CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10597 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2022 del TRIBUNALE di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 aprile 2022 il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a IC HI con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pistoia il 21 ottobre 2015, irrevocabile il 14 novembre 2015. L'istanza è stata accolta ex art. 165 cod. pen. perché la sospensione condizionale era stata subordinata dal giudice della cognizione ad obblighi (prestazione di attività lavorativa presso un Comune o altro ente pubblico per quattro mesi) che non sono stati ottemperati dal condannato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10597 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 31/01/2023 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che l'obbligo cui la sospensione era condizionata sia rimasto inadempiuto per un comportamento non imputabile alla condannata, che non ha mai avuto conoscenza della sentenza di condanna per essere rimasta contumace durante il processo. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione sullo stesso punto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Come ha correttamente notato il Procuratore generale nelle sue conclusioni, il motivo non è stato dedotto davanti al giudice dell'esecuzione. Nel ricorso il difensore afferma che tutta la discussione nella udienza camerale è avvenuta sulla mancata conoscenza della sentenza di condanna da parte della ricorrente, ma la lettura del verbale di udienza non consente di apprezzare questa circostanza, perché in esso il difensore si limita a chiedere il rigetto dell'istanza del pubblico ministero. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il principio dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che dispone siano inammissibili di motivi di ricorso non proposti in appello, si applica anche al ricorso contro l'ordinanza emessa all'esito di un incidente di esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421: Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere;
peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati). Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023.
lette le conclusioni del PG, Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 aprile 2022 il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a IC HI con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pistoia il 21 ottobre 2015, irrevocabile il 14 novembre 2015. L'istanza è stata accolta ex art. 165 cod. pen. perché la sospensione condizionale era stata subordinata dal giudice della cognizione ad obblighi (prestazione di attività lavorativa presso un Comune o altro ente pubblico per quattro mesi) che non sono stati ottemperati dal condannato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10597 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 31/01/2023 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che l'obbligo cui la sospensione era condizionata sia rimasto inadempiuto per un comportamento non imputabile alla condannata, che non ha mai avuto conoscenza della sentenza di condanna per essere rimasta contumace durante il processo. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione sullo stesso punto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Come ha correttamente notato il Procuratore generale nelle sue conclusioni, il motivo non è stato dedotto davanti al giudice dell'esecuzione. Nel ricorso il difensore afferma che tutta la discussione nella udienza camerale è avvenuta sulla mancata conoscenza della sentenza di condanna da parte della ricorrente, ma la lettura del verbale di udienza non consente di apprezzare questa circostanza, perché in esso il difensore si limita a chiedere il rigetto dell'istanza del pubblico ministero. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il principio dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che dispone siano inammissibili di motivi di ricorso non proposti in appello, si applica anche al ricorso contro l'ordinanza emessa all'esito di un incidente di esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421: Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere;
peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati). Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023.