CASS
Sentenza 9 novembre 2005
Sentenza 9 novembre 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 45343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45343 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
4345343/05
| Udienza pubblica del 9-11-05 SENTENZA N. 2157 REGISTRO GENERALE
N 37878/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Bruno Foscarini Presidente
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere
2. 11 Alfonso Amato
3. " Maurizio Fumo 11
4. " AR VE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da IN RL nato il [...]
avverso la sentenza emessa il 7-6-04 dal Giudice di pace di Teramo.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tindari
Baglione che ha concluso peril rigetto del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione.
Con sentenza 7-6-04 il Giudice di pace di Teramo dichiarava IN RL responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 594 c.p. per avere ripetutamente offeso l'onore ed il decoro di AN PE sostenendo con varie comunicazioni scritte l'incapacità professionale del medesimo in qualità di avvocato;
con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di norme processuali nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
La Corte osserva.
Il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato lo stesso ad una pena pecuniaria ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, qualora con esso venga contestato anche il vizio di motivazione in punto responsabilità va convertito in appello, pur non risultando espressamente impugnato il capo relativo alle disposizioni civili: invero l'art. 574 c.p. prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili alle statuizioni civili da essa dipendenti (Cass. 19-1-
05 n. 01349 RV. 230205; Cass. 25-1-05 n. 02271 RV. 230929; Cass. 24-5- 05 n.
19664 RV. 231499).
P.Q.M.
La Corte,
converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo.
Roma, 9-10-05.
Il Presidente
Il Cons. est.
ер DEPOSITATA IN CANCELLERIA add! 14 DIC. 2005 IL CANCE шнou jus Carmela Lanzuse
| Udienza pubblica del 9-11-05 SENTENZA N. 2157 REGISTRO GENERALE
N 37878/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Bruno Foscarini Presidente
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere
2. 11 Alfonso Amato
3. " Maurizio Fumo 11
4. " AR VE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da IN RL nato il [...]
avverso la sentenza emessa il 7-6-04 dal Giudice di pace di Teramo.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tindari
Baglione che ha concluso peril rigetto del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione.
Con sentenza 7-6-04 il Giudice di pace di Teramo dichiarava IN RL responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 594 c.p. per avere ripetutamente offeso l'onore ed il decoro di AN PE sostenendo con varie comunicazioni scritte l'incapacità professionale del medesimo in qualità di avvocato;
con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di norme processuali nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
La Corte osserva.
Il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato lo stesso ad una pena pecuniaria ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, qualora con esso venga contestato anche il vizio di motivazione in punto responsabilità va convertito in appello, pur non risultando espressamente impugnato il capo relativo alle disposizioni civili: invero l'art. 574 c.p. prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili alle statuizioni civili da essa dipendenti (Cass. 19-1-
05 n. 01349 RV. 230205; Cass. 25-1-05 n. 02271 RV. 230929; Cass. 24-5- 05 n.
19664 RV. 231499).
P.Q.M.
La Corte,
converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo.
Roma, 9-10-05.
Il Presidente
Il Cons. est.
ер DEPOSITATA IN CANCELLERIA add! 14 DIC. 2005 IL CANCE шнou jus Carmela Lanzuse