Sentenza 29 novembre 1999
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art.324, comma 1, c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, la conoscenza dell'avvenuto sequestro non è soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma è anche quella che di fatto consegua all'attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata ritenuta conoscenza idonea a dar luogo alla decorrenza del termine in questione quella che, trattandosi di sequestro di somme depositate in conto corrente, era derivata all'interessato dalla ricezione di un telegramma speditogli dalla banca, nel quale erano indicati tutti gli estremi del provvedimento giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/1999, n. 6551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6551 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 29/11/1999
1. Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere N.6551
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Vancheri Consigliere N.10945/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- NN GI, nato a [...] il 1^ febbraio 1948,
avverso l'ordinanza emessa il 3 febbraio 1999 dal Tribunale di Catania;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato;
- Considerato in
FATTO
Con ordinanza del 3 febbraio 1999, il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza di riesame proposta da GI SI avverso il provvedimento di sequestro delle somme da quest'ultimo depositate su un conto corrente bancario. Ha rilevato il Tribunale che l'interessato aveva avuto notizia del sequestro con telegramma spedito dalla Banca il 23 dicembre 1998 e ricevuto, come da annotazione in calce allo stesso, il 29 dicembre 1998, sicché la richiesta di riesame, presentata il 25 gennaio 1999, era tardiva.
Avverso tale decisione, il SI, a mezzo del suo difensore, ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente, denunciando l'inosservanza di norme processuali, sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardiva l'istanza di riesame (ritualmente proposta nel termine di dieci giorni dalla data della notifica dell'avviso di deposito del decreto di sequestro) sulla scorta di una data, ritenuta peraltro non certa, di ricezione di un telegramma (atto informale, graziosamente inviatogli dalla sua banca), non proveniente dall'Ufficio che aveva emesso il provvedimento, che costituiva soltanto parziale ed incompleta del fatto. La censura è manifestamente infondata.
Ed invero, L'art. 324 comma 1, cod. proc. pen. fa decorrere il termine per proporre l'istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro dalla data di esecuzione dello stesso o dalla diversa data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. La normativa ha quindi preso in considerazione non solo la conoscenza legale della misura, procurabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenza effettiva e di fatto degli effetti prodotti dal sequestro. Da ciò consegue che il giudice, ben può utilizzare per far decorrere il termine per l'impugnazione anche ogni "diverso" dato utile, sempreché idoneo a fissare il dies a quo. E non v'è dubbio che il telegramma inviato dalla banca all'interessato fosse idoneo a tale scopo in quanto conteneva tutti gli estremi del provvedimento (data, autorità emanante e numero di ruolo) che il SI poteva agevolmente rintracciare e leggere per esteso.
Peraltro, il Tribunale, pur ritenendo incerta la data di ricezione del telegramma, sicuramente spedito il 23 dicembre 1998, ha individuato, come data ultima possibile, quella del 29 dicembre 1998, annotata in calce alla copia del telegramma prodotta dal difensore in udienza.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma, ritenuta congrua, di L. 500.000.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L. 500.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2000