Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di peculato, il possesso della cosa oggetto di appropriazione non può ritenersi determinato da ragioni di ufficio o servizio qualora sia stato conseguito per un evento fortuito ovvero per il fatto del terzo che abbia consegnato il bene al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, ma non in ragione delle mansioni svolte dai medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2010, n. 39363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39363 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/09/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1364
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 23370/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU AL, n. a Catanzaro L'8.5.1968;
avverso la ordinanza in data 1 aprile 2010 del Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, adito ex art.309 c.p.p., in riforma della ordinanza in data 15 marzo 2010 del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, sostituiva con la misura degli arresti domiciliari quella carceraria applicata a AL CU in relazione, tra l'altro, ai reati di cui ai capi B, C ed F.
Con il capo B è stato contestato al AN, nella sua qualità di assistente alle aule e di addetto al servizio di pulizie delle stanze del plesso didattico dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Facoltà di Medicina e Chirurgia, il reato di cui agli artt. 110, 117 e 314 c.p., per essersi, in concorso con altri, appropriato dei test di accesso al corso di laurea in Professioni sanitarie per l'anno 2006-2007 (in Catanzaro, nell'agosto del 2008).
Con il capo C è stato contestato al medesimo analogo reato, con riferimento all'appropriazione di un numero imprecisato delle tracce di esame di Igiene e Medicina legale, da sostenere in forma scritta (in Catanzaro, nel luglio 2007).
Infine, con il capo F è stato contestato al AN analogo reato, con riferimento all'appropriazione dei test di accesso al corso di laurea in Professioni sanitarie per l'anno 2005 (in Catanzaro, nell'agosto-settembre 2005).
Ricorre per Cassazione il AN, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Fonte, il quale denuncia la erronea applicazione dell'art.273 c.p.p. e dell'art. 314 c.p., osservando che l'ordinanza impugnata non specifica quali sarebbero gli indizi a carico del AN e soprattutto quale rilevanza essi assumerebbero ai fini della configurabilità del reato contestato, il quale richiede che sia realizzata un'appropriazione di denaro o altra utilità, economicamente valutabile, mentre nella specie l'oggetto delle contestate appropriazioni consiste in test di ammissione a corsi universitari o in copie di tracce d'esame.
Ad avviso della Corte il ricorso è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle evocate dal ricorrente, che fa leva erroneamente sulla mancanza di valore economico dei documenti oggetto delle appropriazioni, confondendo l'aspetto della utilità commerciale (non contemplato dall'art. 314 c.p., che si riferisce, oltre al denaro, ad "altra cosa mobile") con quella della utilità funzionale, che indubbiamente sussiste nel caso in esame, trattandosi di documentazione necessaria per l'espletamento delle prove di ammissione o di esame da svolgersi presso l'università calabrese. Ciò posto, va osservato che il delitto di peculato è un reato proprio, che implica che il soggetto agente, pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, abbia per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di denaro o cose mobili altrui, delle quali egli si appropri.
Nella specie non risulta che l'indagato avesse, in relazione al suo servizio, il possesso o la disponibilità dei documenti di cui egli si è appropriato, e in ogni caso su questo aspetto determinante l'ordinanza impugnata non offre indicazioni esaurienti, limitandosi a precisare che il AN rivestiva la qualità di dipendente della Università Magna Grascia, con funzioni di assistente alle aule, e che egli aveva posto in essere una (almeno) delle condotte contestate introducendosi all'interno dell'ufficio ove erano custoditi i plichi servendosi di una copia della relativa chiave fornitagli da tale Alessandro Parentela;
soggetto che era stato incaricato di sostituire la serratura della porta dell'ufficio ove IC FR, cui era affidata la specifica mansione relativa al ritiro, alla conservazione e alla distribuzione dei plichi stessi, li aveva riposti.
Ora, va precisato in diritto che la "ragione d'ufficio" va intesa come titolo del possesso in senso lato e comprende anche il possesso derivante da prassi e consuetudini invalse in un determinato ufficio (Sez. 6, 10 luglio 2000, Vergine;
Id., 10 aprile 2001, La Torre); non rilevando che il soggetto si trovi a svolgere mansioni superiori a quelle che in astratto avrebbe dovuto esercitare (Id., 11 ottobre 2001, Paonessa); verificandosi tale situazione tanto se il possesso deriva da un corretto esercizio delle funzioni esercitate quanto se deriva da un esercizio arbitrario e di fatto di esse (Id., 21 febbraio 2003, Sannia).
Il peculato va però escluso se il possesso è meramente occasionale, cioè dipendente da evento fortuito (Id., 11 marzo 2003, De Matteis) o, come appare potersi ipotizzare nella specie, dal fatto di un terzo che ne investa altro soggetto non in relazione alle sue mansioni di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ma in conseguenza di una determinazione, lecita o illecita, di natura privata.
In simile situazione, in cui la disponibilità della cosa deriva da un mero potere di fatto, potrebbe invece ritenersi sussistente il reato di furto (aggravato); fattispecie che, del resto, come precisa l'ordinanza impugnata (p. 13), è stata contestata al AN per analoghi fatti in relazione ai quali il medesimo ha riportato condanna.
Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che, all'esito di nuovo giudizio, dovrà verificare se sussista il presupposto della "ragione d'ufficio" necessario per la configurabilità del delitto contestato, facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2010