Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5055
CASS
Sentenza 9 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la qualità di rifugiato politico - che, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, si differenzia da quella di avente diritto all'asilo perché postula, quale fattore determinante, il presupposto del "fondato timore di essere perseguitato" -, si consegue attraverso la procedura di cui all'art. 1, comma quinto del D.Lgs. 416/1989 (norma non abrogata dall'art. 47 del D.Lgs. 286/1998), secondo la quale lo straniero deve presentare all'ufficio di Polizia istanza motivata sulla cui base il Questore rilascia, a richiesta, un permesso temporaneo valido sino alla definizione della procedura di riconoscimento, con la conseguenza che, in mancanza dei predetti elementi, nessun ostacolo all'espulsione può costituire la semplice proposizione della domanda di asilo.

Commentari3

  • 1Lo status di rifugiato
    Asgi · https://www.asgi.it/ · 5 febbraio 2013

  • 2Permesso per ragioni umanitarie, diritto soggettivo, giurisdizione G.O.Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009

  • 3Sullo status di rifugiato decide il giudice ordinarioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 luglio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5055
Data del deposito : 9 aprile 2002

Testo completo