Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
E ос 66176 N 6 O I 8 9 Z 1 5 A / IA Aula . 4 R / N T R 6 - S 2 I A 0 2 9 76 / 03 . B G T .R . E U L .P R EPUBBLICA ITALIA L B D I A A L . R E D B T D A E I T S T 1 N N IA 3 E E S 1 S R I . E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E N T A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FINOCCHIARO Presidente R.G.N.18184/99 Dott. Alfio Consigliere Dott. Stefano MONACI Cron. 6821 Dott. Mario CICALA Consigliere CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo MARINUCCI Rel. Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. PP CORTE SUP A DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SE N TENZA 66196 sul ricorso proposto da: l'Amministrazione Finanziaria dello Stato 1 Ufficio del Registro di Macerata, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato ricorrente -
contro
CH PP e AR CH IN - intimati avversO la sentenza n. 152/7/98, depositata il 20.01.1999 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona, Sez. VII. 3086 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 03/07/02 dal Relatore Cons. Dott. PP Marinucci Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL RECORSO, PROCESSO del 15.10.1987, 1.1 Con atto di compravendita registrato il 04.11.1987 al n.1248, CH IN acquistavano un PP e AR avvalersi delle previste appartamento, senza agevolazioni fiscali e corrispondendo, quindi, in sede di registrazione, le normali imposte. Con atto aggiuntivo del 05.12.1989, registrato il 1.2 19.12.1989 al n. 3984, gli intimati, al fine di godere delle agevolazioni previste dall'art. 2 del D.L. 07.02.1985 n.12, convertito nella legge 118/85, per il suddetto acquisto della prima casa e di conseguire il rimborso delle imposte pagate in eccesso, rilasciavano la dichiarazione di sussistenza delle condizioni stabilite dal primo comma del predetto art. 2 e chiedevano di usufruire dei relativi benefici fiscali.
1.3 Con istanza del 10.02.1990 chiedevano il rimborso delle maggiori imposte pagate in sede di registrazione del menzionato atto di trasferimento del 15.10.1987. Dal momento che a tale richiesta, l'Ufficio del 1.4 Registro opponeva un silenzio-rifiuto, i suddetti CH e AR presentavano ricorso alla Commissione Tributaria di I grado di Macerata che lo accoglieva con la decisione n. 298/4/91 del 28.06.1991. La Commissione Tributaria Regionale di Ancona ha 1.5 respinto l'appello dell'Ufficio del Registro dal momento che "lo stipulato atto 5.12.1987 aggiuntivo all'atto di compravendita 15.10.1987 ha da ritenersi meramente integrativo di quest'ultimo non comportando alcuna ulteriore attività contrattuale, ma semplicemente una integrazione conseguente alla tralasciata richiesta pur trovandosi gli acquirenti CH nelle condizioni previste dalla legge per la concessione delle agevolazioni di cui alla L. 118/85 fin dalla stipula dell'atto di compravendita. La predetta funzione integratrice dell'atto aggiuntivo rispetto all'atto di compravendita comporta che in quest'ultimo risulti in effetti dichiarata da parte degli acquirenti di possedere i requisiti richiesti per conseguire i benefici di cui alla lu citata L. 118/1985". 3 1.6 Avverso detta sentenza 1'Amministrazione dello Stato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede i contribuenti.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L.118/85, di conversione con modificazioni del D. L. 12/85 Art. 360 n.3 c.p.c. Art. 62 D.Lgs. 546/92; dal momento che "il I comma dell'art. 2 della normativa come sopra epigrafata condiziona la concessione del regime di favore alla dichiarazione del compratore di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. Detta dichiarazione è, dal legislatore, richiesta. a pena di decadenza dalla fruizione delle agevolazioni de quibus".
2.2 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'art. 2 del D.L. n. 12/1985, convertito nella legge 118/1985, nell'indicare le condizioni richieste per usufruire dei benefici fiscali per l'acquisto della 4 lu prima casa, stabilisce espressamente che nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale (Cass. 12 settembre 1998, n. 9093; Cass. 17 giugno 1998, n. 6034). La mancanza di questa dichiarazione, in quanto prevista all'applicazione delle а pena di decadenza, osta agevolazioni (Cass. 20 giugno 1996, n. 5717; Cass. 14 giugno 1995, n. 6721).
2.3 Risulta accertato attraverso la produzione documentale che l'atto di compravendita è stato stipulato in data 15.10.1987, mentre l'atto aggiuntivo è stato rogato il 05.12.1989, dopo oltre due anni dall'atto di compravendita e solo in quest'ultimo atto è stata manifestata la volontà di avvalersi delle disposizioni fiscali agevolative sulla prima casa. La dichiarazione, pertanto, è stata posta in essere in una data in cui il termine perentorio era ampiamente scaduto e la decadenza del diritto alle agevolazioni si era definitivamente perfezionata.
2.4 Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in merito in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio e conseguentemente deve rigettarsi 5 il ricorso introduttivo del contribuente.
2.5 Si appalesa equo compensare le spese dell'intero giudizio, alla luce della natura delle questioni trattate e dell'esito dei precedenti gradi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e pronunciando nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 03 luglio 2002 Il Presidenteresidente Il Relatore ed estensore ato"ay fint. PP Marinucci MyШали DEPOSITA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE OT Osvaldo Ascanio Oggi 27 FEB, 2003 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 5