3 stente in questa fase, ha citato dinanzi al Giudice di pace di Pignataro Maggiore il Comune di Sparanise e la S.p.a. Serit Servizio di riscossione dei tributi Con- - cessione della provincia di Caserta Commissario gover- nativo Banco di Napoli sostenendo di non dovere la som- ma di lire 212.010, nei suoi confronti pretesa con iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoria- le, quale canone per utenza di acqua potabile inerente al 1992. Il Giudice di pace di Piedimonte Matese, davanti al quale la causa è stata riassunta dopo la ri- cusazione su istanza del Comune del Giudice di pace di Pignataro Maggiore, in accoglimento della domanda, ha dichiarato la "inesistenza del diritto al pagamento" di detta somma, fra l'altro osservando: -che la controversia riguardava il corri- spettivo di un contratto di somministrazione, e quindi un rapporto obbligatorio non incluso fra quelli deman- dati alla giurisdizione delle commissioni tributarie ovvero alla competenza per materia del tribunale;
-che non occorreva sospendere il processo, per effetto di ulteriore istanza di ricusazione, in ra- gione della tardività ed irritualità di essa, né per effetto della produzione all'udienza di discussione di copia di ricorso per regolamento preventivo di giuri- 3 sdizione, alla luce della manifesta infondatezza della deduzione del Comune ricorrente circa la devoluzione della domanda alla cognizione delle commissioni tribu- tarie;
-che non era opportuna la riunione della causa con quelle di contenuto analogo promosse da altri utenti del servizio municipale;
-che i dubbi sulla regolarità della costi- tuzione del Comune nella fase di riassunzione del pro- cesso, avanzati per la mancanza di una nuova procura al difensore, erano da superarsi per motivi di equità; -che il credito allegato dal Comune si era estinto per prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.C., in carenza di validi atti inter- ruttivi del relativo termine, e comunque non era assi- stito da sufficienti prove. Avverso questa sentenza il Comune di Spa- ranise ha proposto ricorso per cassazione, articolato su sei motivi, cui resiste con controricorso la parte privata. Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni uni- te, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., per la decisione sulla sola questione di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo del ricorso il Comune deduce 4 5 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sot- to il profilo che la contesa, riguardando entrate pa- trimoniali assimilabili ai tributi, rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tributarie;
con dedu- zioni inserite anche nel contesto degli altri motivi, prospetta pure la carenza assoluta di giurisdizione, ovvero la giurisdizione del giudice amministrativo, per l'attinenza della domanda attrice a provvedimenti gene- rali di formazione delle tariffe di un servizio pubbli- co. All'esame della questione sulla giurisdizione non è di ostacolo la circostanza che il Comune abbia in precedenza notificato alla controparte istanza di rego- lamento preventivo, producendone copia al Giudice di pace al fine di ottenere la sospensione di cui all'art. 367 c.p.c., perché non risulta e non è stato comunque dedotto che l'atto sia stato poi depositato presso que- sta Corte ed abbia dato corso al procedimento ex art. 41 c.p.c.. Il tema del dibattito, contrariamente a quanto af- d fermato dal Comune, non investe la validità di provve- dimenti generali in materia tariffaria. La domanda è stata proposta, con riferimento a rapporto di erogazione e distribuzione ad uso privato di acqua potabile, per conseguire un accer- 5 6 tamento negativo del credito addotto dal Comune, e, dunque, a prescindere dall'imputabilità della somma ri- chiesta a titolo di corrispettivo del bene erogato ov- vero a ripartizione pro quota dei costi per la predi- sposizione e gestione del servizio, non coinvolge le scelte autoritative e discrezionali del Comune nell'organizzazione del servizio medesimo (scelte sin- dacabili dal giudice amministrativo in sede di giuri- sdizione di legittimità; v. Cass. s.u. 30 ottobre 1998 n. 10904), ma riguarda le posizioni di diritto sogget- tivo che sono state costituite con il perfezionamento del rapporto di utenza e che sono regolate dalla disci- plina normativa e negoziale di esso. Le tesi del ricorrente in punto di giurisdizione sono infondate ed al fine della loro reiezione è suffi- ciente il richiamo alle decisioni di questa Corte - emesse in occasione di altre controversie relative ad identica questione, nei confronti dello stesso Comune di Sparanise, per il cui superamento quest'ultimo non ha addotto argomenti nuovi o diversi da quelli in pre- secondo cui "il credi- cedenza esaminati e disattesi - to dell'ente territoriale per l'erogazione in favo- re del singolo utente di acqua ad uso domesti- CO, configura entrata patrimoniale dell'ente medesi- mo, e può essere liquidato e riscosso con gli strumen- 6 7 ti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, nè in particolare rientra fra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del d.lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in una potestà impositiva ma negli impegni conven- zionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la del rela-sottoscrizione tivo contratto;
pertanto, esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in ba- se ai comuni criteri di collegamento, indipendente- mente dal fatto che sorga in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione" (Cass., sez. un., 24 luglio 2000 n. 520/SU). Va, pertanto, rigettato il ricorso sulla questione di giurisdizione e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Gli altri motivi di ricorso e le connesse
contro
- deduzioni inerenti alla loro ammissibilità vanno rimes- si all'esame della Sezione prima civile (art. 142 disp. att. c.p.c.), la quale pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione e sull'istanza di risarcimento del danno per responsabilità processuale;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, ri- 7 8 getta il ricorso sulla questione di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, E ri- mette gli atti alla Sezione prima civile per l'esame delle altre censure e per le pronunce connesse all'esito finale del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consi- glio delle Sezioni unite civili della Corte di cassa- zione, il 6 aprile 2001. : 2001.松 Il Presidente Il Presidente Mettrickkla # Collaboratore di Cancelleri- Depositato in Cancelleria Баше Roma, Iì 12 LUG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Ollie 4 O 7 L ) 3 L . E O N C B , E A 1 9 P E 9 I N 1 - D O I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T D S I U G I 9 E 3 G R E N 4 8