Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 1
La rinuncia all'impugnazione di cui all'art. 589 cod. proc. pen. è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che il difensore abbia depositato la procura speciale che gli conferiva il potere di rinuncia, senza peraltro poi esercitare concretamente tale potere (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto privo di effetti il deposito della procura speciale, rilasciata al difensore ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., seguito dalla dichiarazione di quest'ultimo dell'errore in cui era incorso l'assistito nel conferimento della procura).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2002, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 14/01/2002
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - N. 52
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 21053/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
PE IM, n. a Roma il 5.9.1972
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma
avverso la sentenza della corte d'appello di Roma, emessa in data 14.3.2001;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, Dott. G. Galati, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 17.4.2000 il tribunale di Roma condannò IM TT e IM RB alla pena di anni due di reclusione e L. 10.000.000 di multa per il reato previsto dagli artt.110 cod. pen. e 73 co. 5^ dpr 309/90.
Nel giudizio di appello, svoltosi il 30.11.2000, mentre il difensore del RB dichiarò di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione, ad accezione di quelli relativi alla pena, che concordò con il pubblico ministero, il difensore del TT produsse procura speciale dell'imputato per la rinuncia all'impugnazione, precisando subito che la volontà del suo assistito, volta a patteggiare la pena in appello, non era stata ben espressa dal tenore della procura e richiese la separazione del giudizio al fine di presentare nuova procura contenente il mandato a concordare la pena con il pubblico ministero.
La Corte d'appello decise sull'appello del RB, applicando la pena concordata tra le parti, ed accolse l'istanza del difensore del TT, disponendo lo stralcio del procedimento ed il rinvio a nuovo ruolo.
Rifissato il dibattimento dinanzi ad altro collegio giudicante, il difensore del TT produsse nuova procura speciale per rinunzia parziale all'impugnazione, ai sensi dell'art. 599 co. 4^ cod. proc. pen., e concordò la pena il pubblico ministero.
La Corte d'appello, con sentenza 14.3.2001, dichiarò l'inammissibilità dell'appello, ritenendo che la rinuncia totale alla impugnazione, di cui alla procura presentata all'udienza del 30.11.2000, avesse già prodotto l'effetto estintivo dell'impugnazione, con la conseguenza che la nuova volontà manifestata dal difensore, munito di procura speciale ai sensi dell'art. 599 c.p.p., risultava irrilevante. Contro tale decisione ricorrono sia l'imputato sia il procuratore generale della Repubblica, per inosservanza e erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 589, 591, 599 e 602 cod. proc. pen.
2. I ricorsi meritano accoglimento.
La rinuncia all'impugnazione è atto personale della parte privata, che deve essere espressa formalmente con dichiarazione presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 592 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione scritta fatta pervenire al giudice o resa a verbale.
La parte privata può rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale (art. 589 co. 2 c.p.p.), ma in tal caso l'effetto processuale non si produce con la sottoscrizione della procura ne' con la semplice produzione dell'atto all'ufficio giudiziario. La procura speciale, infatti, conferisce al difensore un potere, che per produrre effetti deve essere esercitato dal procuratore, con espressa dichiarazione di rinuncia presentata anch'essa a norma dell'art. 589 co. 3 c.p.p. Nel caso in esame, risulta dal verbale di dibattimento del 30.11.2000 che il difensore del TT depositò la procura speciale che gli conferiva il potere di rinuncia all'impugnazione, ma contestualmente dichiarò l'errore in cui il suo assistito era incorso e richiese il rinvio del dibattimento per munirsi di procura speciale ai sensi dell'art. 599 c.p.p. Ciò significa che il predetto difensore, nell'udienza 30.11.2000, non esercitò affatto il potere che gli conferiva quella procura che, contro la reale volontà dell'imputato, lo incaricava di presentare la rinuncia totale all'impugnazione.
Avendo il collegio disposto il rinvio a nuovo ruolo proprio al fine di consentire alla parte di formalizzare la sua reale volontà, non poteva giudice del dibattimento, svoltosi il 14 marzo 2001, attribuire alcun valore a quella prima procura, ormai superata e sostituita da altra procura speciale che incaricava il difensore di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli relativa alla pena, da concordare con il pubblico ministero. La sentenza di inammissibilità dell'appello, pronunciata il 14.3.2001, va perciò annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla corte territoriale affinché procede al giudizio, a norma dell'art. 599 cod. proc. pen.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002