Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
Il giudice dibattimentale, ritualmente investito del giudizio, non può declinare la propria competenza funzionale per la sua celebrazione sul rilievo dell'illegittimità della decisione del G.u.p. di inammissibilità dell'istanza di rito abbreviato, potendo solo, se del caso, applicare la prescritta riduzione di pena all'esito del dibattimento, qualora ritenga che la predetta istanza fosse ammissibile. (La Corte ha osservato che, anche dopo le modificazioni apportate alla disciplina del rito abbreviato dalla legge 16 dicembre 1979 n. 479, nessuna norma gli attribuisce, in tale situazione, il potere di determinare il regresso del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 47021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47021 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2933
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026599/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE BARI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GUP TRIBUNALE BARI;
ORDINANZA del 09/07/2008 TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bua Francesco che ha concluso: dichiararsi la competenza del Gup di Bari. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, cui il procedimento era pervenuto a seguito di rinvio a giudizio da parte del GUP del medesimo tribunale dopo la dichiarazione di inammissibilità per ritenuta tardività della richiesta di giudizio abbreviato, sollevava conflitto di competenza con ordinanza del 9-7-2008 a seguito di rinnovata richiesta di tale rito. Il giudice rimettente riteneva, richiamando il consolidato indirizzo di questa Corte, che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nel corso dell'udienza preliminare dopo le conclusioni del P.M. fosse stata tempestiva, in quanto la espressione contenuta nell'art. 438 c.p.p., comma 2 si riferisce all'intera fase della discussione fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda era rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione. Evidenziava quindi che nella specie ricorreva una ipotesi anomala di conflitto prevista dell'art. 28 c.p.p., comma 2 e, ritenendo che la competenza a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato spettasse al GUP, dichiarava la propria incompetenza funzionale.
OSSERVA IN DIRITTO
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso della declaratoria di competenza del Tribunale in conformità all'orientamento della giurisprudenza di questa Sezione che il Collegio ritiene condivisibile (cfr. le sentenze 7/5/02, Confl., in proc. Boba, rv. 222.461 e 25/9/02, Confl., in proc. Marchi, rv. 222.361) secondo cui il giudice dibattimentale ritualmente investito del giudizio immediato o, come nel caso di specie, ordinario non può declinare la propria competenza funzionale alla sua celebrazione quando ritenga illegittima la determinazione del GIP o del GUP contraria all'adozione del rito abbreviato, ma può solo eventualmente applicare, all'esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. qualora ritenga che la richiesta di rito abbreviato fosse ammissibile;
e ciò in quanto, anche dopo le modificazioni apportate alla disciplina di detto rito dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, non esiste alcuna norma che gli attribuisca in tale situazione il potere di determinare il regresso del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008