Sentenza 24 novembre 1998
Massime • 1
Qualora in sede di rinnovazione del dibattimento in appello secondo il regime transitorio di cui alla legge 7 agosto 1997 n.267,il dichiarante, chiamante in correità imputato di reato connesso, rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto di sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura di tali dichiarazioni,si applicano l'art. 500 comma 2 bis e 4 cod. proc. pen. relativi alle contestazioni nell'esame testimoniale. (V. Corte Cost.361/98).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/1998, n. 13142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13142 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 24.XI.98
1. Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " ZZ IO " N. 2616
3. " ZI CO " REGISTRO GENERALE
4. " ER OV " N. 11882/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ER VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 16.1.98 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Lisciotto
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Palombarini OV che ha concluso per il rigetto del ricorso
Non Udito il difensore perché assente
Svolgimento del processo
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 16.1.98, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede in data 26.2.97, con la quale CO AT era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione e L.70.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90. Osservava la Corte: a) che elemento principale d'accusa a carico del prevenuto era costituito dalle dichiarazioni rese da TA AS, imputato di reato connesso, il quale aveva riferito al P.M. di avere conosciuto il CO nel carcere di Opera e di avere appreso dallo stesso ogni particolare relativo al suo coinvolgimento nel traffico di droga;
b) che dette dichiarazioni avevano trovato significativi elementi di riscontro esterni ( accertata responsabilità dei coimputati RA e AP, giudicati separatamente;
conferma da parte di NE OL, convivente del TA, che il CO le aveva più volte telefonato per offrirle cocaina;
lettere anonime, sicuramente redatte dal CO, con le quali si suggeriva al TA, con espressioni minacciose, di "comportarsi bene" durante la celebrazione dell'imminente processo;
presenza assidua del CO nell'esercizio pubblico gestito dai suddetti suoi coimputati, nel quale si svolgeva il traffico di sostanze stupefacenti ).
Ha proposto ricorso l'imputato denunciando: 1) violazione dell'ari 192 comma 3^ C.P.P. avendo i giudici di secondo grado trascurato l'esame della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca del dichiarante e, inoltre, considerato come riscontri esterni le relazioni di servizio degli agenti operanti sebbene dalle stesse risultasse che il ricorrente era stato notato per pochissimo tempo sui luoghi dei fatti;
2) violazione dell'art, 606 lett. b,c,d,e C.P.P. essendo la sentenza impugnata illogica e immotivata per non avere la Corte di merito tenuto conto che il TA aveva riferito di avere incontrato il ricorrente soltanto il giorno antecedente a quello del suo primo acquisto di droga. Motivi della decisione
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che all'udienza in data 11.12.97 la difesa dell'imputato aveva fatto istanza di parziale rinnovazione del dibattimento al fine di escutere il chiamante in correità TA AS, imputato di reato connesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 legge n. 267 del 7.8.97, e che all'udienza 16.1.98 il TA, regolarmente citato, si era presentato dichiarando di avvalersi della facoltà di non rispondere. La Corte Costituzionale, con sentenza 361/98, ha dichiarato, tra l'altro, la illegittimità dell'art. 513 comma 2? ultimo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che,
qualora il dichiarante rifiuti o comunque omette in tutto o in parte di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle p9ffi alla lettura, si applica l'art. 500 commi 2 bis e 4 del codice di procedura penale.
Giova subito precisare che le sentenze costituzionali c.d. manipolative- additive (caratterizzate dal dato che la Corte Costituzionale aggiunge qualcosa al testo legislativo ritenuto illegittimo al fine di adeguarlo al principio costituzionale ritenuto violato) comportano, con la disapplicazione della norma dichiarata illegittima, la immediata applicazione della nuova regola iuris ai rapporti giuridici non esauriti, con la conseguenza della sua operatività, quale ius superveniens, in qualsiasi stato e grado del procedimento ed anche, quindi, nella fase del giudizio di Cassazione (giurisprudenza pacifica).
Ne consegue- in relazione al principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sz. Un. 25.2.98,Gerina e Cas.Sez.Un. 13.7.98, Citarristi) secondo cui il procedimento probatorio, per la sua struttura plurifasica, non può ritenersi esaurito finché la regiudicata non è divenuta "res iudicata", con la conseguenza che esso deve ritenersi in corso anche nella fase del giudizio di Cassazione- che l'applicazione della nuova disciplina nascente dalla sentenza costituzionale n. 361/98 impone necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perché adegui alla disciplina stessa il procedimento di acquisizione e valutazione della prova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1998