Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2002, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
IN 3478/02 REPUBBLICA ITA EI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Onorari Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Professionali Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente T R.G. N. 19410/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 8334 - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 885 SCHETTINODott. Olindo -Consigliere Ud.20/12/01 Dott. Lucio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MAZZOTTI DI CELSO Consigliere جي UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: 11 MAR. 2002 IL CANCELLIERE ABATE UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE FOTI, giusta delega in atti;
ricorrente contro fo P M TRIBUNALE REGGIO CALABRIA;
MIN. TESORO in persona 3000 CANCELLERIA del Ministro p.t. c/o Avvocatura Stato;
- intimati l'ordinanza del Tribunale di REGGIO CALABRIA, avverso 0C7 988 depositata il 15/06/99; (RS. 210/91) udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Alfredo 1761 MENSITIERI;
-1- i udito il P.M. Generale Dott. cassazione senza こ in persona del Sostituto Procuratore Renato GOLIA che ha concluso per rinvio della sentenza impugnata. s u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 4 gennaio 1999 il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 12 comma quarto della legge 30 luglio 1990 n.217, dinanzi al Tribunale Civile di quella città, avverso il decreto del 31.12.98 con il quale il G.I.P. aveva liquidato all'avv.to UM AT il compenso a lui spettante nella qualità di difensore Giovanni, già ammesso aldell'imputato Bonforte gratuito patrocinio. Il Tribunale, con ordinanza dell'11-15 giugno 1999, a parziale modifica del provvedimento del GIP, A M liquidava all'avv.to AT la complessiva somma di A L.11.862.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Avverso tale pronuncia l'AT ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Conformemente a Cass. S.U. Penali n.25 /99,a Cass. Sez. 6 Penale n.1839/2001 e a Cass. S.U. Civili n.434/2000, rileva il Collegio che avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al 1 patrocinio a spese dello Stato in sede penale ed adottato, ai sensi dell' art. 12 L. 30 luglio 1990 n. 217 secondo i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980 n. 319, dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile ricorso con le forme di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n.794, innanzi al Tribunale o alla Corte d'appello penali alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto-attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento e il processo penale dal quale deriva-e contro l'ordinanza che 10 definisce è proponibile x ricorso alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. u 111, comma 2, Cost., nelle forme e nei termini previsti A dal codice di procedura penale. Nel caso però in cui avverso ill'impugnazione decreto di liquidazione dei compensi, come nella fattispecie in esame, sia stata proposta dinanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e non decidere nel merito. L'impugnazione, ex art. 111 cit., del provvedimento del giudice civile, va proposta innanzi alla Corte di Cassazione civile;
ma questa, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 2 3, cpc, l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proposto. L'ordinanza della prima sezione civile del Tribunale Calabria, che ha deciso nel merito sudi Reggio domanda improponibile, va pertanto cassata senza rinvio, mentre ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio svoltosi innanzi a quel giudice. Nulla per le spese di questa fase del giudizio non essendosi gli intimati costituiti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio innanzi al Tribunale. Pres. Nulla per le spese di questa fase del giudizio. Roma 20 dicembre 2001. ff V. Mevatie est. Affil 129.11 10 IL CANCELLIERE C1 20,66 Valena Neri TUI. 149,77 OMA Z 11 MAR. 2002 -7 FED. 2005 4. 3868 0 0 9