CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 13745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13745 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
Sentenza – Pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ud. 06/05/2026 P.U. dott. Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 5376/2024 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 5376 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da UR LE (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall’avvocato Piera Sommovigo (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di RI ON CA S.p.A. (C.F.: 00795690361), in persona del legale rappresentante pro tempore, Clau- dia CH rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Maida (C.F.: MDA FBA 54S23 A952S) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bolo- gna n. 2568/2023, pubblicata in data 20 dicembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6 maggio 2026 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mario Fresa, che ha concluso, come da requisitoria Civile Sent. Sez. 3 Num. 13745 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 11/05/2026 Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 8 scritta già in atti, per il rigetto del ricorso principale, con assor- bimento dell’incidentale; l’avvocato Fabio Maida, per la società controricorrente. Fatti di causa LE RG ha agito in giudizio nei confronti della Rio Be- ton Calcestruzzi S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni che assume di avere subito in conseguenza di una illegittima iscrizione ipotecaria sui propri beni, da parte della società con- venuta. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Modena, che ha condannato la società convenuta a pagare all’attore la somma di € 80.200,00, oltre accessori. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata, condannando l’attore a re- stituire quanto ricevuto in esecuzione della stessa. Ricorre LE RG, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Rio Beton Calcestruzzi S.p.A., che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «viola- zione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.». Il ricorrente contesta, in primo luogo, la «ritenuta buona fede, da parte di Rio Beton S.p.a., nella condotta che ha portato all’iscrizione ipotecaria nei confronti dei beni» di sua proprietà e, comunque, il «ravvisato difetto di espliciti elementi probatori che dessero certezza di quel danno-conseguenza che l’odierno ricorrente invocava, del pari ritenendo relativamente alle ulte- riori richieste risarcitorie espresse in termini di “perdita di chance” e di danni non patrimoniali … ». Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 8 Il motivo è inammissibile. 1.1 Risultano, in primo luogo, inammissibili le deduzioni rela- tive alla «buona fede, da parte di Rio Beton S.p.a., nella con- dotta che ha portato all’iscrizione ipotecaria», in quanto eccen- triche rispetto all’effettiva ratio decidendi alla base della deci- sione impugnata e irrilevanti ai fini dell’esito della controversia. Il giudice di primo grado, nell’accogliere la domanda, aveva ri- conosciuto la condotta colposa della società convenuta, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e aveva, altresì, ritenuto provato il conse- guente danno. La corte d’appello non ha riformato la decisione in relazione all’elemento soggettivo dell’illecito, ma ha ritenuto insufficiente la prova dei conseguenti danni allegati dall’attore. La questione della condotta colposa e/o dell’eventuale buona fede della società convenuta nell’iscrivere l’ipoteca sui beni dell’attore risulta, in definitiva, estranea alla effettiva ratio de- cidendi della sentenza impugnata. Ciò determina l’inammissibilità, nella presente sede, delle cen- sure formulate in proposito dal ricorrente, per difetto di inte- resse. 1.2 Per quanto riguarda, invece, la questione della prova dei danni, il ricorrente deduce quanto segue: «oltre che formulate affermazioni del tutto apodittiche e prive di intrinseca logicità integrante motivazione meramente apparente e pertanto inesi- stente anche in parte qua, risultano dalla Corte di merito altresì disattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall’evento dannoso alla stregua del criterio non già della certezza bensì del “più probabile che non” (v. Cass., 20/11/2018, n. 29829) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessaria- mente equitativa …»; più in particolare, sostiene che «la Corte territoriale ha, ad ogni buon conto, errato nel ritenere non pro- vato il danno derivato al RG dall’impossibilità, da parte Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 8 dello stesso, di accettare la proposta irrevocabile di acquisto allo stesso rivolta dal Signor NI LE in data 01.02.200 … » (così nel ricorso;
la corretta data della proposta in que- stione parrebbe essere quella del 1° febbraio 2008). In realtà, la corte d’appello ha operato una prudente valuta- zione delle prove offerte dall’attore in merito ai danni (sia pa- trimoniali che non patrimoniali) che lo stesso aveva allegato di avere subito in conseguenza della illegittima iscrizione ipoteca- ria, applicando correttamente il principio sulla distribuzione del relativo onere di cui all’art. 2697 c.c., in base al quale è il dan- neggiato a dover fornire prova dei danni dedotti. Ha ritenuto tali prove insufficienti, sulla base di una motivazione adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, contrariamente a quanto assume il ricorrente. Con riguardo alla questione dell’occasione di vendita dell’immo- bile oggetto dell’iscrizione ipotecaria, in particolare, ha ritenuto, in primo luogo, che non fossero state sufficientemente dimo- strate la serietà della proposta di acquisto e le effettive ragioni della sua mancata accettazione da parte dell’attore; soprat- tutto, con valore assorbente di ogni altra considerazione, ha ritenuto non sufficientemente provato il pregiudizio, costituito dall’asserita perdita di valore dei beni su cui era stata iscritta l’ipoteca (per la nuda proprietà), fra il momento della formula- zione della proposta di acquisto da parte del terzo e quello della richiesta di cancellazione del vincolo da parte della società con- venuta. Sotto tale profilo, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame risultano in gran parte generiche, rispetto alle pun- tuali argomentazioni poste dalla corte d’appello alla base della decisione impugnata, integrando una evidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che impone la «chiara e Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 8 sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassa- zione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». Esse, comunque, finiscono per risolversi nella contestazione di insindacabili accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia «vio- lazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112, 183, 187, 188, 189 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.». Si premette che l’esposizione alla base del motivo di ricorso in esame risulta, di per sé, priva dei necessari requisiti di chia- rezza e sintesi nella formulazione delle censure avverso il prov- vedimento impugnato, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. Per quanto è possibile comprendere, comunque, il ricorrente contesta la statuizione di conferma, da parte della corte d’ap- pello, della decisione di primo grado, con riguardo al difetto di adeguata prova degli ulteriori pregiudizi allegati (rispetto a quelli oggetto del primo motivo), in particolare di quelli ricon- ducibili alla pretesa perdita della «chance» di porre in essere determinati affari e, comunque, di ottenere sostegno dal si- stema bancario, nonché finanziamenti e contributi per le sue attività di impresa. Anche questo motivo è inammissibile. 2.1 In primo luogo, lo è per la già segnalata violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., nell’esposizione delle censure. 2.2 In ogni caso, lo è perché, anche in questo caso, le predette censure finiscono sostanzialmente per risolversi nella contesta- zione di insindacabili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 8 2.3 Infine, il ricorrente pare intendere dolersi della mancata ammissione di mezzi istruttori che sarebbero stati diretti a di- mostrare i danni ritenuti non provati dalla corte d’appello. Ma, anche sotto tale profilo, le censure non risultano sufficien- temente specifiche e, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., sono prive di un adeguato e puntuale richiamo del contenuto degli atti difensivi da cui sia possibile desumere, in primo luogo, il contenuto e l’effettiva ammissibilità e rile- vanza dei mezzi di prova in questione e, in ogni caso, le ragioni della loro mancata ammissione, l’eventuale avvenuta contesta- zione dei relativi provvedimenti di diniego emessi nel corso della fase istruttoria, nonché l’eventuale indispensabile ripro- posizione delle richieste stesse in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, le ragioni per cui esse erano state disattese, l’eventuale specifica proposizione di motivi di gra- vame sul punto e i motivi del loro mancato accoglimento. È, del resto, appena il caso di ribadire, in proposito, i consolidati principi di diritto, fermi nella giurisprudenza di questa Corte, ed ai quali va data continuità, secondo cui «la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» e, in particolare, «in sede di ricorso per cassazione, qualora il ri- corrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni da- vanti al giudice di appello» (Cass., Sez. 3, n. 22883 del 13/09/2019; in senso analogo: Cass., Sez. 6 - 3, n. 3229 del 05/02/2019; Sez. 2, n. 5741 del 27/02/2019; Sez. 2, n. 15029 Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 8 del 31/05/2019; Sez. 2, n. 33103 del 10/11/2021; Sez. 6 - 3, n. 36134 del 23/11/2021). Le censure sulla mancata ammissione di mezzi istruttori non sono sostenute da adeguate specifiche allegazioni in ordine all’avvenuto rispetto di tali condizioni. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si de- nunzia «violazione e falsa applicazione dell’art. 96, 2° comma, c.p.c. e 39 c.p.c. in relazione all’art. 360, n° 3, c.p.c.». Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito, in virtù del mancato accoglimento del principale. 4. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, assorbito l’in- cidentale condizionato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata dalla società controricorrente, con esclusione dell’importo dell’eventuale contributo unificato pagato, in ordine al quale non occorre espressa pronuncia (Cass., Sez. 1, n. 18529 del 10/07/2019; conf.: Sez. 3, n. 25611 del 18/09/2025). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’in- cidentale condizionato;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 7.600,00 per compensi, oltre € 27,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 8 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 6 maggio 2026. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mario Fresa, che ha concluso, come da requisitoria Civile Sent. Sez. 3 Num. 13745 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 11/05/2026 Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 8 scritta già in atti, per il rigetto del ricorso principale, con assor- bimento dell’incidentale; l’avvocato Fabio Maida, per la società controricorrente. Fatti di causa LE RG ha agito in giudizio nei confronti della Rio Be- ton Calcestruzzi S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni che assume di avere subito in conseguenza di una illegittima iscrizione ipotecaria sui propri beni, da parte della società con- venuta. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Modena, che ha condannato la società convenuta a pagare all’attore la somma di € 80.200,00, oltre accessori. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata, condannando l’attore a re- stituire quanto ricevuto in esecuzione della stessa. Ricorre LE RG, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Rio Beton Calcestruzzi S.p.A., che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «viola- zione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.». Il ricorrente contesta, in primo luogo, la «ritenuta buona fede, da parte di Rio Beton S.p.a., nella condotta che ha portato all’iscrizione ipotecaria nei confronti dei beni» di sua proprietà e, comunque, il «ravvisato difetto di espliciti elementi probatori che dessero certezza di quel danno-conseguenza che l’odierno ricorrente invocava, del pari ritenendo relativamente alle ulte- riori richieste risarcitorie espresse in termini di “perdita di chance” e di danni non patrimoniali … ». Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 8 Il motivo è inammissibile. 1.1 Risultano, in primo luogo, inammissibili le deduzioni rela- tive alla «buona fede, da parte di Rio Beton S.p.a., nella con- dotta che ha portato all’iscrizione ipotecaria», in quanto eccen- triche rispetto all’effettiva ratio decidendi alla base della deci- sione impugnata e irrilevanti ai fini dell’esito della controversia. Il giudice di primo grado, nell’accogliere la domanda, aveva ri- conosciuto la condotta colposa della società convenuta, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e aveva, altresì, ritenuto provato il conse- guente danno. La corte d’appello non ha riformato la decisione in relazione all’elemento soggettivo dell’illecito, ma ha ritenuto insufficiente la prova dei conseguenti danni allegati dall’attore. La questione della condotta colposa e/o dell’eventuale buona fede della società convenuta nell’iscrivere l’ipoteca sui beni dell’attore risulta, in definitiva, estranea alla effettiva ratio de- cidendi della sentenza impugnata. Ciò determina l’inammissibilità, nella presente sede, delle cen- sure formulate in proposito dal ricorrente, per difetto di inte- resse. 1.2 Per quanto riguarda, invece, la questione della prova dei danni, il ricorrente deduce quanto segue: «oltre che formulate affermazioni del tutto apodittiche e prive di intrinseca logicità integrante motivazione meramente apparente e pertanto inesi- stente anche in parte qua, risultano dalla Corte di merito altresì disattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall’evento dannoso alla stregua del criterio non già della certezza bensì del “più probabile che non” (v. Cass., 20/11/2018, n. 29829) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessaria- mente equitativa …»; più in particolare, sostiene che «la Corte territoriale ha, ad ogni buon conto, errato nel ritenere non pro- vato il danno derivato al RG dall’impossibilità, da parte Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 8 dello stesso, di accettare la proposta irrevocabile di acquisto allo stesso rivolta dal Signor NI LE in data 01.02.200 … » (così nel ricorso;
la corretta data della proposta in que- stione parrebbe essere quella del 1° febbraio 2008). In realtà, la corte d’appello ha operato una prudente valuta- zione delle prove offerte dall’attore in merito ai danni (sia pa- trimoniali che non patrimoniali) che lo stesso aveva allegato di avere subito in conseguenza della illegittima iscrizione ipoteca- ria, applicando correttamente il principio sulla distribuzione del relativo onere di cui all’art. 2697 c.c., in base al quale è il dan- neggiato a dover fornire prova dei danni dedotti. Ha ritenuto tali prove insufficienti, sulla base di una motivazione adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, contrariamente a quanto assume il ricorrente. Con riguardo alla questione dell’occasione di vendita dell’immo- bile oggetto dell’iscrizione ipotecaria, in particolare, ha ritenuto, in primo luogo, che non fossero state sufficientemente dimo- strate la serietà della proposta di acquisto e le effettive ragioni della sua mancata accettazione da parte dell’attore; soprat- tutto, con valore assorbente di ogni altra considerazione, ha ritenuto non sufficientemente provato il pregiudizio, costituito dall’asserita perdita di valore dei beni su cui era stata iscritta l’ipoteca (per la nuda proprietà), fra il momento della formula- zione della proposta di acquisto da parte del terzo e quello della richiesta di cancellazione del vincolo da parte della società con- venuta. Sotto tale profilo, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame risultano in gran parte generiche, rispetto alle pun- tuali argomentazioni poste dalla corte d’appello alla base della decisione impugnata, integrando una evidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che impone la «chiara e Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 8 sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassa- zione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». Esse, comunque, finiscono per risolversi nella contestazione di insindacabili accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia «vio- lazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112, 183, 187, 188, 189 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.». Si premette che l’esposizione alla base del motivo di ricorso in esame risulta, di per sé, priva dei necessari requisiti di chia- rezza e sintesi nella formulazione delle censure avverso il prov- vedimento impugnato, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. Per quanto è possibile comprendere, comunque, il ricorrente contesta la statuizione di conferma, da parte della corte d’ap- pello, della decisione di primo grado, con riguardo al difetto di adeguata prova degli ulteriori pregiudizi allegati (rispetto a quelli oggetto del primo motivo), in particolare di quelli ricon- ducibili alla pretesa perdita della «chance» di porre in essere determinati affari e, comunque, di ottenere sostegno dal si- stema bancario, nonché finanziamenti e contributi per le sue attività di impresa. Anche questo motivo è inammissibile. 2.1 In primo luogo, lo è per la già segnalata violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., nell’esposizione delle censure. 2.2 In ogni caso, lo è perché, anche in questo caso, le predette censure finiscono sostanzialmente per risolversi nella contesta- zione di insindacabili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 8 2.3 Infine, il ricorrente pare intendere dolersi della mancata ammissione di mezzi istruttori che sarebbero stati diretti a di- mostrare i danni ritenuti non provati dalla corte d’appello. Ma, anche sotto tale profilo, le censure non risultano sufficien- temente specifiche e, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., sono prive di un adeguato e puntuale richiamo del contenuto degli atti difensivi da cui sia possibile desumere, in primo luogo, il contenuto e l’effettiva ammissibilità e rile- vanza dei mezzi di prova in questione e, in ogni caso, le ragioni della loro mancata ammissione, l’eventuale avvenuta contesta- zione dei relativi provvedimenti di diniego emessi nel corso della fase istruttoria, nonché l’eventuale indispensabile ripro- posizione delle richieste stesse in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, le ragioni per cui esse erano state disattese, l’eventuale specifica proposizione di motivi di gra- vame sul punto e i motivi del loro mancato accoglimento. È, del resto, appena il caso di ribadire, in proposito, i consolidati principi di diritto, fermi nella giurisprudenza di questa Corte, ed ai quali va data continuità, secondo cui «la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» e, in particolare, «in sede di ricorso per cassazione, qualora il ri- corrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni da- vanti al giudice di appello» (Cass., Sez. 3, n. 22883 del 13/09/2019; in senso analogo: Cass., Sez. 6 - 3, n. 3229 del 05/02/2019; Sez. 2, n. 5741 del 27/02/2019; Sez. 2, n. 15029 Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 8 del 31/05/2019; Sez. 2, n. 33103 del 10/11/2021; Sez. 6 - 3, n. 36134 del 23/11/2021). Le censure sulla mancata ammissione di mezzi istruttori non sono sostenute da adeguate specifiche allegazioni in ordine all’avvenuto rispetto di tali condizioni. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si de- nunzia «violazione e falsa applicazione dell’art. 96, 2° comma, c.p.c. e 39 c.p.c. in relazione all’art. 360, n° 3, c.p.c.». Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito, in virtù del mancato accoglimento del principale. 4. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, assorbito l’in- cidentale condizionato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata dalla società controricorrente, con esclusione dell’importo dell’eventuale contributo unificato pagato, in ordine al quale non occorre espressa pronuncia (Cass., Sez. 1, n. 18529 del 10/07/2019; conf.: Sez. 3, n. 25611 del 18/09/2025). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’in- cidentale condizionato;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 7.600,00 per compensi, oltre € 27,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
Ric. n. 5376/2024 – Sez.
3 - Ud. 6 maggio 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 8 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 6 maggio 2026. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO