Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
O | Aula 'B' 4 L 7 L 3 O ) . B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I - I Z 1 D 1 A - REPUBBLICA ITALIANA R E 1 T 2 C S I I . D G L E U 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I R 3 A G E D LA CO TE SUPREMA0 034 0/ 03 6 E E 4 N T E . . N T T Oggetto E T S S I LIQUIDAZIONE DELLE R E ( A SPESE PROCESSUALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 21959/01 Cron.1742 Dott. Paolo Consigliere VITTORIA - LUPO Rel. Consigliere Dott. Ernesto Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 05/11/02 TRIFONE Consigliere C.C.Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EGIDIO ALBORNOZ 3, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA, TELECOM ITALIA SPA, SIRTI SPA;
B intimati avverso la sentenza n. 22/00 del Giudice di pace di ROMA, IV Ufficio, emessa il 30/03/00 e depositata il 2002 17/10/00 (R.G. 343/94); 2083 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- 3 La Corte Premesso che il Giudice conciliatore di Roma, con la sentenza depositata il 17 ottobre 2000, accogliendo la domanda di risarcimento dei danni alla propria autovettura proposta da IO RA per essere la stessa finita, il 4 ottobre 1992, in una buca stradale non transennata, ha condannato in solido il Comune di Roma e la TE AL a pagare al RA la somma di L.693.000, nonché le spese del giudizio liquidate in complessive lire 300.000, di cui lire 30.000 per spese, lire 50.000 per competenze, lire 220.000 per onorari, "oltre I.V.A. e C.P.A.P."; Premesso che IO RA ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, con cui ha censurato unicamente la liquidazione dei diritti di procuratore, osservando che la sentenza impugnata avrebbe dovuto liquidare la somma di L. 550.500 (secondo la nota dei diritti redatta nello stesso ricorso per cassazione); che la لا determinazione dei diritti è prevista come inderogabile dall'art.24 della legge 13 giugno 1942 n.794 e dall'art.4 della tariffa professionale forense (norme di cui, pertanto, il ricorrente denunzia la violazione); che tale normativa deve essere osservata anche dalla giurisdizione di equità del giudice conciliatore, il quale è tenuto a rispettare i "principi regolatori della materia"; che il giudicante non ha indicato i motivi per i quali egli si è mantenuto così nettamente al di sotto dell'importo di legge;
che, essendo la somma liquidata (L.50.000) di entità irrisoria, si configura una omessa pronuncia sulle competenze;
Ritenuto che
il ricorso per cassazione è manifestamente infondato perché il giudizio di equità del conciliatore, essendo tenuto ad osservare 3 soltanto i principi regolatori della materia (art. 113 c.p.c., nel testo all'epoca vigente), e quindi non anche le norme di legge che, pure essendo inderogabili, non sono qualificabili come detti principi, non è obbligato ad osservare le normative sulla liquidazione dei diritti ed onorari, che non costituiscono principi della materia delle spese processuali;
Ritenuto che
la sentenza impugnata ha rispettato il principio della soccombenza, onde non sussiste una violazione della normativa processuale, la quale non comprende le regole (di diritto sostanziale) contenute nella tariffa professionale;
Ritenuto che
non è ravvisabile nella sentenza impugnata una omessa pronuncia, perché essa ha liquidato i diritti di procuratore con decisione equitativa correlata al limitato valore della causa;
Ritenuto che
, non avendo il difensore dell'attore (e odierno ricorrente) presentato una nota spese al Giudice conciliatore, questi non era tenuto a motivare sulla determinazione delle stesse, non essendovi una richiesta di parte dalla quale egli si sia discostato;
Considerato che
il ricorso per cassazione va rigettato e che, non essendosi costituito alcuno degli intimati, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese processuali;
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P.Q.M.
r e l l e La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di c 1 n 3 o l a C l cassazione. e 0 C i E . A R n 1 a i i E r . Così deciso a Roma il 5 novembre 2002. a L a 1 * t * 1 L * 8 M * 0 a * E t a 0 i Il Presidente Il Relatore-Estensore s C 0 s s . N t o t Слиић пр A o p C D e L I D