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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38933 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI SA LI TE nato il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette/se_utita le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38933 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da LI Osam LI Khater per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in relazione a reati per cui era stato definitivamente assolto. 2. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 lett. c) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 314 c.p.p., con riferimento al mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Nello specifico, il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata sia caratterizzata da molteplici vizi, tra cui manifesta illogicità, e abbia attribuito rilevanza a fatti esclusi o comunque ritenuti non sufficientemente provati dalla sentenza di assoluzione, considerandoli ostativi al diritto all'indennizzo, laddove il potere di autonoma valutazione delle risultanze del processo in funzione delle peculiari determinazioni del giudice della riparazione non può consentire la revisione della piattaforma storico fattuale, definita dall'accertamento di merito;
ciò con particolare riferimento alle intercettazioni, dichiarate inutilizzabili. 3. Il PG con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso 4. Con memoria in replica alle conclusioni del PG il ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie il ricorrente censura il provvedimento impugnato, in quanto sarebbe caratterizzato dalla valutazione delle intercettazioni inutilizzabili e dal fatto che il contenuto delle captazioni era valutato sulla base di quanto riferito da un testimone di polizia giudiziaria„ la cui deposizione era stata dichiarata inutilizzabile dal Tribunale di Crotone poiché relativa al contenuto di captazioni telefoniche a loro volta già dichiarate inutilizzabili dal medesimo Tribunale. Nelle sentenze di merito non esiste alcun ulteriore riferimento specifico alla presunta contiguità del ricorrente con il contesto delinquenziale oggetto di giudizio, eccezion fatta, appunto, per la porzione di sentenza in cui, nel ripercorrere lo svolgimento del processo, i giudici di merito riassumevano il contenuto della deposizione testimoniale dichiarata inutilizzabile. 6. Con particolare riguardo alle vicende processuali attinenti alla dichiarata inutilizzabilità, in sede di merito, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali espletate in sede di indagini, e del riflesso di tale dichiarazione di inutilizzabilità nell'ambito del giudizio di riparazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato il principio secondo cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione. ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008 - dep. 2009, Racco, Rv. 24166701). Insegnamento ribadito da questa stessa Sezione, nel senso che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 486 del 2022, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 27158001; in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza di fattori di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo). Deve quindi essere qui ribadito e condiviso l'insegnamento delle Sezioni Unite Racco, recentemente riaffermato anche nella pronuncia di questa Sezione Quarta, n 6893 del 27.01.2021, dove si ribadisce il principio che "la distinzione tra inutilizzabilità 3 "fisiologica" e "patologica" non può assumere alcun rilievo in sede di ingiusta detenzione, posto che la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ipotesi di evidente "illegalità" del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. Infatti, se è vero che il "divieto di utilizzazione" dei risultati comporta che essi siano del tutto "espunti" dalla realtà procedimentale, è arduo ritenere che possano egualmente essere legittimamente ritenuti eziologicamente connessi al provvedimento cautelare, determinativi dello stesso, emesso, in sostanza, sulla base di risultati acquisiti che devono, invece, considerarsi insussistenti sul piano fattuale perché inutilizzabili. In definitiva, l'espunzione del dato dalla realtà procedimentale non può che comportare l'assoluta irrilevanza dello stesso, anche sul piano fattuale, sotto il profilo causale e genetico, rispetto ad un successivo atto procedimentale, poiché non appare possibile ritenere che una prova illegale (perché di tanto, come si è visto, si tratta) possa legittimamente assumere rilevanza causale rispetto ad un successivo atto determinativo dello stato di detenzione. Sicché, dall'autonomia dei due giudizi di riparazione e di cognizione, pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, non discende automaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale di cognizione. Conseguentemente, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 271 cod. proc. pen. non può derubricarsi, se non in termini costituzionalmente discutibili, a mero connotato endoprocessuale, tutt'interno, cioè, al processo penale. Del resto, ove il procedimento cautelare sia stato emesso solo alla stregua di tali risultati captativi, dichiarati inutilizzabili e quindi del tutto espunti dalla realtà procedimentale, i gravi indizi di colpevolezza sarebbero, in tal caso, rinvenibili solo in elementi di valutazione e di giudizio che non avrebbero dovuto trovare affatto ingresso nella realtà procedimentale, sostanziandosi in urla prova illegale, che giammai avrebbero potuto casualmente giustificare il provvedimento restrittivo (così, in motivazione, la già citata Sez. U, n. 1153/2009, Racco).. 7. L'ordinanza impugnata non si colloca nell'alveo degli insegnamenti ora richiamati, avendo fondato il rigetto dell'istanza di riparazione sul rilievo attribuito al contenuto di conversazioni intercettate, da cui si sarebbe rivelato il coinvolgimento dell'odierno istante, causando colposamente - a giudizio della Corte - la propria restrizione. Tuttavia, nel caso di specie, in sede di cognizione è stata dichiarata l'inutilizzabilità delle suddette conversazioni intercettate, per come riportate nell'ordinanza di custodia cautelare applicativa della misura. Ne consegue che il contenuto dei colloqui intercettati non poteva altrimenti essere valorizzato dal giudice della riparazione, al fine di verificare la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione richiesta. 8. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, vulnerata dalla violazione della legge processuale dianzi richiamata, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio, alla luce dei richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro Roma. 9 giugno 2023 IL PRESIDENTE E T NSORE
lette/se_utita le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38933 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da LI Osam LI Khater per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in relazione a reati per cui era stato definitivamente assolto. 2. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 lett. c) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 314 c.p.p., con riferimento al mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Nello specifico, il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata sia caratterizzata da molteplici vizi, tra cui manifesta illogicità, e abbia attribuito rilevanza a fatti esclusi o comunque ritenuti non sufficientemente provati dalla sentenza di assoluzione, considerandoli ostativi al diritto all'indennizzo, laddove il potere di autonoma valutazione delle risultanze del processo in funzione delle peculiari determinazioni del giudice della riparazione non può consentire la revisione della piattaforma storico fattuale, definita dall'accertamento di merito;
ciò con particolare riferimento alle intercettazioni, dichiarate inutilizzabili. 3. Il PG con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso 4. Con memoria in replica alle conclusioni del PG il ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie il ricorrente censura il provvedimento impugnato, in quanto sarebbe caratterizzato dalla valutazione delle intercettazioni inutilizzabili e dal fatto che il contenuto delle captazioni era valutato sulla base di quanto riferito da un testimone di polizia giudiziaria„ la cui deposizione era stata dichiarata inutilizzabile dal Tribunale di Crotone poiché relativa al contenuto di captazioni telefoniche a loro volta già dichiarate inutilizzabili dal medesimo Tribunale. Nelle sentenze di merito non esiste alcun ulteriore riferimento specifico alla presunta contiguità del ricorrente con il contesto delinquenziale oggetto di giudizio, eccezion fatta, appunto, per la porzione di sentenza in cui, nel ripercorrere lo svolgimento del processo, i giudici di merito riassumevano il contenuto della deposizione testimoniale dichiarata inutilizzabile. 6. Con particolare riguardo alle vicende processuali attinenti alla dichiarata inutilizzabilità, in sede di merito, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali espletate in sede di indagini, e del riflesso di tale dichiarazione di inutilizzabilità nell'ambito del giudizio di riparazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato il principio secondo cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione. ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008 - dep. 2009, Racco, Rv. 24166701). Insegnamento ribadito da questa stessa Sezione, nel senso che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 486 del 2022, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 27158001; in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza di fattori di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo). Deve quindi essere qui ribadito e condiviso l'insegnamento delle Sezioni Unite Racco, recentemente riaffermato anche nella pronuncia di questa Sezione Quarta, n 6893 del 27.01.2021, dove si ribadisce il principio che "la distinzione tra inutilizzabilità 3 "fisiologica" e "patologica" non può assumere alcun rilievo in sede di ingiusta detenzione, posto che la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ipotesi di evidente "illegalità" del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. Infatti, se è vero che il "divieto di utilizzazione" dei risultati comporta che essi siano del tutto "espunti" dalla realtà procedimentale, è arduo ritenere che possano egualmente essere legittimamente ritenuti eziologicamente connessi al provvedimento cautelare, determinativi dello stesso, emesso, in sostanza, sulla base di risultati acquisiti che devono, invece, considerarsi insussistenti sul piano fattuale perché inutilizzabili. In definitiva, l'espunzione del dato dalla realtà procedimentale non può che comportare l'assoluta irrilevanza dello stesso, anche sul piano fattuale, sotto il profilo causale e genetico, rispetto ad un successivo atto procedimentale, poiché non appare possibile ritenere che una prova illegale (perché di tanto, come si è visto, si tratta) possa legittimamente assumere rilevanza causale rispetto ad un successivo atto determinativo dello stato di detenzione. Sicché, dall'autonomia dei due giudizi di riparazione e di cognizione, pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, non discende automaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale di cognizione. Conseguentemente, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 271 cod. proc. pen. non può derubricarsi, se non in termini costituzionalmente discutibili, a mero connotato endoprocessuale, tutt'interno, cioè, al processo penale. Del resto, ove il procedimento cautelare sia stato emesso solo alla stregua di tali risultati captativi, dichiarati inutilizzabili e quindi del tutto espunti dalla realtà procedimentale, i gravi indizi di colpevolezza sarebbero, in tal caso, rinvenibili solo in elementi di valutazione e di giudizio che non avrebbero dovuto trovare affatto ingresso nella realtà procedimentale, sostanziandosi in urla prova illegale, che giammai avrebbero potuto casualmente giustificare il provvedimento restrittivo (così, in motivazione, la già citata Sez. U, n. 1153/2009, Racco).. 7. L'ordinanza impugnata non si colloca nell'alveo degli insegnamenti ora richiamati, avendo fondato il rigetto dell'istanza di riparazione sul rilievo attribuito al contenuto di conversazioni intercettate, da cui si sarebbe rivelato il coinvolgimento dell'odierno istante, causando colposamente - a giudizio della Corte - la propria restrizione. Tuttavia, nel caso di specie, in sede di cognizione è stata dichiarata l'inutilizzabilità delle suddette conversazioni intercettate, per come riportate nell'ordinanza di custodia cautelare applicativa della misura. Ne consegue che il contenuto dei colloqui intercettati non poteva altrimenti essere valorizzato dal giudice della riparazione, al fine di verificare la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione richiesta. 8. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, vulnerata dalla violazione della legge processuale dianzi richiamata, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio, alla luce dei richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro Roma. 9 giugno 2023 IL PRESIDENTE E T NSORE