Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione. Nè a diverse conclusioni può indurre l'art. 39 della Costituzione, dato che la disposizione in esame si limita a determinare l'entità del contributo previdenziale utilizzando i parametri discrezionalmente ritenuti più opportuni dal legislatore, senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva un'impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro. L'efficacia dell'autonomia collettiva nei confronti dei lavoratori non aderenti opera anche con riguardo alla determinazione dei contributi dovuti dalle imprese cooperative per il lavoro prestato dai soci, i quali, ai fini della tutela previdenziale, sono equiparati ai lavoratori subordinati
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA DI LAVORO GI SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALATRONI GUIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 452/97 del Tribunale di CREMONA, depositata il 09/01/98 - R.G.N. 514/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato CORRERA per delega SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17 dicembre 1997 - 9 gennaio 1998, il Tribunale di Cremona rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del locale Pretore del 9-16 giugno 1997 che aveva accolto l'opposizione (ritenendo fondata la pretesa dell'INPS solo per quanto riguarda l'indebito conguaglio con i contributi del rateo di gratifica natalizia) proposta dalla Cooperativa di Lavoro GI avverso il decreto ingiuntivo relativo all'omesso versamento di contributi previdenziali per i soci lavoratori della società con riferimento al periodo gennaio 1986-dicembre 1994.
Il Tribunale dichiarava di condividere le argomentazioni svolte dal Pretore in ordine alla impossibilità di equiparare la posizione del lavoratore dipendente a quella del socio lavoratore, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi.
L'attività svolta dai soci lavoratori nell'ambito delle finalità istituzionali della società ed in conformità delle previsioni del patto sociale hanno natura consociativa ed i compensi dagli stessi percepiti non possono essere qualificati come retribuzione. Da tali premesse, i giudici di appello traevano la conseguenza della inapplicabilità della legge n. 389 del 1989 secondo la quale i contributi previdenziali ed assistenziali non possono essere versati su una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. Il Tribunale richiamava la lettera e lo spirito di questa legge ed osservava che solo per il dipendente la retribuzione dovuta in base al CCNL può essere assunta come parametro di riferimento a fini contributivi. Posizione del tutto diversa è quella invece del socio lavoratore. Il Tribunale, infine, riteneva applicabili ai soci delle cooperative che svolgono orario ridotto di lavoro le disposizioni di legge in materia di lavoro a tempo parziale, richiamando sul punto alcune decisioni di questa Corte.
Quanto alle agevolazioni previste per il contratto di formazione e lavoro, il Tribunale ne confermava la applicabilità anche alle società cooperative, segnalando tuttavia la novità di alcune censure riguardanti l'assenza dei requisiti formali prescritti per i contratti di formazione e lavoro e per il lavoro a tempo parziale (in quanto proposte, per la prima volta, in grado di appello). Nonostante l'individuato profilo di inammissibilità, i giudici di appello esaminavano nel merito tali censure concludendo per la loro infondatezza, sulla base della documentazione in atti. Una volta riconosciuta l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 1 comma primo della legge n. 389 del 1989, coerentemente i giudici di appello riconoscevano l'infondatezza della domanda dell'INPS volta al recupero dei contributi sulla integrazione della indennità economica di malattia stabilita esclusivamente dalla contrattazione collettiva.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'INPS con un unico motivo.
Resiste la società cooperativa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere rigettata l'eccezione di (parziale) inammissibilità del ricorso per omessa indicazione dei motivi, formulata in controricorso dalla società cooperativa. II ricorso, infatti, consente di individuare non solo le problematiche generali che l'Istituto ricorrente intende sottoporre all'esame di questa Corte, ma anche i capi della sentenza impugnata sottoposti a specifica censura.
Del tutto irrilevante appare, poi, nell'esame delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte, la precisazione secondo la quale la società cooperativa non avrebbe mai contestato la propria assoggettabilità all'obbligo contributivo nei confronti dei propri soci-lavoratori, negando solo la piena equiparabilità del regime contributivo degli stessi a quello dei lavoratori dipendenti. Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2, terzo comma, R.D. n. 1422 del 1924, art. 35 della legge n.903 del 1965, art. 37 del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 1 primo comma del Decreto Legge n.338 del 1989,
convertito con modifiche nella legge n.389 del 1989, art. 11 del Contratto territoriale rapporti di lavoro cooperative sociali (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Il ricorrente richiama il disposto del terzo comma dell'art. 2 del R.D. n. 1422 del 28 agosto 1924, regolamento di esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923 n.3184 sulla assicurazione obbligatoria, secondo il quale, ai fini assicurativi, le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti, talché sono tenute al versamento dei contributi, malgrado l'inconfigurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. Tanto premesso, ad avviso del ricorrente, ne discende la piena applicabilità di tutte le norme dettate in materia di previdenza per i lavoratori subordinati (e quindi anche di quella contenuta nell'art. 1 della legge n. 389 del 1989). Il ricorso è fondato.
L'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, ha stabilito il "limite minimo di retribuzione imponibile" ai fini contributivi, prevedendo che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Con tale disposizione, successivamente confermata dall'art. 6, ottavo comma, del decreto legislativo 2 settembre 1997 n.314, il legislatore, ispirandosi ad un orientamento che si era già consolidato in giurisprudenza, in relazione alla determinazione della base retribuiva imponibile ex art. 12 della legge n.153 del 30 aprile 1969, ha inteso garantire livelli di prestazioni previdenziali commisurate alle retribuzioni adeguate e sufficienti, stabilendo, in particolare, quanto all'ipotesi più frequente di retribuzione non stabilita da legge o regolamento, che la contribuzione previdenziale sia determinata con riguardo alle retribuzioni che, sebbene non erogate e non percepite, siano però previste dalla contrattazione collettiva e da considerare, perciò, proporzionate e sufficienti in relazione ad un determinato settore economico. Ne consegue che, secondo l'esplicita previsione della anzidetta disposizione di legge, i contratti individuali o gli altri accordi collettivi diversi dai contratti nazionali, relativi al medesimo settore, possono essere presi a parametro ai fini della determinazione dei contributi soltanto se la retribuzione è di importo superiore a quello del contratto collettivo. Con sentenza 11199 del 29 luglio 2002, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorgo all'interno della Sezione Lavoro, hanno affermato il seguente principio: "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cd. "minimale contributivo") secondo il riferimento dell'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 della Costituzione (cd. 'minimo retributivo costituzionale'), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione".
La efficacia dell'autonomia collettiva nei confronti dei datori di lavoro non aderenti, se pure limitatamente agli indicati fini di una più efficace tutela previdenziale dei lavoratori, opera ovviamente anche con riguardo alla determinazione dei contributi dovuti dalle imprese cooperative per il lavoro prestato dai soci, i quali sono equiparati ai lavoratori subordinati, ai fini della tutela previdenziale, per l'attività prestata in funzione degli scopi istituzionali della società cooperativa, secondo la ricordata fictio iuris, che risale all'art. 2 del R.D. 28 agosto 1924 n.1422. Anche per tali lavoratori, dunque, può e deve farsi riferimento al contratto collettivo nazionale del corrispondente settore industriale, senza che possa assumere alcun rilievo in contrario un eventuale accordo stipulato dalle rappresentanze sindacali delle imprese del settore e dei relativi lavoratori, che abbia previsto, per la determinazione dell'imponibile contributivo, una retribuzione di importo inferiore rispetto a quella prevista dalla predetta contrattazione nazionale (in tali termini, cfr. Cass. n. 140 del 1999). La società cooperativa, nel controricorso, deduce la inapplicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dei pubblici esercizi ai soci-lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, richiamando la motivazione del Tribunale in ordine all'impossibilità di una equiparazione della posizione del socio-lavoratore con quella di lavoratore dipendente e conclude che "in assenza di una specifica previsione normativa, le disposizioni in tema di calcolo dei contributi previdenziali stabilite per il rapporto di lavoro subordinato non potranno estendersi analogicamente al rapporto intercorrente tra il socio-lavoratore e la cooperativa di produzione e lavoro". Si richiamano sul punto le osservazioni formulate da questa Corte, secondo le quali "per una generale 'fictio iuris' propria della materia previdenziale, ai fini contributivi la cooperativa è considerata datrice di lavoro dei propri soci, i quali, reciprocamente, sono equiparati ai fini delle prestazioni previdenziali, ai prestatori di lavoro subordinato" (cfr. Cass. n. 1409 dell'8 febbraio 1992, 638 del 22 gennaio 1997, 1364 del 10 febbraio 1998, 9815 del 3 ottobre 1998, 6776 del 1 luglio 1999, 5450 del 28 aprile 2000 e 6157 del 2 maggio 2001). Inconsistente appare la deduzione della società cooperativa circa una asserita violazione dei principi costituzionali (artt. 3 e 45 della Costituzione), derivante da una pretesa imposizione della retribuzione contributiva prevista dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Il riconoscimento a questa ultima della funzione di definire, insieme alla retribuzione adeguata ex art. 36 della Costituzione, e con efficacia anche nei confronti dei datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni stipulanti, altresì, i livelli minimali di contribuzione, e cioè il presupposto stesso per la realizzazione dell'obiettivo di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, è del tutto coerente con i principi di cui all'art. 39 della Costituzione, dato che la disposizione in esame si limita a determinare l'entità del contributo previdenziale utilizzando i parametri ritenuti più opportuni dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva una impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro.
La mancanza di effetti dirompenti rispetto ai limiti posti dall'art. 39 della Costituzione è stata già riconosciuta, peraltro, dalla
Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 342 del 1992, ha anche precisato come una retribuzione imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento non varrebbe a realizzare le finalità del sistema assicurativo e previdenziale. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, attenendosi criteri sopra enunciati.
Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Milano anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003