Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2004, n. 13988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13988 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17.02.2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 278
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 16261/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di PA HE nato il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 20-5-02;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Albano Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio per nullità della citazione in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 8-10-96 il Tribunale di Cassino dichiarava Di PA HE responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 459, 455 c.p. perché deteneva al fine di metterle in circolazione n. 17
marche da bollo per cambiali contraffatte (fatto accertato il 9.4.94); con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia.. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello Di Roma con pronuncia 21-2-01 avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1 - Violazione della legge processuale per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello.
2 Violazione della legge penale in quanto nel caso in esame avrebbe dovuto applicarsi l'art. 464 c.p.. LA CORTE OSSERVA In base ai dati risultanti dallo stesso provvedimento impugnato il fatto va in effetti qualificato ai sensi dell'art. 464 c.p. avendo l'imputato utilizzato le marche contraffatte apponendole su delle cambiali, e cioè facendo l'uso dei valori bollati che corrisponde alla loro naturale destinazione. All'uopo deve puntualizzarsi che la messa in circolazione dei valori di bollo falsificati contemplata dall'art. 459 c.p. consiste invece in un atto che deve avere ad oggetto il valore di bollo considerato in se e per sè e non già in relazione all'impiego in cui esso è normalmente destinato (Cass. 19- 12-84 n. 11254 RV. 167161; Cass. 18-12-01 n. 45158 RV. 221012). Tanto ritenuto, il reato è prescritto, essendo il termine prescrizionale massimo previsto dagli artt. 157, 160 c.p. decorso al 9- 10-01.
Tale rilievo è assorbente e decisivo, in particolare dovendosi osservare che le questioni di nullità processuali non precludono l'operatività della disciplina di cui all'art. 129 c.p.p. ed in particolare la immediata declaratoria di una causa estintiva, a meno che non si verta in ipotesi che infici ab origine l'istaurazione del rapporto processuale tra le parti (Cass. 19-12-90 n. 16633 RV. 186028). Con specifico riferimento ad asserita nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello, va rilevato che la stessa non ostacola il riconoscimento della prescrizione posto che, se dichiarata farebbe semplicemente regredire il processo nella fase preliminare al giudizio di secondo grado in cui il giudice dovrebbe comunque prendere atto della intervenuta estinzione del reato (Cass. 10-8-00 n. 0 9031 RV. 217934).
S'impone per le svolte argomentazioni annullamento della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 464 c.p, così qualificato il fatto addebitato, estinto per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 464 c.p., così qualificato l'addebito, estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004