CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29015 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: DA EP, n. a Cagliari il 17/3/1974 avverso la sentenza emessa in data 15/6/2022 dalla Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, dott.ssa Maira NU UE, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 5 maggio 2023 dal difensore del ricorrente, avv. Stefano Cuccu, che ha replicato alle conclusioni del P.g. insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29015 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 15 giugno 2022 la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza emessa il 21 settembre 2021 dal Tribunale di Cagliari, che aveva condannato l'imputato per i reati di danneggiamento e invasione di suolo privato commessi in danno di IO NN. 1.1. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e del principio del ne bis in idem come descritto all'art. 649 del codice di rito e come delineato dalia giurisprudenza della Corte EDU e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200/2016, in quanto i fatti per i quali si procede sono stati commessi nel medesimo contesto cronologico e territoriale (medesimi tempo e luogo dei commessi reati, persone offese diverse) del fatto (minaccia alla persona) separatamente giudicato, per il quale l'imputato è stato irrevocabilmente prosciolto;
1.2. vizio esiziale di motivazione in ordine alla ravvisata illiceità dei fatti denunziati in unico contesto il 28 maggio 2013; 1.3. violazione di legge per la insussistenza dell'aggravante di aver commesso il fatto in luogo e su cose esposte alla pubblica fede, mentre il suolo ove i fatti si consumarono erano accessibili solo attraversando la proprietà privata altrui;
1.4. vizi di motivazione, per mancanza o mera apparenza in ordine alla esposizione dei criteri dosimetrici della sanzione, avendo l'imputato con i motivi di gravame censurato tale capo della decisione. 2. Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondati sono tutti i motivi proposti. 2.1. Il principio del ne bis in idem sostanziale ed il principio del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il bis in idem sostanziale, infatti, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona;
il bis in idem processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774; Sez. 7, n. 42994, del 20/10/2021). Al riguardo, va premesso che, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell/dem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della nnedesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. 2 L'affrancamento dall'inquadramento giuridico (non, però, dai criteri normativi di individuazione) del fatto (Corte Cost., n. 200 del 2016,), cioè dall'idem legale, ha comportato la riaffermazione della "dimensione esclusivamente processuale" del divieto di bis in idem, che "preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo" (Corte Cost., n. 200 del 2016). Consegue che l'estensione del bis in idem processuale è diversa, e più ampia, rispetto al bis in idem sostanziale, e, soprattutto, come pure affermato dalla più consapevole dottrina (secondo cui, efficacemente, il divieto di un secondo giudizio "è puro fenomeno giudiziario"), concerne rapporti diversi: l'art. 649 cod. proc. pen., infatti, riguarda il rapporto tra il fatto storico oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle eventualmente diverse qualificazioni giuridiche;
il bis in idem sostanziale, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte, e prescinde dal raffronto con il fatto storico. Dunque, ai fini del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), la verifica deve prescindere da criteri strutturali, e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, dovendo, al contrario, concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda. 2.2. Tanto premesso, secondo l'accertamento della sentenza impugnata, il fatto storico oggetto della sentenza impugnata è diverso rispetto ai fatti di minaccia accertati con la sentenza già irrevocabile. Invero, nonostante la sovrapponibilità cronologica e la medesinnezza del /ocus commissi delicti, i fatti storici concretamente contestati con il secondo giudizio riguardano condotte materiali e persone offese diverse rispetto a quelli già contestati ed oggetto della sentenza irrevocabile di proscioglimento. Si tratta, dunque, di distinte condotte criminose, naturalisticamente e normativamente diverse, che, infatti, non sono state unificate, in quanto non meritevoli del simultaneus processus. 2.3. Quanto alle deduzioni (possesso anteatto del medesimo terreno invaso) che la Corte avrebbe erroneamente tratto dall'esame della denunzia Casula del 28 maggio 2013, la Corte ha esplicitamente ed assai efficacemente argomentato, spiegando che proprio la controversia in atto sul possesso del terreno indicasse la illiceità della contestata invasione. 2.4. Così pure è a dirsi per la aggravante contestata e ritenuta, avendo la Corte argomentato sul punto, valorizzando la facile accessibilità sul luogo teatro dei fatti dalla pubblica via. 2.5. Lo stesso dicasi per la stimata congruità del trattamento sanzionatorio, giudicato dalla Corte, con argomentazione non certamente illogica, congruo rispetto alla consistenza ontologica dei fatti. 3. Con tutte queste argomentazioni la difesa del ricorrente non si confronta, svolgendo motivi riproduttivi delle doglianze proposte nella sede di merito, cui la Corte territoriale ha dato logica e congruente risposta nel merito. 3 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, a titolo di sanzione. 4.1. L'applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte e la facile e pronta soluzione delle questioni poste con i motivi di impugnazione consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 maggio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, dott.ssa Maira NU UE, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 5 maggio 2023 dal difensore del ricorrente, avv. Stefano Cuccu, che ha replicato alle conclusioni del P.g. insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29015 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 15 giugno 2022 la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza emessa il 21 settembre 2021 dal Tribunale di Cagliari, che aveva condannato l'imputato per i reati di danneggiamento e invasione di suolo privato commessi in danno di IO NN. 1.1. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e del principio del ne bis in idem come descritto all'art. 649 del codice di rito e come delineato dalia giurisprudenza della Corte EDU e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200/2016, in quanto i fatti per i quali si procede sono stati commessi nel medesimo contesto cronologico e territoriale (medesimi tempo e luogo dei commessi reati, persone offese diverse) del fatto (minaccia alla persona) separatamente giudicato, per il quale l'imputato è stato irrevocabilmente prosciolto;
1.2. vizio esiziale di motivazione in ordine alla ravvisata illiceità dei fatti denunziati in unico contesto il 28 maggio 2013; 1.3. violazione di legge per la insussistenza dell'aggravante di aver commesso il fatto in luogo e su cose esposte alla pubblica fede, mentre il suolo ove i fatti si consumarono erano accessibili solo attraversando la proprietà privata altrui;
1.4. vizi di motivazione, per mancanza o mera apparenza in ordine alla esposizione dei criteri dosimetrici della sanzione, avendo l'imputato con i motivi di gravame censurato tale capo della decisione. 2. Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondati sono tutti i motivi proposti. 2.1. Il principio del ne bis in idem sostanziale ed il principio del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il bis in idem sostanziale, infatti, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona;
il bis in idem processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774; Sez. 7, n. 42994, del 20/10/2021). Al riguardo, va premesso che, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell/dem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della nnedesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. 2 L'affrancamento dall'inquadramento giuridico (non, però, dai criteri normativi di individuazione) del fatto (Corte Cost., n. 200 del 2016,), cioè dall'idem legale, ha comportato la riaffermazione della "dimensione esclusivamente processuale" del divieto di bis in idem, che "preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo" (Corte Cost., n. 200 del 2016). Consegue che l'estensione del bis in idem processuale è diversa, e più ampia, rispetto al bis in idem sostanziale, e, soprattutto, come pure affermato dalla più consapevole dottrina (secondo cui, efficacemente, il divieto di un secondo giudizio "è puro fenomeno giudiziario"), concerne rapporti diversi: l'art. 649 cod. proc. pen., infatti, riguarda il rapporto tra il fatto storico oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle eventualmente diverse qualificazioni giuridiche;
il bis in idem sostanziale, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte, e prescinde dal raffronto con il fatto storico. Dunque, ai fini del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), la verifica deve prescindere da criteri strutturali, e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, dovendo, al contrario, concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda. 2.2. Tanto premesso, secondo l'accertamento della sentenza impugnata, il fatto storico oggetto della sentenza impugnata è diverso rispetto ai fatti di minaccia accertati con la sentenza già irrevocabile. Invero, nonostante la sovrapponibilità cronologica e la medesinnezza del /ocus commissi delicti, i fatti storici concretamente contestati con il secondo giudizio riguardano condotte materiali e persone offese diverse rispetto a quelli già contestati ed oggetto della sentenza irrevocabile di proscioglimento. Si tratta, dunque, di distinte condotte criminose, naturalisticamente e normativamente diverse, che, infatti, non sono state unificate, in quanto non meritevoli del simultaneus processus. 2.3. Quanto alle deduzioni (possesso anteatto del medesimo terreno invaso) che la Corte avrebbe erroneamente tratto dall'esame della denunzia Casula del 28 maggio 2013, la Corte ha esplicitamente ed assai efficacemente argomentato, spiegando che proprio la controversia in atto sul possesso del terreno indicasse la illiceità della contestata invasione. 2.4. Così pure è a dirsi per la aggravante contestata e ritenuta, avendo la Corte argomentato sul punto, valorizzando la facile accessibilità sul luogo teatro dei fatti dalla pubblica via. 2.5. Lo stesso dicasi per la stimata congruità del trattamento sanzionatorio, giudicato dalla Corte, con argomentazione non certamente illogica, congruo rispetto alla consistenza ontologica dei fatti. 3. Con tutte queste argomentazioni la difesa del ricorrente non si confronta, svolgendo motivi riproduttivi delle doglianze proposte nella sede di merito, cui la Corte territoriale ha dato logica e congruente risposta nel merito. 3 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, a titolo di sanzione. 4.1. L'applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte e la facile e pronta soluzione delle questioni poste con i motivi di impugnazione consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 maggio 2023.