Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai sensi dell'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, l'esercizio dell'azione disciplinare è consentito a ciascuno dei titolari dell'azione stessa (Ministro della giustizia o Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione) entro l'anno dalla conoscenza del fatto che ha dato luogo all'addebito, anche se è già decorso un anno dalla intervenuta conoscenza del medesimo fatto da parte dell'altro titolare dell'azione disciplinare (cfr. Corte cost., sentenza n. 196 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2004, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. DUVA Vittorio - Primo Presidente -
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso n. 18921/03 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 20, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis.
- ricorrente -
contro
NOME1;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. n. 19/2003 del 21.02.2003 / 13.05.2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.11.2003 dal Cons. Dott. NOME2
Sentito l'Avvocato Generale dello Stato NOME3;
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. NOME4 che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6 novembre 2001 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del dott. NOME1, sostituto procuratore generale presso la
Corte d'Appello di LOCALITA1, con la seguente incolpazione:
"violazione dell'art. 18 R.D.L. 31.5.1946 n. 511,... per avere...in particolare, per negligenza inescusabile, emesso il 31.3.2000 ordine di carcerazione (con efficacia sospesa) nei confronti di NOME5, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di LOCALITA1 3^ Sezione Penale, del 2.2.1999, che aveva condannato il NOME6 a mesi 6 di reclusione e L. 500.000 di multa, sebbene detta sentenza fosse stata impugnata con ricorso per Cassazione e la Corte Suprema, 3^ Sezione Penale, con sentenza del 15.2.2000, avesse annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché il NOME6 non ha commesso il fatto, episodio appreso in occasione dell'azione disciplinare promossa dal Ministro della Giustizia nei confronti del dott. NOME7(missiva del 21.4.2001, pervenuta il 24 successivo)".
Fissato il dibattimento all'esito dell'istruttoria, il dott. NOME1 sosteneva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione disciplinare perché promossa oltre il termine annuale di decadenza, e, nel merito, l'insussistenza della responsabilità disciplinare. La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza n. 19/2003 del 21.02/13.05.2003, dichiarava non doversi procedere nei confronti del dott. NOME1 "perché l'azione disciplinare non è stata promossa nei termini di legge." Il giudice disciplinare, motivando la sua decisione, dopo aver puntualmente ricostruito l'intera vicenda, ha ritenuto, sulla base di circostanze pacificamente risultanti dagli atti, che "alla data del 17.7.00 fossero noti, quantomeno ad uno dei titolari dell'azione disciplinare (il Ministro), in tutta la loro completezza i fatti che avrebbero poi costituito oggetto dell'addebito disciplinare...". Ha, quindi, argomentato: "Dato che l'azione disciplinare nei confronti del dott. NOME1 fu promossa dal Procuratore Generale il 6.11.01, con l'invio della comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 16.9.58 n. 916..., deve ritenersi che l'azione disciplinare in questione sia incorsa nella decadenza irrogata dallo stesso art. 59, c. 6, per il quale l'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare. A nulla rileva, al riguardo, la precisazione contenuta nel capo di incolpazione che il Procuratore Generale venne a conoscenza del comportamento del dott. NOME1 solo in data 21.4.01, a seguito della comunicazione del Ministro con cui si annunziava la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del presidente del collegio giudicante di appello, atteso che la norma sopra indicata pone come momento di decorrenza del termine di decadenza l'avvenuta conoscenza del fatto - indistintamente - da parte di uno dei titolari dell'azione disciplinare, a prescindere dalla conoscenza avutane dal Procuratore Generale che concretamente avvia il procedimento disciplinare."
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministro della Giustizia, in base a un solo motivo.
Gli intimati non hanno inteso costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del D.P.R. 16.09.1958 n. 916, nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove "pone come momento di decorrenza del termine di decadenza l'avvenuta conoscenza del fatto - indistintamente - da parte di uno dei titolari dell'azione disciplinare, a prescindere dalla conoscenza avutane dal Procuratore Generale che concretamente avvia il procedimento disciplinare." Assume il ricorrente che, ai sensi del cit. art. 59, compete, in via autonoma e disgiunta, tanto al Ministro della Giustizia quanto al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione il potere di promuovere l'azione disciplinare. Conseguentemente il periodo di un anno dalla notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito, cui il sesto comma dell'art. 59 cit., connette la non promuovibilità dell'azione disciplinare, decorre, autonomamente e disgiuntamente, per il Ministro e per il Procuratore Generale;
nel senso che sia l'uno che l'altro ha il potere di promuovere l'azione disciplinare entro un anno da quando ognuno di loro ha avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito.
Il motivo è fondato.
L'art. 59, comma sesto, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, modificato dall'art. 12, legge 3 gennaio 1981, n. 1, dispone che "l'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare".
Tale norma è stata sempre interpretata nel senso che l'esercizio dell'azione disciplinare è consentito a ciascuno dei titolari dell'azione stessa (Ministro della Giustizia o Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione) entro l'anno dalla conoscenza del fatto che ha dato luogo all'addebito, anche se è già decorso un anno dalla intervenuta conoscenza del medesimo fatto da parte dell'altro titolare dell'azione disciplinare.
La questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt, 3, 24, 101 e 104 della Cost., in quanto la suddetta norma così interpretata avrebbe come effetto di dilatare indeterminatamente nel tempo l'assoggettabilità del magistrato all'azione disciplinare, è stata ritenuta infondata dal Giudice delle leggi, sul rilievo che la garanzia per il singolo magistrato è assicurata in modo idoneo dalla limitazione temporale (decadenza) dell'esercizio del potere (di azione, di istruttoria o di giudizio) da parte di chi abbia conoscenza dei fatti (quanto al promovimento dell'azione) o sia investito di una consequenziale fase processuale (quanto alla istruttoria e al giudizio nelle sue diverse fasi). Sicché risulta coerente col sistema delle successive e concatenate decadenze che il termine per il promovimento dell'azione disciplinare decorra dalla conoscenza dei fatti da parte di chi è investito dal potere di promovimento dell'azione e non dalla conoscenza che altri, sia pure titolari di autonomo ed analogo potere, abbiano dei medesimi fatti (v. Corte Cost. 15.4.1992, n. 196). Affermato il principio della doppia titolarità, autonoma e disgiunta, dell'azione disciplinare da parte del Ministro e del Procuratore Generale, consegue che la conoscenza del fatto procurata all'uno dei titolari (come la scelta di questi di non promuovere l'azione disciplinare) non ne' preclude l'esercizio da parte dell'altro.
Non è dunque rilevante che il Procuratore Generale abbia esercitato l'azione disciplinare oltre l'anno dalla data in cui al Ministro erano noti, in tutta la loro completezza, i fatti poi contestati come illecito disciplinare.
Quel che rileva è che il Procuratore Generale abbia esercitato razione entro l'anno da quando egli ha avuto conoscenza del fatto che forma oggetto dell'addebito, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia avuto a sua volta il Ministro.
Non è, pertanto, condivisibile l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato della nonna sopra indicata (art. 59, comma 6^, D.P.R. n. 916/58), allorché ha ritenuto che questa pone come momento di decorrenza del termine di decadenza l'avvenuta conoscenza del fatto - indistintamente - da parte di uno dei titolari dell'azione disciplinare, giungendo all'inesatta conclusione che, dovendo il suddetto termine annuale decorre per il Procuratore Generale dalla data (17.7.2000) in cui il Ministro ha avuto conoscenza dei fatti oggetto dell'addebito, ed essendo stata l'azione disciplinare promossa (6.11.2001) oltre l'anno da tale data, bisognava dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'incolpato perché l'azione disciplinare non era stata promossa nei termini di legge. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è da accogliere e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla medesima Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura perché decida tenendo conto del principio sopra affermato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004