Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8315 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 83 1 5/0 2 Lavoro Composta dagli II Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G. N. 16872/99 LUPI ONsigliere Cron. 22773 Dott. Fernando ONsigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO TOFFOLI ONsigliere Ud. 07/02/02 Dott. Saverio DI IASI Rel. ONsigliere Dott. Camilla ha pronunciato la seguente 15 SEN TE NZA sul ricorso proposto da: LO CA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DIEGO ALLETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 636 avversO la sentenza n. 1986/98 del Tribunale di -1- -PALERMO, depositata il 09/09/98 R.G. N. 76/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal ONsigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato MACALUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Palermo dichiarava inammis- sibile per difetto di interesse l'appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione avverso la sentenza pretorile che aveva rigettato la domanda con la quale CE LO aveva chiesto la condanna del predetto Ministero al risarcimento dei danni subiti in relazione alla ritardata immissione nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari. Il Tribunale dichiarava altresì inammissibile per intempestività l'appello incidentale proposto dalla LO dopo circa quindici mesi dalla pubblicazione della sentenza, atteso che, a seguito della dichiarata inammissibilità dell'appello del Ministero, l'appello incidentale assumeva natura e principale, onde ha ma tempestività ami valutata la funzione di impugnazione con riguardo ai termini (breve o annuale) previsti per l'impugnazione della sentenza, senza poter attribuire rilevanza ai termini previsti per l'impugnazione incidentale. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione resiste conCE LO;
controricorso il Ministero della Pubblica Istruzione. MOTIVI DELLA DECISIONE un unico motivo di ricorso CE ON 3 LO censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 333 e 334 c.p.c., in particolare rilevando che l'impugnazione principale andava dichiarata improponibile e non inammissibile, onde ad essa non avrebbe dovuto seguire l'inefficacia dell'appello incidentale, che l'art. 334 c.p.c. limita alle ipotesi di dichiarata inammissibilità dell'impugnazione principale. Secondo la ricorrente, inoltre, l'inammis- sibilità dell'impugnazione principale non avrebbe potuto determinare l'inefficacia di quella incidentale, essendo quest'ultima autonoma rispetto alla prima. Secondo la ricorrente, infine, il "disguido" nel quale sarebbe incorso il Ministero (impugnando una sentenza che non lo vedeva soccombente) non potrebbe comportare la preclusione all'esame dell'appello incidentale, dovendosi altrimenti ritenere che l'appello principale possa essere artificiosamente preordinato per impedire l'esame di quello incidentale. La censura è infondata sotto ciascuno dei profili proposti. In ordine all'ultima considerazione sviluppata dalla ricorrente, premesso che chiunque abbia 4 motivo di dolersi di una sentenza deve impugnarla nei termini previsti dalla legge (e che, nella specie, l'appello incidentale è stato proposto dopo il decorso di quindici mesi dalla pubblicazione della sentenza), il comportamento di eventuali altri aventi diritto all'impugnazione, consistente nel fare acquiescenza alla sentenza nell'impugnarla (ammissibilmente О meno), non può certamente incidere (escludendolo) sul diritto all'impugnazione di coloro che lo abbiano tempestivamente esercitato, mentre, per altro verso, ed in via eccezionale, la proposizione di un'impugnazione (principale) può, in presenza di determinate condizioni, consentire l'esame anche dell'impugnazione intempestiva proposta da altri avversO la medesima sentenza, impugnazione (cd. incidentale tardiva) che altrimenti dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Pertanto, il "disguido" nel quale sarebbe incorso il Ministero della Pubblica Istruzione appellando una sentenza che non lo vedeva soccombente, non solo non ha leso il diritto all'impugnazione della LO (diritto "inciso" non dal comportamento del Ministero, ma dall'inerzia della predetta in relazione al decorso 5 del termine per impugnare), ma le ha anzi offerto la possibilità teorica di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal citato art. 334, la decisione sulla propria impugnazione intempestiva e perciò, altrimenti, inammissibile. Per quanto concerne la pretesa autonomia dell'impugnazione incidentale proposta dalla LO, è appena il caso di rilevare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale "autonomia" non esclude l'inefficacia della impugnazione medesima in caso di ritenuta inammissibilità dell'impugnazione principale, dovendosi anzi sottolineare ✓ che, secondo un non recente orientamento di questa Corte, l'ammissibilità di impugnazione incidentale tardiva proposta a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante sarebbe addirittura da escludersi, indipendentemente dalla ammissibilità meno (V., tra le altre,dell'impugnazione principale Cass. n. 10651 del 1992 RV 478729 e n. 1016 del 1968 RV 433187). Per quanto concerne poi la pretesa improponibilità dell'impugnazione principale (che, secondo il ricorrente, dovrebbe escludere l'inefficacia dell'impugnazione incidentale 6 derivando tale inefficacia, ai sensi tardiva, 334 c.p.c., solo dall'inammissibilità dell'art. dell'impugnazione principale), è da rilevare che la disciplina codicistica ignora l'istituto della cd. "improponibilità"; che, peraltro, il ricorrente non specifica in cosa essa consista e come si differenzi dalla inammissibilità;B che, infine, la nel giurisprudenza di questa Corte è costante improponibile) ritenere inammissibile (e non l'impugnazione che, come nella specie, non sia sostenuta da un interesse ad impugnare. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
le spese del Rigetta il ricorso e compensa presente grado di giudizio. Inglicu luul il Presidente: The ArtesiCami на ILOM Depre Vencelleria 57610. 2082 Oggi H. CANCELLIERE Ph 7