Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
Il delitto di simulazione di reato è integrato, sul piano dell'elemento materiale, anche quando venga falsamente descritta la quantità e la qualità delle cose costituenti l'oggetto di un illecito effettivamente avvenuto. (Fattispecie nella quale l'agente, avendo subito il furto di un'automobile poi recuperata, aveva indicato nell'elenco dei pezzi sottratti anche componenti in realtà non asportate dalla vettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2004, n. 39241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39241 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 17/09/2004
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1208
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 45617/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile "Zurigo Compagnia di assicurazioni" s.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel procedimento penale a carico di AE DU, n. a Bengasi (Libia) il 10 agosto 1947, nei confronti della sentenza in data 9 gennaio 2003 della Corte d'appello di Roma;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alle statuizioni civili;
udito il difensore della parte civile, avv. Andrea Parlatore. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in totale riforma di quella del Tribunale della città del 5 febbraio 2002 (che aveva condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato equitativamente "per l'intero" in euro diecimila), ha assolto AE DU dal reato di cui all'art. 367 c.p. - capo A -, che gli era stato contestato per avere denunciato il furto della sua autovettura assicurata con la Compagnia di assicurazione costituitasi parte civile oggi ricorrente, trovata - dopo il reato - priva dell'autoradio "Pioneer", di quattro sedili, del cruscotto anteriore, dell'impianto di aria condizionata e di quattro pneumatici, mentre, in realtà, non erano stati sottratti ne' il cruscotto ne' l'impianto dell'aria condizionata.
Riteneva la Corte d'appello insussistente il reato ascritto perché, nella fattispecie, si era alterato il vero solo con riguardo a modalità e circostanze esecutive del fatto, elementi che non influivano sulla configurazione giuridica del delitto effettivamente commesso (nella sentenza si cita: Cass. sez. 6^ 83/160475, Cass. sez. 6^ 85/ 168241; 21/12/83, 14/4/70: tale è il tenore letterale dei richiami giurisprudenziali).
Propone ricorso per Cassazione la parte civile - Compagnia di assicurazioni "ZURIGO" - per i soli interessi civili, deducendo: 1) la "Violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) c.p.p. e dell'art. 546, comma 1^, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 125, comma 3^, c.p.p." perché la sentenza sarebbe scritta con grafia illeggibile,
nonché 2) la "Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.", perché la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità si sarebbe attestata su posizioni totalmente diverse da quelle indicate dalla Corte d'appello, nel senso che sussiste il reato contestato anche nel caso in cui la divergenza tra il delitto commesso e quello denunciato incida, oltre che su una apparente diversità soltanto quantitativa, sull'aspetto qualitativo dell'oggetto denunciato. Il primo motivo è infondato. Nonostante la sentenza sia scritta con pessima grafia, il significato delle parole è ricostruibile ed il senso della pronuncia è certamente comprensibile, al punto che, con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente non ha mancato di focalizzare con esattezza il tema controverso.
È fondato il secondo motivo di ricorso. Premesso infatti che, a seguito della totale riforma della sentenza di primo grado, la parte civile ha interesse a impugnare ai soli fini civili per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno liquidato per intero dal Giudice di primo grado nella misura sopra indicata, e che a tal fine questa Corte deve limitarsi, a pronunciarsi sulla responsabilità penale in via meramente incidentale, deve rilevarsi che la giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello è stata meglio puntualizzata e chiarita negli anni più recenti, proprio con riferimento alla denuncia di furto di oggetti quantitativamente maggiori, specificamente individuati, rispetto a quelli realmente sottratti, a scopo di frode alla assicurazione, nel senso dell'indirizzo giurisprudenziale, che va condiviso, secondo cui:
"Deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo del reato di simulazione di reato quando la differenza tra il reato denunciato e quello realmente avvenuto investe non un certo numero di cose indiscriminatamente considerate, bensì cose la cui singola identità assume un'entità e una funzione separatamente e significativamente rilevabile, (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto configurabile la falsa denuncia di cui all'art. 367 cod. pen. con riguardo a fattispecie nella quale era stato denunciato il furto, oltre che della ruota di scorta, effettivamente rubata, anche della ruota anteriore destra, della batteria e del cric dell'autovettura)", (Cass., sez. 6^, u.p. 12 aprile 1996, Bella;
nello stesso senso, Cass., sez. 1^, u.p. 9 novembre 1996, Silvestri). In siffatte ipotesi la denuncia di furto può, infatti, idealmente, ma anche concretamente, scindersi, nel senso che si portano a conoscenza dell'autorità tanti reati di furto quanti sono gli oggetti cui la denuncia si riferisce.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va annullata senza rinvio (con reviviscenza delle statuizioni civili contenute nella sentenza di 1^ grado), essendo già stato liquidato per intero il quantum del risarcimento del danno, sulla cui entità la parte civile non ha sollevato obiezioni di sorta.
L'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile sostenute in questa fase liquidate in euro 2.500 per onorari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetto delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, che conferma. Condanna DU AE alle spese del grado e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida euro 2.500 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2004