Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA N NOME DE POP IT ANO01490/02 LA COR I SUPRIMA DICASSAZLO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 9276/99 Rel. Consigliere Cron. 3841 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Maura LA TERZA Dott. AN MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SI IO, SI BE, SI UC, SI IS, SI NO, SI RI SA nella qualità di eredi di DI RU elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che li2001 studio 4523 rappresenta e difende, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso. resistenti con mandato avverso la sentenza n. 22/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 30/04/98 R.G.N. 3225/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso e per l'accoglimento del terzo e del quarto. -2- Svolgimento del giudizio_ Con ricorso in appello, GH UN ha impugnato davanti al tribunale di Bologna la sentenza di primo grado, che in contraddittorio con il ministero dell' interno, aveva rigettato la domanda da essa proposta allo scopo di ottenere la pensione di inabilità dal 1 luglio 1989, con gli accessori. L'appellante, in particolare, contestava le risultanze della consulenza tecnica che aveva concluso per la non sussistenza del requisito sanitario. Avutasi la costituzione in giudizio degli eredi dalla ricorrente nel " frattempo deceduta, e, cioè, di SI AN, RO, IA, ST, EF e MA Rosa, il tribunale, con sentenza del 21 gennaio 1998, rinnovata la consulenza tecnica, accoglieva l'appello, stabilendo la decorrenza della pensione dal 1 luglio 1989, come richiesto nella impugnazione. Avverso la sentenza il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Gli intimati hanno depositato procura. Motivi della decisione Con i primi due motivi di annullamento, il ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e vizi della motivazione per insufficienza e contraddittorietà della stessa. I due motivi, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente. In sintesi il ricorrente, senza attardarsi ad illustrare la dedotta violazione di legge, censura essenzialmente la sentenza impugnata per non aver essa adeguatamente motivato sulla ragione per la quale ha recepito le conclusioni del consulente di secondo grado, senza indicare il perchè abbia tenuto in non cale quella, contenête conclusioni diverse, di primo grado. f Il ricorrente cita in proposito la giurisprudenza di questa Corte, per la quale in casi del genere il giudice deve giustificare la propria preferenza, cosa che il tribunale non ha fatto ( Cass, 9 maggio 1987, n. 4288). In contrario, può osservarsi che questa Corte ha più recentemente affermato che, in caso di doppia consulenza, per la motivazione della sentenza che accoglie le conclusioni di quella più recente, è sufficiente, pur se tale adesione non è specificatamente giustificata, che il secondo consulente abbia fornito gli elementi del proprio percorso logico ed abbia escluso la rilevanza degli elementi di segno contrario ( Cass., n. 6106 del 1998). Ed una carenza del genere il ricorso non la denuncia. Ma, in concreto, nella fattispecie, va fatta un'altra osservazione di valore pregnante, e, cioè, che dalla sentenza impugnata emerge che il ministero nulla oppose davanti al tribunale in ordine alle conclusioni del secondo consulente, né risulta che ne abbia contestato le conclusioni appellandosi a quella del primo. Ne segue che le contestazioni sulla valenza della consulenza in parola appaiono tardive e non decisive. Con il terzo ed il quarto motivo, prospettati in subordine, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1972 ed il vizio di omessa motivazione, in quanto il tribunale ha concesso il beneficio sulla base del solo requisito sanitario, ignorando la necessità di quello reddituale, che, invece, va accertato. I due motivi, che svolgono il medesimo tema, possono essere trattati congiuntamente. In subiecta materia è stato insegnato che, con riferimento all'assegno di invalidità, il requisito relativo alle condizioni reddituali integra un fatto costitutivo del diritto, alla stregua del requisito sanitario. Conseguentemente, nel caso in cui il diritto all'assegno sia stato dichiarato in primo grado sulla base dell'accertamento del solo requisito 2 - sanitario, è onere dell'amministrazione convenuta appellare la relativa pronuncia anche per l'omesso accertamento delle condizioni economiche, pena il formarsi del giudicato interno implicito sull'esistenza di tale fatto costitutivo del diritto alla prestazione. Quando invece la domanda sia stata rigettata in base all'esclusione del requisito sanitario e manchi qualsiasi esame circa il requisito economico, il Ministero dell'interno, totalmente vittorioso, non ha alcun onere di impugnativa e neanche la necessità di rilevare in appello il mancato accertamento del requisito sanitario, dovendosi riproporre, a pena di decadenza, solo le eccezioni in senso proprio e non anche le semplici difese dirette ad evidenziare il difetto di un elemento costitutivo della domanda. Pertanto la stessa parte può dolersi in cassazione della omessa verifica del requisito reddituale da parte del giudice di appello che abbia accolta la domanda (Cass., n. 12800 del 1995 ed altre ). Nella specie si è verificata esattamente la fattispecie cui il principio di diritto ora enunciato si riferisce, dato che il pretore ha rigettato la domanda solo sulla base della carenza del requisito sanitario, ed il ministero ha appellato, ma non anche in relazione al requisito reddituale essendo rimasto in primo grado totalmente vittorioso, e fa valere ora, in sede di legittimità, il mancato accertamento del requisito reddituale ad opera del giudice di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente il requisito sanitario e nulla ha detto in ordine a quello economico. Il ricorso va pertanto accolto in relazione ai soli motivi ora in esame, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese di giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna.
PQM
3 La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso ed accoglie il terzo ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione alla corte d'appello di Bologna. Roma, 22 novembre 2001. Il Cons. est. Il Presidente De the Vincenzo Miles Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 5. FEB. 2002 E P IL CANCELLIERE U 2805 I D A , 0 S 1 3 S O 3 L . A L T T 5 , O R . A B A ' S N I E L D P L 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - S G O 1 O N P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R I T L T T I N S I E P A I G S L E E D L R E O D 4