Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la qualità di rifugiato politico - che, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, si differenzia da quella di avente diritto all'asilo perché postula, quale fattore determinante, il presupposto del "fondato timore di essere perseguitato" -, si consegue attraverso la procedura di cui all'art. 1, comma quinto del D.Lgs. 416/1989 (norma non abrogata dall'art. 47 del D.Lgs. 286/1998), secondo la quale lo straniero deve presentare all'ufficio di Polizia istanza motivata sulla cui base il Questore rilascia, a richiesta, un permesso temporaneo valido sino alla definizione della procedura di riconoscimento, con la conseguenza che, in mancanza dei predetti elementi, nessun ostacolo all'espulsione può costituire la semplice proposizione della domanda di asilo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LO PE, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Maurizio Sturba di Ancona
- ricorrente -
Contro
PREFETTO di MACERATA - Ministero dell'interno
- intimati -
avverso il decreto in data 05/02/01 del ribunale di Macerata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.03.2002 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 15.1.2001 il Prefetto di Macerata disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino rumeno RA IO PE ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. 286/98 per essersi introdotto in Italia, il 28.12.2000, con sottrazione ai controlli di frontiera. Impugnato il provvedimento, l'adito Tribunale di Macerata con decreto 5.2.2001 rigettava il ricorso sull'assunto della piena legittimità della espulsione anche per inesistenza di alcun divieto di respingimento ai sensi dell'art. 19 del D.Leg. 286/98 difettando la prova della esposizione dell'espulso a persecuzioni di sorta. Per la cassazione di tale decreto il RA ha proposto ricorso notificando l'atto al Prefetto il 30.3.01. L'Amministrazione intimata non ha espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, deve essere respinto.
Nell'unico motivo il RA denunzia violazione dell'art. 19 del T.U. approvato con D.Leg. 286198 perché il Tribunale, anziché limitarsi a constatare l'avvenuta presentazione di domanda di asilo - dalla quale sarebbe derivato il divieto di espulsione - aveva affrontato, con errata valutazione di merito, la questione della esistenza di una persecuzione a suo danno.
La doglianza è infondata, avendo il Tribunale di Macerata correttamente respinto l'impugnazione del decreto espulsivo se pur dispiegando motivazione che deve, come appresso, essere corretta. 1. È noto che, in coerenza con il dettato dell'art. 10 comma 3 della Costituzione, il T.U. sulla disciplina de111mmigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero approvato con D.Leg. 286/98, interamente recependo le previsioni della L. 40/98, ha inteso escludere l'esercizio dei poteri di respingimento ed espulsione degli stranieri che versino nelle condizioni "... previste dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari" (art. 10 comma 4 T.U.), in nessun caso essendo consentita una misura che importi il rinvio del respinto o dell'espulso verso uno Stato che lo esponga a persecuzione in ragione delle sue condizioni personali e delle sue idee (art. 19 comma 1 T.U.).
2. Venendo alla condizione ostativa alla espulsione, costituita dallo status di rifugiato (che il RA afferma essere stato richiesto alla competente Commissione), e rammentato che essa differisce da quella dell'avente diritto all'asilo ex art. 10 comma 30 Cost. in ragione della esigenza di accertare l'ulteriore requisito del pericolo di persecuzione (cfr. S.U. 907/99), va rilevato che il riconoscimento dello status in discorso tuttora si consegue attraverso la procedura di cui all'art. 1 comma 5 del D.L. 416/89 conv. in L. 28.2.90 n. 39 (norma non abrogata dall'art. 47 del D.Leg. 286/98, che, alla lett. E ha invece abrogato gli artt. 2 e seguenti del citato D.L.). Ebbene, in base alla conservata disposizione lo straniero deve presentare all'Ufficio di Polizia istanza motivata e sulla sua base "Il Questore.... rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento". Il regolamento di attuazione del T.U., approvato con DPR 31.8.99 n. 394, disciplina poi (artt. 27 e 28) le modalità attraverso le quali avviene il rilascio del permesso di soggiorno.
3. Tutti i provvedimenti assunti al proposito, e con particolare riguardo a quelli occorsi nell'ambito della procedura afferente l'invocato status di rifugiato (proprio della vicenda qui in esame), non possono che avere natura dichiarativa-accertativa avendo essi ad oggetto il riconoscimento di un diritto soggettivo, con la conseguenza per la quale - come affermato dalla più volte richiamata pronunzia 907/99 delle S.U - le controversie relative al diniego di tale riconoscimento ed al permesso di soggiorno ad esso strumentale rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
4. In tal quadro è chiaro che il divieto di espulsione, e l'illegittimità del decreto del Prefetto che abbia ad essa provveduto, sono conseguenza, nel caso dello straniero che deduca le condizioni per poter beneficiare dello status di rifugiato, della presentazione della motivata istanza all'Ufficio di Polizia e della correlata richiesta di fruire di permesso di soggiorno temporaneo in pendenza della relativa procedura di riconoscimento, da un canto restando escluso il rilievo delle mere affermazioni dell'interessato di trovarsi nelle condizioni per un esito favorevole della procedura e, dall'altro canto, ben potendo il Giudice ordinario, adito in opposizione al decreto di espulsione, annullarlo in ragione della documentata pendenza della procedura e dell'ingiustificato diniego del (o ritardo nella concessione del) permesso temporaneo da parte del Questore.
5. Altro è, di contro, l'istituto del divieto di respingimento od espulsione (art. 19 G.Leg. 286/98) in base al quale in nessun caso l'espulso può essere inviato in uno Stato nel quale egli può patire persecuzioni: si tratta di una misura di protezione umanitaria ed a carattere negativo che non conferisce, di per sè, al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia ma solo il diritto a non vedersi reimmesso in un contesto di elevato rischio personale. E sarà il Giudice a valutare in concreto la sussistenza delle allegate condizioni ostative alla espulsione od al respingimento. In base agli esposti principi è dunque evidente che - essendo mancata e tuttora mancando da parte del RA anche la prova (o tampoco la semplice allegazione) di aver presentato istanza di concessione del permesso di soggiorno in pendenza di domanda di riconoscimento dello status di rifugiato nessun ostacolo alla espulsione sarebbe stato costituito dalla sola proposizione della domanda stessa. E di converso, è altrettanto evidente che, a contestare le valutazioni di fatto operate dal primo Giudice sulla insussistenza delle condizioni di persecuzioni ostative al respingimento ex art. 19 cit. non vale in alcun modo addurre il menzionato "fatto" della proposizione di domanda di asilo, dovendo soltanto essere censurata per vizi argomentativi la valutazione in proposito espressa dal Giudice di merito. Ed il ricorso di tali censure non fa uso in alcun modo.
Corretta la motivazione nei sensi sopra indicati e respinto il ricorso, non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di difese dell'intimata Autorità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002