Sentenza 23 giugno 2016
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la richiesta di sostituzione della pena inflitta con la sanzione del lavoro di pubblica utilità può essere avanzata per la prima volta con l'atto di appello.
Commentari • 2
- 1. Casi di invalidità dell'alcoltest, secondo la giurisprudenzaMercuro Edoardo · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2018
- 2. Guida in stato di ebbrezza: il reflusso gastrico non salva dalla condannaValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 14 luglio 2016
di Valeria Zeppilli - L'alcoltest è un accertamento che molti automobilisti temono e i tentativi per salvarsi dalla condanna che deriva dall'accertamento dell'effettivo stato di ebbrezza sono i più svariati. Si pensi che, con la recente sentenza numero 29638/2016, depositata il 13 luglio (qui sotto allegata), la Corte di cassazione è dovuta intervenire a chiarire che se l'automobilista è sorpreso al volante con in corpo un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito, non può essere "salvato" dalla condanna dimostrando di essere affetto da reflusso gastroesofageo. I giudici, in effetti, non hanno negato che una simile patologia comporta una digestione più lenta e difficoltosa e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2016, n. 29638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29638 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2016 |
Testo completo
29 638/ 1 6 ACR REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.144912016 Vincenzo Romis - Presidente - Claudio D'Isa UP 23/06/2016 R.G.N. 9719/2016 Fausto Izzo Carla Menichetti Pasquale Gianniti - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di RI AN, nato il [...] avverso la sentenza n. 5292/2013 del 12/05/2015 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla questione concernente il lavoro di pubblica utilità; udito il difensore, avv. Clemente Riva, quale sostituto dell'avv. Gian Franco Fontaine Panciatichi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. و RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella città, ad esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Di RI AN colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza in ora notturna (tasso alcolemico 0,85 g/l alla prima prova e 0,89 g/l alla seconda prova), commesso in Monzuno il 6 maggio 2012. 2. Ricorre l'imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di affermazione di penale responsabilità e in punto di mancata conversione della pena inflitta in lavori di pubblica utilità. Sotto il primo profilo, deduce che la Corte, pur riconoscendo la patologia del reflusso gastroesofageo da lui lamentata, ne ha escluso l'influenza sull'esito degli accertamenti svolti mediante etilometro con un percorso argomentativo contorto ed illogico. Sotto il secondo profilo, si lamenta che la Corte non ha accolto la richiesta di conversione della pena inflitta in lavori di pubblica utilità, che era stata avanzata nell'atto di appello, sull'erroneo presupposto che fosse tardiva.
3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, entrambi i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di irrilevanza della patologia dichiarata dall'odierno ricorrente (che è stato fermato per un controllo alle 2.40 del 6 maggio 2012 mentre era alla guida dell'auto in stato evidente di alterazione psico fisica). Invero, il Giudice dell'abbreviato, nel dar atto che dalla documentazione medica prodotta risultava attestata l'ernia iatale dichiarata dall'imputato, ha tuttavia aggiunto che non sussisteva in atti alcun elemento indicativo del fatto che detta patologia aveva influito sull'accertamento (che era stato validamente effettuato). Ciò in quanto dalla predetta documentazione risultava una patologia tutto al più idonea a ritardare i processi digestivi o a provocare reflussi grastici, ma non anche in grado di incidere sulla presenza di alcol a livello ematico (circostanza questa sulla quale si basa, come è noto, l'accertamento con alcoltest, tramite la verifica di espirazione polmonare). Il suddetto ordine di considerazioni è stato ribadito dalla Corte territoriale, la quale, nel sottolineare che l'imputato era stato fermato in orario lontano dai pasti, ha precisato che il reflusso gastroesofageo comporta una maggiore difficoltà e lentezza nella digestione e, quindi, nello smaltimento dell'alcol. Per effetto di detta maggiore difficoltà e lentezza, ha aggiunto la Corte, nella cavità 2 q orale e nel tratto esofageo i gas ed i vapori dell'alcol possono permanere più a lungo, ma non possono giungere ad essere alterati: nel giro di qualche decina di minuti la situazione si normalizza come per qualsiasi altro soggetto non portatore della patologia in esame. Tanto doveva essere avvenuto anche nel caso di specie, nel quale il controllo era intervenuto diverse ore dopo l'orario della cena (e nulla sul punto era stato dichiarato dall'interessato in sede di verbale di accertamenti urgenti). Il complesso motivazionale che precede in quanto esente da vizi logici o giuridici - è insindacabile nella presente sede di legittimità.
4. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso. Invero- premesso che il richiedente ha formulato in sede di atto di appello la richiesta di conversione della pena inflitta in lavori di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 - detta richiesta non può ritenersi tardiva. Secondo il testo normativo, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non necessita di una esplicita richiesta dell'imputato ma richiede soltanto la "non opposizione"; essa può dunque essere frutto di una iniziativa officiosa del giudice, che, viceversa, non è tenuto a fornire esplicita motivazione delle ragioni del mancato esercizio di tale potere;
in alcun modo la norma stabilisce che la pena sostitutiva possa essere applicata solo nel giudizio di primo grado. È dunque consentito all'imputato di sollecitare l'applicazione della sanzione sostituiva direttamente al giudice di appello ed in tal senso la decisione impugnata si rivela erronea (cfr. Sez. 4, sent. n. 31226 del 06703/2015, De Agostini Sergio, Rv. Rv. 264317).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla questione concernente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 23/06/2016 Il Consignere estensore Il Presidente Pasquale Gianniti Vincenzo Romis CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella LamelzaLamelza