Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11025 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
C.C. 61623 1 1 025 / 0 1 REPUBBLICA ITALIAN. COR E S PREMA DPCASSAZIONE Oggetto IVA - base imponibile - SEZIONE TRIBUTARIA P O successivo sconto - A I 0 R 5 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 6 . A 8 E 9 N T N 1 / O U 4 I / B Presidente R.G.N. 16278/98 B Enrico PAPA Z I 6 A 2 L R L R T T A . S P . I B D Re. Consigliere Enrico ALTIERI G A E T L R E Consigliere Cron. 23645 A 1 D I 3 I A 1 R S t. Giuseppe MARZIALE D E N . E N T E S T I A N A Consigliere Rep. M E Dott. Antonio MERONE S E Ud. 22/02/01 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: kow SENTENZA MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 12, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IMERA CONGLOMERATI SPA;
- intimato CommissioneavversO la sentenza n. 57/97 della tributaria regionale di PALERMO, depositata il 2001 21/06/97; 329 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio i.v.a. di Palermo, con avviso di rettifi- ca del 24 ottobre 1987 riguardante l' anno 1984, for- mulava nei confronti della IMERA Conglomerati s.p.a. diversi rilievi, fra cui indebite detrazioni d'imposta effettuate in relazione a una nota di accre- dito per sconto su vendita, secondo l'ufficio non con- سنا trattualmente previsto. La società ricorreva alla commissione tributaria di primo grado di Palermo, la quale lo accoglieva. L'appello dell'ufficio veniva rigettato dalla com- missione tributaria regionale della Sicilia, con sen- tenza del 21 giugno 1997, così motivata: - l'art. 26 del d.P.R. n.633/72 dispone al se- condo comma che < se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registra- zione di cui agli art.23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conse- guenza di dichiarazione di nullità, ar nullamento, revo- ca, risoluzione, rescissione e simili in conseguenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente », il di- ritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19, l'imposta corrispondente alla variazione» spetta al ce- dente del bene ( o al prestatore di servizio ), il qua- le deve a tal fine registrarla a norma dell'art.25. La stessa norma impone al cessionario ○ committen- che abbiano già registrato l'operazione, di regi- te, strare la variazione, salvo il diritto alla restitu- zione dell'imposta pagata o addebitata in rivalsa. Il successivo terzo comma stabilisce che l'applicazione delle predette disposizioni deve avveni- hour re entro un anno dall'effettuazione dell'operazione im- ponibile, qualora gli eventi indicati nel secondo comma si verifichino a seguito di sopravvenuto accordo tra le parti. In forza di tale meccanismo, nessun danno può deri- vare all'erario perchè al diritto di cetrazione del ce- dente o prestatore di servizi dell'i.v.a. esposta nella nota di accredito corrisponde l'obbligo del cessionario o committente di ridurre la propria imposta a credito;
la tesi dell'ufficio, secondo cui Occorreva l'esistenza di un contratto scritto di data antecedente per detrarre l'i.v.a. in relazione alle due note di ac- credito, non era fondata: il termine contratto, secondo la nozione ricavabile dall'art.1322 cod. civ., poteva 3 essere riferito anche ad un accordo verbale, e la prova di tale accordo emergeva, appunto, dalle due note di accredito;
la pretesa dell'ufficio non poteva neppure fon- darsi sul terzo comma dell'art. 26, in quanto le varia- zioni in diminuzione, tramite le note di accredito, erano state effettuate entro l'anno in cui erano state compiute le operazioni imponibili. Avverso tale sentenza l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. har L'intimata non ha svolto attività difensiva. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione ed errata interpretazione dell'art. 26, comma secondo, del d.P.R. n. 633 del 1972, 1'Amministrazione finanziaria deduce che la necessaria sussistenza di un supporto documentale costituisce un onere del contribuente per per potersi avvalere della procedura di cui al citato art.26. L'Avvocatura richiama i principi affermati da que- sta Corte nella sentenza 11 aprile 1996, n.3428, secon- do cui occorre che lo sconto sia contrattualmente pre- visto;
che la variazione venga registrata а norma dell'art.25%; che, infine, venga indicata la natura e la qualità di sconto della somma portata nella nota di ac- credito, richiamando il contratto che o prevede. $ 3. Motivi della decisione Le censure non meritano accoglimento. Nessun elemento di carattere testuale offre un so- stegno alla tesi sostenuta dall'Avvocatura, secondo cui lo sconto deve essere previsto da apposito impegno con- trattuale originariamente assunto dalle parti. Ciò che è necessario, invece, è soltanto l'esistenza di un ac- cordo contrattuale, anche successivo all'originario contratto, in forza del quale viene concessa al debito- re la riduzione del corrispettivo da lui dovuto. Ove la legge non preveda speciali forme per la con- clusione del contratto, la modifica che comporta una ах riduzione del corrispettivo può essere anche frutto di un accordo orale e può essere provata con qualunque mezzo previsto in materia contrattuale. Nella specie il giudice di merito ha ritenuto che l'accordo fosse pro- vato dall'esistenza delle note di accredito e tale ac- certamento non può essere censurato in sede di legitti- mità. Nessun sostegno, a favore della tesi dell'Amministrazione finanziaria, può trarsi dalla sentenza di questa Corte richiamata nel ricorso ( n. 3428/96), nella quale non è stato affermato che lo sconto debba essere previsto da apposita clausola S dell'originario contratto, ma soltanto che lo stesso, ai fini della riduzione dell'imponibile, deve necessa- riamente costituire oggetto di apposito accordo tra le parti e che non sono rilevanti sconti o abbuoni dedot - ti da consuetudini od usi commerciali di qualsiasi ge- nere. Poichè non è in contestazione l'adempimento delle formalità richieste dalla legge, de ve ritenersi che alla contribuente spettasse il diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle note di accredito. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non essendosi l'intimata costituita, nessuna sta- tuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 22 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Papa Enrico AltieriChem t hela frutto Calcu IL CANCELLIERE C1, E R Arnaldo Casano DEPOSITATO DABU. ZOUA Oggi IL CANCELLERE aido Casano