Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7693 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
+1 76 9 3/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME ELE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ДонаціоContentti- prova - Domazio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: he indiretta Presidente GAROFALO Dott. Gaetano R.G.N. 5096/99 Cron. 17721 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep.2835 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA CIOFFI Consigliere Dott. Carlo Ud. 19/02/01 - - Rel. Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente CONTE S E NTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. JL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 BELNAVA GIUSEPPE, BORGESE VALERIA, elettivamente il 7 GIU, 2001- domiciliati in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo IL CANCELL studio dell'avvocato ZANCHINI GIAN PAOLO, che li difende unitamente all'avvocato MENSI GINO, giusta ᎠᎪ . delega in atti;
B CANCELLERIA ricorrenti -
contro
RANIERI MATTEO, ROSACE CATERINA, FERRI IVO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato CODERONI A., difesi dagli avvocati TORIELLO ALDO, BALLETTO ERMANNO, CURTI2001 312 MASSIMO, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 786/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 29/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Antonio CADERONI, per delega ry dell'avv. Toriello, depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione 19.5.1989, AT ER e AR FE dichiarando di essere nipoti ed eredi legittimi di ID ER vedova CO, deceduta in Genova il 5.11.1985 esponevano: che l'immobile sito in Genova, via Gozzano 4/2, era stato fatto oggetto di compravendita in virtù di scrittura privata dell'8.10.1984, intervenuta fra la - SE, scrittura poi ER vedova CO e i coniugi AV formalizzata con rogito notarile del 23.10.1984; che tale contratto doveva ritenersi nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per mancanza del requisito della "causa”, essendosi verificata la consegna del bene, ma non la corrispettiva corresponsione del prezzo da parte dei coniugi acquirenti contrariamente a quanto affermato dalle parti sia nella scrittura privata che nel rogito;
che perciò doveva essere dichiarata la nullità del contratto anzidetto ai sensi dell'art. 1418 c.c., con conseguente condanna dei convenuti a restituire l'immobile ed a risarcire i danni nonché al rendimento del conto. I coniugi AV SE contestavano la fondatezza delle domande ex adverso proposte e ne chiedevano il rigetto. La causa veniva istruita con l'interpello dei convenuti e mediante ordine di esibizione a carico degli stessi della ricevuta del prezzo sottoscritta dalla ER. Posta la causa in decisione, il Tribunale con sentenza 26.9.1994, dichiarava “la nullità del contratto di donazione stipulato 1'8.10.1984 per difetto del requisito di forma stabilito dall'art. 782 c.c." e condannava i coniugi AV alla restituzione dell'immobile. awerm tale I coniugi AV interponevano appello sentenza del Tribunale. му - questi ultimi risi DI FE-му qualic Resistevano alla impugnazione ER, AC e FE chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale. Con sentenza in data 16.4/23.10.1998, la Corte di appello di Genova respingeva l'appello, regolando le spese del grado, osservando che nessuna prova era stata fornita della corresponsione di una parte del prezzo da parte degli odierni appellati e che il contrasto, in sede di interrogatorio formale, tra il AV, che aveva dichiarato di aver corrisposto la somma di L.180.000.000 e la SE che, dopo varie incertezze, affermava che era stata corrisposta la somma inferiore di L.85.000.000, nonché l'inadempienza all'ordine di esibizione della ricevuta di pagamento (il AV aveva dichiarato di conservare tale documento), faceva ritenere му raggiunta la prova contraria. Non si trattò dunque di vendita (non fu mai corrisposto alcun prezzo) ma, secondo la reale volontà delle parti, di donazione modale (consistente nel verosimile impegno dei coniugi AV - SE di continuare a prestare alla donante quell'assistenza medica, morale e materiale che essi già stavano fornendo). Perché la donazione fosse valida ai sensi dell'art. 782 c.c., era necessario tuttavia che fosse rispettata la forma prescritta. Nella specie, invece, si trattò di scrittura privata, e successivamente di atto pubblico: rogito notarile, non است. effettuato peraltro alla presenza di testimoni, secondo le indicazioni della legge notarile. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi -AV SE, sulla base di due motivi;
resistono con controricorso AT ER, AT AC e VO FE, che hanno altresì presentato memoria. 2 Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt.2729 e 2725 del codice civile;
violazione dell'art. 112 cpc ed omessa motivazione sul punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc. In buona sostanza ci si duole del fatto che l'art. 2729, secondo comma, c.c., vieta il ricorso alle semplici presunzioni in base alle quali la Corte era giunta a superare la dichiarazione di quietanza del prezzo, sottoscritta dalla ER sia nella scrittura privata di compravendita dell'8.4.1984, sia nel successivo rogito del 23.10 successivo. y La censura non è fondata;
la Corte di appello di Genova ha, tra l'altro, fatto anche esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, che ha più chiaramente richiamato le risultanze della indagine svolta in sede penale e le prove raccolte in quel procedimento. Conseguentemente, è semplicemente non conforme alla realtà processuale affermare che le convinzioni raggiunte conformamente dai giudici del merito si siano fondate su presunzioni semplici, quando la decisione qui impugnata si basa oltre che su inosservanza all'ordine del giudice, all'esito dell'interrogatorio formale, nonchella dichiarazione resa dalla ER nella denuncia sporta contro i coniugi AV alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, oltre che sulle ulteriori risultanze emerse dagli accertamenti svolti in sede penale, tra cui spicca quella secondo cui nessuno spostamento di denaro era avvenuto tra la ER e gli odierni ricorrenti, nonché il fatto che anche le spese per l'atto notarile furono sostenute dalla predetta. 3 Non dunque di presunzioni si tratta, ma di concreti elementi di prova, che possono essere legittimamente posti a base della sentenza impugnata. Quanto alla legittimità dell'utilizzazione di prove raccolte in altro procedimento, purchè ritualmente acquisite, quand'anche il procedimento penale siasi concluso con declaratoria di estinzione del reato, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente condivisibile allorchè afferma che il giudice civile può liberamente valutare gli elementi probatori acquisiti al processo penale ( in tal senso, Cass. 20.1.1995, n.623; 23.2.1995, n.2085; 24.3.1997, n.2576) e l'apprezzamento di tali prove sfugge al sindacato di legittimità ove sia sorretto da congrua argomentazione. Trattasi di una convincente applicazione del principio dell'unità della giurisdizione (v. Cass.1.4.1997, n.2839) che consente di ritenere immune da vizi la sentenza impugnata, anche in quanto non si svolgono argomenti che ne sviliscano l'argomentazione. Il richiamo all'art. 112 cpc sotto il profilo dell'omessa pronuncia poi neppure ha pregio atteso che sul punto, sia pure con riferimento alla sentenza di primo grado, la decisione impugnata ha fatto propria la motivazione colà adottata.- Con riferimento poi alla quietanza (contenuta nei due atti già citati) del prezzo, rilasciata dalla ER, va ribadito che la dichiarazione di quietanza contenuta nell'atto di compravendita non incontra i limiti posti alla prova testimoniale dagli artt. 2722 e 2723 c.c. (v. Cass.31.3.1988, n.2716) atteso che trattasi di atto unilaterale, non contenente una convenzione;
richiamate le argomentazioni che precedono in ordine alla natura delle prove utilizzate, la censura relativa appare più inconsistente. Tale motivo non può essere pertanto accolto. Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 782 c.c.; violazione dell'art. 112 cpc;
omesso esame ed omessa motivazione su punto 4 decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc) i ricorrenti lamentano che non sarebbe stata esaminata la questione della natura giuridica del negozio intervenuto tra le parti che, a loro avviso, andava ravvisato nella donazione indiretta ovvero in un negotium mixtum cum donatione. La predetta omissione non sussiste;
per vero, sia pure assai stringatamente, ( la sentenza impugnata motiva sul perché ha ravvisato nella specie una donazione modale, facendo anche riferimento alla pronuncia del primo giudice al riguardo. Quanto alla presunta violazione dell'art. 782 c.c., va ricordato che nella specie risulta accertato che non fu mai corrisposto alcun prezzo;
trattavasi pertanto di negozio simulato e non di donazione indiretta, atteso che lo scopo liberale, in tale ultimo caso, viene conseguito con un negozio oneroso impiegato quale mezzo per raggiungere un fine diverso. Nella specie, le parti hanno scelto la forma della vendita per effettuare una donazione diretta, dando come avvenuto il pagamento di un corrispettivo mai in realtà corrisposto (cfr. Cass. 14.10.1971, n.2892). Da qui la nullità dell'atto per difetto di forma, come ritenuto nella sentenza impugnata. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in L. 130000 oltre a L.
5.000.000 per onorari. 100T LIST 40000 Così deciso in Roma, il 19.2.2001 Il Presidente 290000 Il Consigliere estensore Doe Минажаровный GIU.2001 IL CANCELLIERE C1 Valeria Weri 0.7