Sentenza 5 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
0 5 37 4 / 03 REPUBBLICA DEL POIO ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsab lite SEZIONE TERZA CIVILE civile PA Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: R.G.N.1426/01 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dot Michele LO PIANO Consigliere Cron. 11837 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. 1489 Dot Gianfranco MANZO Consigliere Dott. Margherita CHIARINI Consigliere Od. 21/01/03 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: VA GI, elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede G. 44. pressc l' avv. Stefanc Coen, difcsa dall'avv. Emanuele Bastoni, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Comune di Bore;
- intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 671/00 del 15 febbraio 2000, deliberata il 12 maggio 2000 e pubblicata il 5 giugno 2000 (R.G. 207/1999). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 udienza del 21 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario 105 Finocchiaro, Udito l'avv. E. Bastoni per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso chie- dendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Intorno alle ore 21,30 del 15 agosto 1994 VA GI mentre, a piedi, con molti altri fedeli, nel par- tecipare a una processione percorreva una strada del comune di BORE, nadeva in una profonda buca, riportando danni. Assumendo che il fatto era imputabile al cattivo stato di conservazione della via con il fondo dissesta- to e coperto da CO misto a ghiaia e dalla assen- za di pubblica illuminazione, la VA, nel gennaio 1996 premesso quanto sopra conveniva in giudizio, in- nanzi al tribunale di Parma, il comune di BOVE chieden done la condanna al risarcimento dei danni patiti. Ccatituitosi in giudizio il convenuto resisteva al- le avverse pretese deducendone la infondatezza. Svoltasi la istruttoria del caso adito tribunale rigettava la domanda, facendo difetto sia l'elemento soggettivo che quello oggettivo indispensabili per po- ter affermare, nel caso concreto, la responsabilità del comune convenuto. Facevano, infatti, presente quei giudici, da un lâ- che trattavasi, nella specie, di una strada di cam- to, pagna, percorsa da trattori, cosparsa di buche e coper- ta da chiaia e CO e la circostanza non solo era inmediatamente rilevabile mna era, altresì, ten nota BORE dall'altro, (quanto alla all'attrice, nativa di avvistabilizá e non prevedibilità della situazione ci pericolo) che l'attrice erà in colpa per поп avere adottato la diligenza e le cautele minime richieste dalla situazione dei luoghi, quali l'utilizzo di torce elettriche. Gravata tale pronunzia dalla soccombente VA la Corcc di appello di Bologna cor. sentenza 15 febbraio 2000, deliberata il 23 maggio 20002 e pubblicata il 5 giugno 2000 rigettava la proposta impugnazione, con condanna della soccombente al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha pro- posto ricorso, con atto 3 gennaio 2001 VA GI, affidato a due motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede il comune di BORE. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva VA Ar- gia, che il 15 agosto 1994 aveva riportato lesion: da una caduta all'interno di una buca non segnalata su una strada del comune di BORE, mentre, con altri fedeli, a piedi, partecipava a una procева сле, ha convenuto in giudizio detto comune, ritenendene la responsabilità per difettosa manutenzione o custodia della strada de qua (c.d. insidia o trabocchetto). I giudici del merilo hanno rigettato la domanda at- trice sulla base di due autonome rationes deciden- di. Infatti: doveva presumersi che l'attrice, nata пед 1936 nel comune di BORE, e ivi residente, conoscesse le con- dizioni in cui si trovava la strada di periferia che atava percorrendo, condizioni rese non altro proba- bili dalla natura della strada, destinata anche, se non 2prevalentemente, al passaggio di trattori mezzi agri- coli;
qualora, effettivamente, la VA поп fosee stata pratica del luogo, deve presumersi che le amiche Con ie quali Si. era incamminata, 1' avevano posta sull'avviso; l'appellante ha ammesso di essersi incamminata al buci lungo un percorso sconosciuto e privo di illumina- zione, dimostrando in tale modo di avere omesso quelle cautelc minime richieste a ogni persona di buon senso che le avrebbero consertito di evitare l'incidente, tanto più che la tipologia della strada, periferica e corrente tra podori coltivati, era tale da farne presu- mere, specie a una persona del posto, l'usura dovuta al passaggio dei mezzi agricoli;
comunque, lo stato di totale diesesto della stra- da, emergente dalle deposizioni testimoniali era tale mettere qualsiasi viandante immediatamente sull'avviso in quanto пол potevano certamente sfuggire né l'irregolarità dei fondo, né la presenza di piet:isco e ghiaino in tali condizioni l'essersi posti in cammino al budu costituisce imprudenza talmente macroscopica da determinare l'attribuzione dell'evento a responsabilità esclusiva dell'agente. 0 2. La ricorrente con il primo motivo censura la ri- assunta pronunzia denunziando viclazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2727 C. C. r zi sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.>. Si evidenzia, infatti, che la prova per presunzioni eggere appagante deve tradursi in un ragionamento per logico induttivo di tale concludenza da lasciare dubbi sulla verità del fatto accertato e che perché una presunzione sia giuridicamente valida é necessario che gli elementi su cui la stessa si fonda presentino i ca- rattori della gravità, univocità e concordante, mentre le argomentazioni giustificative del convincimento del giudice devono essere immuni da incoerenza logica e da omissioni vertenti gu elementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni, ė nella apecie gli elementi su cui si fonda la presunzione non presen- tano i caratteri di gravità e univocità.
3. La deduzione non coglie nel sogno. Al di fuori dei casi di prova legale, non eciste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessaria- mente prevalere nei confronti di altri dati probatori, c sendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. e te Ne deriva che il convincimento del giudice di meri- to sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove ac- quisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravi- tà ca rendere inallendibili gli altri elementi di giu- dizio ad esso contrari, alla aola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustifica- zione adeguata e logicamente non contraddittoria (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). La presunzione, in particolare, costituendo la con- seguenza che si trae da un fatto noto per risalire ad fatto ignoto, presuppone che il fatto noto sia ac- pertato ed univoco. Inoltre il giudice di merito, al cui apprezzamento discrezionale è riscrvata l'utilizzazione del suddetto mezzo ci prova, è tenuto a fornire adeguata motivazione della scelta operata, per cui deve ritenersi non suffi- cientemente motivata la sentenza di merito nella quale поп sono specificamente indicati la fonte e il contenuto delle emergenze istruttorie poste alla base del convincimento espresso (Cass. 16 gennaio 1999 IL_ 410). Sempre al riguardo, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che il re- quisito della gravità si riferisce al grado di convin- X X X cimento che le presunzioni sono idonee a produrre e a tale fine è sufficiente che l'esistenza del fatto igno- to sia desuita con ragionevole certezza, anche probabi- listica. Il requisito della precisione, contemporaneamente, impone che i fatti nozi, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed il percorso che essi sequonc non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà stori ca (Cass. 22 marzo 2001 n. 4168). Si osserva, infine, al riguardo, che il convinci- mento del giudice può formarsi anche 8:1 di una sola presunzione semplice, in quanto il requisito della con- cordanza riguarda l'eventualità deì concorso di più circostanze presuntive (Cass. 3 febbraio 1999 n. 914). Mentre, pertanto, la scelta dei fatti noti che co- stituiscono la base della presunzione e il giudizio lo- gico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto so- no riservati al giudice di merito e sottratti al con- trollo di legittimità in presenza di adeguata motiva- Zione, diversamente, l'esistenza della base della pre- sunzione e dei fatti noti, facendo parte della struttu- ra normativa della presunzione, è sindacabile in cassa- zione (Cass. 22 marzo 2001 11. 4168). Non contorverso quanto precede è di palmare eviden- za che deve escludersi che i giudici del merito siano incorsi nella denunziata violazione dell'art. 2727 c.c. Non controverso, infatti, che la attuale ricorrente è nata e risiede in un piccolo centro quale il comune di BORE, correttamente giudici de l merilo, nell' esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali non sindacabili in questa sede hanno ritenuto che la - stessa non poteva non conoscere lo stato della strada ove si è verificato il sinistro, ancorché in posizione periferica rispetto al «centro>> del nucleo abitato. Parimenti corretta in diralto е insindacabile nel merito pare l'ulteriore presunzione posta dai giudici de 1 merito A fondamento della loro decisione allorché hanno evidenziato, da un lato, che la strada in cui si è verificata il sinistro, ra Una strada di periferia поп asfaltata, percorsa prevalentemente da trattori da altri mezzi agricoli per cui doveva presumersi che la stessa presentasse delle buche, dall'altro che CO- munque nell'eventualità la attuale ricorrente real- mente ignorava la situazione della strada le amiche, 1 con le quali si era incamminata, non potevano non segna - f larle le insidie presenti sul tragitto. Non può tacersi, infine, che i giudici del merito 1 al fine di dimostrare l'assenza di qualsiasi responsa- bilità J carico del Comune рег le lesioni riportate ا سی dalla ricorrente hanno evidenziato che comunque costi- Luiva una imprudenza macroscopica tale da determinare 1'attribuzione dell'evente a responsabilità esclusiva - 1' essersi la stessa posta i commino pur consapevole della situazione di buio, dell'assenza di asfalto sulla strada dellae situazione d_ totale disseato in cui questa si trovava e tali considerazioni non sono in al- הנום modo validamente censurate dalla parte ricorrente (e, comunque, pertanto, idonee a Borreggere, comunque, la decisione impugnata). ex se, Con il secondo motivo la ricorrente, nel denun- 4. z are, ancora, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.» fa presente, da un lato, che il sacerdote officiante nolla chiesa cui era diretto il pellegrinaggio ha riferito di ПСП avere mai visto la ricorrente nell'oratorio di 5. Rocco, dall'altro, che alcuni testi avrebbero affermato che il ghiaino e il CO risultavano fatti eccezionali, da ultimo, che è incoerente con le precedenti afferma- zioni I' assunto in forza del quale la situazione di fatto era tale che qualsiasi viandante era mezzo imme- diatamento sull'avviso in quanto non potevano certa- merte sfuggire irregolarità del fondo né la presenza CO e ghiaino>>.
5. La deduzione è sotto più profili inammissi- - bile. In primis de escluderai che aussista una presunzio- ne iuris et de iure [come fa la ricorrente] che una strada non è conosciuta, da chi è nato e sempre vissuto ir un cerco centro abitato di piccole dimensioni, solo perché lo stesso пол è abituale frequentatore di un certo oratorio che sorge su detta strada. In secondo luogo, giusta quanto assolutamente paci- - presso una giurisprudenza più che consolidata di fico questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omecca, in- sufficiente о contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. G c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato insuf- ficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, Lale da поп consentire l'identificaziono de. procedi- mento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi пon possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei Fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spelta solo a quei giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e а tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità C la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno 다 all'altro ΜΕΤΖΟ di prova (In Lale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n+ 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in mo- 11 giugno 1998, II. tivazione, nonché Cass., Bez. 111. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n. 5 infatti - contrariamente a quan- ricorrente nor conferisce allato suppone l'attuale Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, 1'esame la valutazione compiuti da 1 giudice del merito, cui riservato 1'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, por vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dali'esame de l ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, m. 10414, spe- 4 cie in motivazione). Pacifico quanto sopra palese la inammissibilità del motivo in esame nella parte in cui sollecita, da parte di questa Corte regolatrice, una nuova valutazio- ne delle risultanze testimoniali raccolte nel corso del giudizio. Anche a prescindere da quarto precede, si osserva, comunque, che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduca [come nella specie la attuale ricorrente] la omessa o la erronea valutazione delle risultanze proba- torie ha onere. 10 considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specifi- care il contenuto delle prove male (o non] esaminato. indicando le ragioni del carattere decisivo dell' asse- rito errore di valutazione, atteso che solo così è con- sentito alla corte di cassazione accertare, sulla base esclusivamente delle deduzioni esposto in ricorso e senza la necessità di indagini integrative, la inciden- за causale del difetto di motivazione (in quanto omes- | S2, insufficiente 0 contraddittoria) ė la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative circostanze tali da potere indurre a una soluzione del- la controversia diversa da quella adottata (Cass. 30 gennaio 2002 n. 1206, apecie in motivazione). - Posto, per contro, che parte ricorrente si è aste- nuta dal rispettare il ricordato onere, limitandosi ad opporre alla interpretazione data dai giudici del meri- to delle risultanze probatorie, la propria, soggettiva 9 personale «lettura» di quelle stesse risultanze (nor trascritte, neppure per le parti essenziali, in ricor- so) è di palmare evidenza, anche sotto tale profilo, lā inammissibilità della censura.
6. Risultato infondato in ogni sua parte il propo- sto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di lite, non avendo parte intimata svolto attivi- tà difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimi- tà. Così deciso in Koma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, 11 giorno 21 gennaio 2002. il Consigliere relatore est. file lifele il Presidente FLCANCEL Dustssa ns Depositata in celleria 5.4.03 WERE C1 Dad Sea Maria Ajollo