Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di ingiuria a un inferiore, reato previsto dall'art. 196 cod. pen. mil., la posizione di supremazia gerarchica dell'autore rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressioni volgari, pur oramai prive, nel linguaggio comune e tra pari, di qualsiasi connotazione offensiva e solo indicative di impoverimento del linguaggio e dell'educazione, in quanto esse, se rivolte a un sottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 53, comma terzo, Cost., riacquistano appieno il loro specifico significato spregiativo, penalmente rilevante. (Fattispecie relativa a più fatti in continuazione, commessi da tenente colonnello in danno di avieri e di un tenente e consistiti nell'essersi ripetutamente loro rivolto, per telefono o direttamente, con gli epiteti "coglione", "testa di cazzo", "non capisci un cazzo" e simili).
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Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2009, n. 12997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12997 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 137
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 37895/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA VI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 2.4.2008 dalla Corte d'appello militare di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale militare dott. Francesco Gentile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato D'Argento Nicola, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello militare di Napoli confermava la sentenza 15.3.2007 del Tribunale militare di Bari, che aveva condannato VI TA alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione militare, condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006, per più fatti di ingiuria ad inferiore, unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., commessi dal novembre 2002 al novembre 2003. 1.1. In particolare l'TA, Tenente Colonnello dell'Aeronautica militare, era stato ritenuto responsabile per avere rivolto per telefono all'aviere Natale Guerra, centralinista, la frase "coglione, non dovevi provare sul cellulare di servigio" il 28.9.2003; per avere detto in più occasioni all'aviere centralinista Federico ES "coglione", "testa di cazzo", " non capisci un cazzo", dal gennaio al settembre 2003; per essersi più volte, nel corso di briefing di servizio, rivolto in modo analogo al tenente Gaetano Papa dal novembre 2002 al marzo 2003, nonché al tenente Alessio Trotta e ai maggiori TA RT e Massimo Pastore, in epoca antecedente e prossima al novembre 2003; per avere nel settembre 2003 detto al maresciallo Raffaele TA "queste sono tutte stroncate" e per avergli gridato che l'ufficio non era un deposito, facendo roteare vicino a lui dei paletti che si trovavano nel suo ufficio;
per avere più volte, in epoca antecedente e prossima al novembre 2003 detto al maresciallo IO ME che non faceva "un cazzo" e di "non rompergli i coglioni".
1.2. I fatti, stando alla sentenza di primo grado, erano dimostrati dalle dichiarazioni testimoniali delle persone offese Guerra, TA, ES, ME, TA nonché del teste D'Amore. Le deposizioni degli altri militari erano apparse invece non significative, affermando sostanzialmente di non ricordare nulla il IE e il capitano OP;
ovvero contraddittorie, finendo per ammettere che l'TA soleva rivolgersi ai presenti con la parola "cazzo" il Mastore e che espressioni di tal fatto erano una costante nel modo di interloquire dell'TA con i subordinati rivolgeva i presenti. A fronte di tale quadro, neppure le versioni dei testi a discarico avevano portato risultati apprezzabili a favore dell'imputato: alcuni di tali testi (Nitti e Allegrini) non essendo mai stati presenti ai briefing;
il Tenente OS avendo elusivamente risposto che nessuno s'era mai lamentato dei modi usati dall'imputato; il capitano OP avendo ammesso che l'TA rivolgeva sovente rimproveri ai presenti, pur negando che si trattasse di insulti;
il maggiore PO avendo sostanzialmente ammesso l'uso di espressioni del tipo "ma che cazzo stai a dire", giustificate a suo avviso dall'uso di "linguaggio goliardico". Era poi pacifico che tutti gli episodi s'erano verificati sul posto di servizio, durante l'orario e per ragioni di servizio.
1.3. A fronte di tale condivisibile ricostruzione e valutazione del materiale probatorio, le argomentazioni dell'appellante erano, ad avviso della Corte di merito, sostanzialmente generiche, risolvendosi in indimostrate asserzioni circa la inattendibilità dei testimoni, per ipotetici e fantasiosi motivi di tornaconto personale. La attendibilità delle persone offese risultava al contrario saldamente dimostrata già dal Tribunale;
i testi a discarico non apparivano credibili;
era incontrovertibilmente emerso che era abito dell'TA rivolgersi ai presenti e censurli con epiteti volgari;
l'uso di espressioni grevi ed offensive quali quelle contestate non poteva giustificarsi evocando il costume di un linguaggio da "caserma", incompatibile con le regole di disciplina.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avvocato Nicola D'argento, che denunzia:
2.1. manifesta illogicità della motivazione, perché a pagina 27 della sentenza la Corte d'appello diceva "Per tutte le suesposte ragioni la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata" e poi, nel dispositivo, la confermava;
2.2. violazione dell'art. 420-ter c.p.p., giacché, dopo aver rinviato l'udienza del 16.1.2008 ritenendo legittimo l'impedimento dell'imputato per le condizioni di salute documentate dalla certificazione sanitaria prodotta, che formulava "una prognosi di tre giorni salvo complicazioni", la Corte d'appello aveva, contraddittoriamente e senza disporre i doverosi accertamenti medici, negato analogo rinvio alla successiva udienza del 19.3.2008, nonostante la esibizione di certificazione in data 18.3.2008, attestante la prescrizione di trenta giorni "di riposo per accertamenti e cure" e, cioè, l'avvenuto peggioramento di quelle condizioni di salute inizialmente ritenute impeditive (e i successivi controlli effettuati il 20.3.2008 e il giorno 8.4.2008 dal medico fiscale, che il rinvio al 2.4.2008 aveva impedito di esibire, avevano d'altro canto confermato la precedente prognosi attestando la non idoneità dell'TA a riprendere il servizio per 30 giorni a far data dal 18.3.2008);
2.3. violazione dell'art. 192 c.p. ("erronea applicazione della legge in ordine alla valutazione delle prove"), sostenendosi che la motivazione della sentenza impugnata aveva ripercorso "il processo, come se dovesse decidere all'esito dell'istruttoria dibattimentale":
dando per dimostrato ciò che doveva invece dimostrare a fronte dei motivi d'impugnazione; arbitrariamente e illogicamente ricorrendo alla motivazione per assurdo (a p. 23 la Corte d'appello affermava che le argomentazioni dell'appellante sarebbero state valide sola a patto di ammettere una sorta di congiura fra testimoni); omettendo nella sostanza di rispondere all'"impianto critico e aggressivo dei motivi d'appello" (che se questi fossero consistiti solo nei rilievi che la Corte d'appello aveva preteso di "disattendere" l'appello non sarebbe sfuggito all'inammissibilità per mancanza di specificità o addirittura per manifesta infondatezza);
2.4. violazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1 ("erronea applicazione della legge in ordine alla esclusione del ragionevole dubbio"), perché ne' la dimostrazione per assurdo ne' la pedissequa riproposizione degli argomenti del primo giudice erano sufficienti a fondare la condanna del ricorrente, risultando nella sostanza immotivata l'affermata maggiore attendibilità dei testimoni d'accusa rispetto a quelli della difesa;
perché, ancora, nessuno dei giudici di merito aveva considerato "il contesto in cui taluni aspetti dell'atteggiamento di comando dell'Ufficiale assumevano il significato di un adempimento di dovere particolarmente forte, in circostanze di fatto talvolta drammatiche (come il black-out elettrico nazionale o i disordini in loco dei "no-global"); perché, infine, il "dubbio dirimente" era imposto dall'assenza di iniziative disciplinari da parte del Comandante di Corpo, pur informato dell'accaduto.
2.5. Conclusivamente, chiede "l'accoglimento del ricorso" e "l'assoluzione dell'imputato da tutte le imputazioni ascrittegli, perché il fatto non sussiste, à sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 1"; e "ribadisce - anche per l'eventuale giudizio di rinvio -
l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento (determinazione del P.M. ordinario sui fatti di causa, testimonianze Di NT e Liberace, documentazione specificamente indicata nella richiesta presentata all'udienza di primo grado del 15.2.2007), come accoglimento del gravame qui riproposto (in replica dai motivi d'appello) avverso l'ordinanza dibattimentale di primo grado del 15.2.2007" con la quale il Tribunale aveva respinto la richiesta di ammissione di ulteriori prove, facendo richiamo ai motivi d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché la parola "riformata" che segue nel corpo della motivazione la farse "Per tutte le suesposte ragioni la sentenza di primo grado deve essere integralmente ...", appare con assoluta evidenza un lapsus calami, che non consente dubbi interpretativi di sorta sulla conferma della sentenza del Tribunale e non inficia in alcun modo la sentenza qui impugnata.
2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato giacché la prescrizione di trenta giorni "di riposo per accertamenti e cure" non attestava e non attesta in alcun modo l'esistenza di un impedimento a comparire assoluto, e che solo in quanto assoluto poteva considerarsi legittimo e dar luogo a rinvio del dibattimento. Del tutto impertinente e non significativo è quindi il riferimento alla circostanza che il ricorrente era stato assente dal servizio, per tale suo stato, per trenta giorni: la abilità e idoneità fisica richiesta per svolgere il servizio di militare non è difatti all'evidenza la stessa necessaria e sufficiente per assistere ad un processo a proprio carico. E lo stato di malessere che può inibire il primo non è sufficiente a rendere assoluto l'impedimento a comparire nel secondo.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico. Pur evocando la violazione di legge la censura è diretta alla valutazione delle prove, e dunque al contesto della giustificazione. L'affermazione che la Corte d'appello non avrebbe risposto a specifici rilievi dell'appellante è sguarnita di specificità ed è smentita dall'attenzione dedicata, invece, dalla Corte d'appello alla confutazione delle tesi difensive. L'affermazione che anche i motivi d'appello erano in definitiva anch'essi generici, perché non rivolti segnatamente alla sentenza e ai passaggi motivazionali della stessa, come vorrebbe l'art. 581 c.p.p., ma reiterativi di prospettazioni già esaminate, non è contraddetta dal fatto che la Corte d'appello abbia comunque ritenuto di dare ad essi ulteriore risposta, nel segno di grande rispetto alle esigenze di comprensione dell'imputato. Generici e non conducenti sono gli ulteriori spunti polemici (sulla motivazione per assurdo, sulla ricostruzione della vicenda) che neppure assurgono a motivi.
4. Le doglianze sviluppate nell'ambito del quarto motivo sono quindi inammissibili perché volte a sottoporre al giudizio di legittimità - per altro sempre con larga aspecificità - aspetti attinenti alla ricostruzione dei fatti e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. E nel caso di esame le sentenze del Tribunale e della Corte d'appello - che, giungendo alle medesime conclusioni si completano, ove ve ne fosse bisogno, a vicenda - hanno più che esaustivamente illustrato e vagliato il materiale probatorio (cfr. sopra in fatto il punto 1.1. e 1.2.). La Corte d'appello ha quindi largamente spiegato le ragioni per le quali riteneva di condividere le conclusioni del primo giudice in punto di credibilità dei testi a carico e di inattendibilità o non conducenza delle testimonianze a "discarico"; nonché i motivi per cui non poteva farsi adesione alle tesi difensive (cfr. sopra in fatto il punto 1.3.).
Può solo aggiungersi che:
- del tutto correttamente la Corte d'appello ha evidenziato come la posizione di supremazia gerarchica dell'imputato rispetto alle persone offese impedisse di considerare prive di contenuto lesivo le espressioni da lui usate;
giacché se può ammettersi che nel linguaggio comune e tra pari molte delle espressioni volgari usate hanno perso la loro connotazione offensiva, denotando soltanto impoverimento del linguaggio e dell'educazione, le medesime espressioni rivolte ad un sottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 53 Cost., comma 3 riassumono appieno il loro specifico significato spregiativo e lesivo, penalmente rilevante (cfr. in senso analogo, persino in tema di ingiuria comune, Sez. 5, n. 27966 del 2007, Battaglino).
- impertinente, perché privo di diretto collegamento con l'uso di frasi offensive e dileggianti nei confronti di sottoposti, e di valenza dunque in sè scriminante in relazione ad esse, è il riferimento a situazioni "di fatto talvolta drammatiche", ancora una volta genericamente evocate;
- del tutto priva di rilievo in sede penale è infine la mancata attivazione di iniziative disciplinari.
5. Quanto alla parte conclusiva del ricorso, la proposizione con la quale si "ribadisce" la richiesta di rinnovazione del dibattimento "anche per l'eventuale giudizio di rinvio" è completamente estranee al paradigma dell'art. 606 c.p.p., oltre che immotivata.
4. Il ricorso è dunque per ogni aspetto inammissibile. E all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009