Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2003, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Ai scusi Art. 13 ee 74792 quinquies legge 26/5/84 n° 159 ес ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0-36 0 7 /03 SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli BACCUCCI Presidente R.G.N. 4471/01 Dott. Bruno Dott. Massimo ODDO - Consigliere Cron.8303 Consigliere - Dott. Maric CICALA Rep Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud. 01/07/02 Dott. Salvatore CI PALMA Rel Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 74792 sul ricorso proposto da: Ministro pro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona ae_ Cempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGIES 1 12, presso 1'AVVOCATERA GENERALE CELLO SIATO, che 1Q rappresenta e difende ope Legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliazo in ROMA VIA DEI PORTOCHESI 12, presso י'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis, 2956 - ricorrente
contro
PI IL;
intimato avvers0 la sentanzA I.. 406/99 della Commiss onе tributaria regionale PERUGIA, depositata il 14/12/99; udita la relazione della CAUSA svolla nella pubblica ucienza del 01/07/02 del Consigliere Lott. Salvatore DT PALYA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento dal ricorso;
udito : 1 P.M. ir: persona de 1 Sostituto Procuratore Generale Doll. Maurizio VELAR T che ha concluso per il rigetto del ricorso Ritenuto in tatto che, con sentenza n.406/06/99 del 14 dicembre 1 a Commissione tributaria regionale dell'Umbria 1993. ha respinto l'appello dell'01 icio delle entrate di e- rugia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i. .pe. . Litenuta dovuza da LI Spizzichi no per i 1985, quale calcolata previa rideterminazio- ne dolla base imponibile dichiarata e ricomprensione in 0588 delle somme di cui all'art.13-quinques de_ 0.1. n.159 de 984, conv... con mod., ne la legge n.363 del 1984, allermate illegittimamente dedotto ritenendo legittimo l'imponibilo dichiarato dal contriouente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso por cassazione, deducendo un unico motivo di censura. - che EM IZ, benché ritualmente inti- mato, non si è costituito, é ha svolto attività difer- siva, Considerare in diritto con l'unico motive (COг. cui deduce: спа, "Vio_azione c falsa applicazione della legge 13 maggio diccreto-legge 30 dicemore 1985 1999 n. 133, art. 28; 2-bis; legge 27.12.1997 r. 449, Il. 791, art.3 CCMIA art.13 primo COMMA: legge 28 Icbbraio 1986 1.45, art.10; D.P.R.597/13, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 m.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui cost. i- ali'art.13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 tuirebbero 1. ΤΙ onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe. [., ma dovrebbero essere unicamento escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve cosers respinto;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa CO (cfr., e plurious, Sentt. Ι [ .1945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- 7 ESENTE DA REGISTRAZIONE gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l.
1.79 del 1985, conv., сог mod., nella legge п. 16 dei 1086 il quale prevedo che le somme relative а pagamenti delle imposte diretic, scapesi, di sensi dell'art.13-quinquies del d. 1. 7.159 dei 1984, conv., con mod., nella legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicemore 1985 per i residenti nel comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alia formazione dell'imponibile ai fini dell' .r.pe.f. Q deli'i.10.r. - a la luice dell'interprelazione autentica di cui all'art.28 delia logge 11.133 del 1999, xieve essere considerato quale introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- Murma stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti so- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare J sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Così deciso in Homa, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tricutaria, il 1° Luglio 2002 Il rel. ed est. Il Presidente PalmaKaboult Bruno SaccucciBr otherneречист CANCELLIERECT J Osvaldo Ascania