Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è compatibile con la sottoposizione del soggetto ad una misura sostitutiva della pena detentiva, quale la libertà controllata, con la conseguenza che le due misure possono essere eseguite contemporaneamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 40995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40995 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 20/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere N. 2333
Dott. BARBARISI Maurizio rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 42645/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BA DO n. il *20 marzo 1949*;
avverso il decreto 15 ottobre 2009 - Corte di Appello di BA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con decreto deliberato in data 15 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 23 ottobre 2009, la Corte di Appello di BA, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'appello avanzato nell'interesse di DI BA DO avverso il decreto di aggravamento della misura di prevenzione L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, della sorveglianza speciale emesso dal Tribunale di BA in data 11 febbraio 2009 per ulteriori anni uno con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il versamento di una cauzione del valore di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché con obbligo di presentazione presso il competente Ufficio di Pubblica Sicurezza.
Il giudice, in via di premessa, chiariva che su proposta del locale Questore il Tribunale di BA, con decreto del 6 novembre 2002, parzialmente riformato dalla Corte di Appello di BA il 2 marzo 2006, aveva applicato all'odierno ricorrente la misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per anni due con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e versamento di una cauzione di Euro 3.000,00; posto in esecuzione tale decreto in data 8 febbraio 2006, la misura veniva interrotta il giorno successivo a seguito della sottoposizione del DI BA\ alla libertà controllata che cessava, secondo quanto indicato nel certificato penale, in data 23 maggio 2006. L'8 marzo 2007 il DI BA\ veniva quindi rintracciato e, in quella sede, veniva redatto sia il verbale di proscioglimento dalla libertà controllata sia la risottoposizione alla misura di prevenzione rimasta interrotta. Con il menzionato provvedimento 11 febbraio 2009 il Tribunale disponeva l'aggravamento. Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il decreto di aggravamento non era intervenuto a misura di prevenzione scaduta, bensì quando la medesima era ancora in atto posto che era rimasta ineseguita dal 10 febbraio 2006 all'8 marzo 2007. Doveva infatti nella fattispecie applicarsi non solo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui la sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato cessando di diritto allo scadere del termine stabilito nel decreto stesso senza necessità di comunicazione della carta precettiva o della notifica della sua cessazione, ma altresì il principio secondo cui, per ritenere che la misura fosse decorsa, che la stessa avesse avuto concreta attuazione.
2. - Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione DI BA DO chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della L. n. 1423 del 1956, artt. 7 e 11. Occorreva per vero far riferimento, quanto al periodo di interruzione effettiva della misura della sorveglianza speciale, al lasso di tempo intercorso tra la data di sottoposizione alla misura controllata e quella della sua cessazione. La diversa data indicata dalla Corte di Appello di BA era erronea in quanto la misura della sorveglianza iniziava a decorrere ex iure dal momento della cessazione della libertà controllata e non da quella (non necessaria) della risottoposizione formale avvenuta l'8 marzo 2007. Ne conseguiva che la misura era stata aggravata quando già era scaduta.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: il decreto impugnato va annullato senza rinvio.
3.1 - I principi espressi dalla Corte di Appello di BA sono sostanzialmente corretti là ove vengono richiamati i canoni interpretativi della L. n. 1423 del 1956, in punto di decorrenza della misura di prevenzione e in particolare che non può prescindersi dalla decorrenza effettiva e concreta della misura stessa (Cass., Sez. Un, 35 marzo 1993, Tumminelli). Erra tuttavia il giudice quando, partendo da queste premesse, giunge a ritenere che occorreva far riferimento tuttavia, quanto alla riviviscenza della misura di prevenzione, alla sottoscrizione da parte del DI BA\ del cosiddetto verbale di risottoposizione sul presupposto che il ricorrente era rimasto comunque inottemperante alle prescrizioni impostegli ed era stato rintracciato solamente in un secondo tempo (appunto l'8 marzo 2007) sicché non poteva prescindersi dall'ulteriore canone secondo cui non può considerarsi ineseguita la misura la cui esecuzione sia sospesa per irreperibilità del proposto (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2006, n. 22337, Labate;
Sez. 1, 17 giugno 1985, n. 1868, Gambino). In realtà, una volta comunicato il decreto applicativo della misura di prevenzione, la decorrenza è in atto, così come la sua interruzione è si formale, ma la misura aveva ripreso a decorrere automaticamente dalla cessazione della sua interruzione, senza ulteriori e diversi atti formali propulsivi, risolvendosi ogni atto che dia conto di tale cessazione come meramente ricognitivo della ripresa ex iure della misura. In altre parole, la scadenza della libertà controllata, ritenuta dall'Autorità causa interruttiva della misura di prevenzione, ha fatto riprendere il decorso di quest'ultima in modo spontaneo, senza che fosse necessario un atto esterno di risottoposizione, sicché la durata della medesima è stata effettiva e concreta;
oltretutto, nella fattispecie, l'esecuzione della misura di prevenzione non era stata sospesa per irreperibilità del proposto (essendosi infatti tale irreperibilità verificatasi vuoi dopo la comunicazione del provvedimento di imposizione della misura di prevenzione vuoi dopo l'interruzione predetta) bensì, come è pacifico in atti, a seguito dell'applicazione della libertà controllata. Se dunque la libertà controllata doveva ritenersi cessata in data 23 maggio 2006, la risottoposizione della misura di prevenzione in data 8 marzo 2007 ha avuto solo l'effetto di comunicare al destinatario la perenzione di diritto della misura della libertà controllata avvenuta il 23 maggio e la conseguente ripresa immediata della misura di prevenzione allo scadere del termine prefissato per conclusa interruzione. Ne consegue che alla data dell'emissione del decreto di aggravamento la misura di sorveglianza era già cessata dovendo essere individuato in soli 103 giorni il periodo interruttivo della misura sicché non poteva essere successivamente aggravata. La circostanza che il DI BA\ non sia stato ottemperante alle prescrizioni impostegli dalla misura di sorveglianza speciale non può essere assunto di per sè come indice di insussistenza della stessa, bensì, semmai, di una persistente violazione penalmente rilevante.
4. - Altra e diversa questione che questa Corte incidentalmente si pone è quella se nella fattispecie l'interruzione della misura di prevenzione predetta, onde dar luogo all'applicazione della libertà controllata, sia da ritenere o meno tamquam non esset (nel senso che entrambe le misure siano state addirittura eseguite contemporaneamente) giusta la sostanziale non incompatibilità delle medesime (e delle relative prescrizioni imposte) sia in relazione alle finalità che agli interessi pubblici perseguiti dallo Stato. A questo quesito la Corte ritiene di dover dare risposta positiva. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo per vero di ritenere che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, prevista dalla L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 3 è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena (e nell'affermare il principio la Suprema Corte, premesso che occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione in questione, ha altresì evidenziato che l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (Cass. SU 25 marzo 1993, Tumminelli, rv. 194062, cp 1993, 2491).
Ma dalla lettura della medesima decisione può estrarsi altresì il principio di diritto secondo cui la non simultanea praticabilità di due misure può escludere in concreto la contemporanea decorrenza delle stesse derivando, a contrariis, quale corollario, che per l'ipotesi in cui in luogo dello stato detentivo in carcere, ove il soggetto non può uscire dall'istituto, sia stata applicata una misura sostitutiva della pena detentiva qual è appunto la libertà controllata - ove invece il condannato può godere, nella condizione extramuraria, di una certa condizione di libertà, ancorché limitata e monitorata - correttamente può non porsi il problema di una necessaria successione delle misure stesse (giusta la conciliabilità tra loro delle rispettive prescrizioni) proprio per la loro concreta contemporanea applicabilità.
5. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p., come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010