Sentenza 2 giugno 1998
Massime • 1
In tema di invasione di terreni la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 cod.pen. La restituzione della "res" sulla quale è stato commesso il delitto assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall'imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Peraltro l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte della collettività o l'utilizzazione secondo le finalità che la pubblica amministrazione intende conseguire.
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La massima In tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Cassazione Penale, Sez. Feriale, n. 37048/2023) Vuoi saperne di più sul reato di invasione di terreni o edifici? Vuoi consultare altre sentenze in tema di invasione di terreni o edifici? La sentenza integrale Cassazione Penale, Sez. Feriale, n. 37048/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/10/2022, la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 21/12/2017 del Tribunale di Catania, emessa in esito a giudizio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/06/1998, n. 7933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7933 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Papadia Umberto presidente del 2 giugno 1998
2. Dott. Rizzo Aldo consigliere SENTENZA
3. Dott. Grassi Aldo consigliere N.2016
4. Dott. Morgigni Antonio consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Franco Amedeo consigliere N.02089/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
UC GI, n. S. Teresa Riva 5.2.33
avverso la sentenza 25.11.97 della corte d'appello di Messina;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Ranieri che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il 25 novembre 1997 la corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del pretore locale sezione di S. Teresa a Riva, che il 19 luglio 1993 aveva dichiarato AG CC colpevole dei reati di cui agli artt. 632 e 633 cod. pen., acc. in Casalvecchio Siculo 8.1.92.
Ricorre l'imputato, deducendo quattro motivi.
Con il primo evidenzia violazione degli artt. 632, 633 e 336 cod. pen.. I reati sarebbero procedibili a querela, nella specie mancante.
Con il secondo motivo espone manifesta illogicità della motivazione, poiché, pur essendo nei capi d'imputazione esplicito il riferimento all'imputazione ed all'occupazione del terreno demaniale, la perseguibilità non sarebbe d'ufficio, mancando la contestazione dell'art. 639 bis cod. pen.. Con il terzo motivo assume che sarebbe configurabile soltanto il reato di cui all'art. 633 cod. pen.. Mancherebbe l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 632 cod. pen., in quanto il livellamento dell'alveo del torrente Agrò non ha apportato alcuna mutatio loci sotto il profilo plano-altimetrico.
Con il quarto motivo espone che erroneamente la sospensione condizionale della pena sarebbe stata subordinata al rilascio del terreno in favore della pubblica amministrazione entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Tale subordinazione sarebbe possibile soltanto nel caso di costituzione di parte civile. In mancanza dell'istanza del soggetto legittimato, la pronuncia sarebbe viziata da nullità assoluta.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
È noto che l'omessa menzione degli articoli di legge violati non determina alcuna nullità, poiché la contestazione si formalizza con la specificazione dei fatti nel capo d'imputazione. Nella specie correttamente i giudici del territorio hanno ritenuto che la perseguibilità d'ufficio si desumeva dall'indicazione della condotta ascritta, concernente attività illecite espletate sul "pubblico demanio".
Ne deriva che sul tema è inesistente l'asserito difetto di motivazione, poiché i magistrati siciliani hanno precisato in modo chiaro e puntuale il loro convincimento.
Neppure il terzo motivo può trovare accoglimento, poiché spianare il terreno costituisce pur sempre una modifica dello stato dei luoghi penalmente rilevante, non essendo richiesto dalla previsione astratta che vi sia un'alterazione planimetrica o altimetrica. Con riferimento al quarto motivo va ricordato che la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 cod. pen.. Questa disposizione prevede la possibilità della subordinazione tanto con riferimento all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, quanto in relazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
La restituzione della res, sulla quale sia stato commesso il delitto, assolve proprio alla funzione d'impedire la prosecuzione della situazione dannosa, posta in essere dall'imputato con la sua azione illecita, accertata in modo definitivo dalla sentenza di condanna. Per imporre il rilascio, non occorre che l'offeso si sia costituito parte civile.
Questa statuizione mira ad assicurare un interesse pubblico: la tutela del bene protetto dalla specifica fattispecie tipica. Solo in modo incidentale essa determina il conseguimento di quello del singolo individuo, che riottiene l'oggetto.
Nella specie l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte dell'intera collettività o l'utilizzazione secondo le finalità, che la pubblica amministrazione intenda conseguire.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998