Sentenza 16 novembre 2000
Massime • 1
In tema di associazioni sportive di attività di sparo, gli obblighi penalmente sanzionati previsti dall'art.31 della legge n.110 del 1975 e relativi ai tempi e ai modi del porto d'arma sono strettamente connessi alla natura pubblicistica dell'Unione di tiro a segno nazionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con la conseguenza che la violazione di detti obblighi dà luogo a reati propri di cui - per il divieto di analogia in malam partem - non possono essere chiamati a rispondere soggetti appartenenti ad associazioni private.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2000, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Presidente - del 16/11/2000
1. Dott. ANNA MABELLINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Consigliere - N. 1009
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE - Consigliere - N. 23748/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina
avverso la sentenza emessa il 12/02/2000 dal GIP del Tribunale di Latina nei confronti di Di PE IE, n. 15/5/37 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi i difensori avv. Pomenti e Sanmarco
Osserva:
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha chiesto al GIP in sede l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Di PE IE, presidente di una locale associazione sportiva, addebitandogli la violazione dell'art. 703 C.P., per avere senza titolo consentito ai soci di esercitarsi sparando con armi da fuoco in una ex-cava di proprietà del comune di Bassano nelle vicinanze di luogo abitato, e dell'art. 31 comma 7 legge 110/1975; per avere gestito questa attività senza il rispetto degli obblighi da detta norma sanzionati, fatti accertati il 4/6/99. In data 10/2/00 il GIP ha pronunciato, ai sensi dell'art. 129 C.P.P., sentenza con cui ha assolto l'imputato per insussistenza dei fatti ritenendo che l'associazione di cui era presidente non potesse identificarsi, per assenza del carattere pubblicistico dell'attività esercitata, con una sezione della Unione di tiro a segno nazionale e rilevando che l'attività sportiva di sparo da parte dei soci era stata regolarmente autorizzata in data 22/2/97 dal Sindaco di Bassiano, ai sensi degli artt. 57 TULPS e 123 del relativo regolamento.
Avverso questa decisione il P.M. ha proposto gravame, qualificato come ricorso per cassazione dalla adita Corte di appello di Roma, con il quale deduce erronea interpretazione delle suddette norme in quanto il carattere permanente dell'attività svolta, che non potrebbe farsi rientrare nella previsione degli artt. 57 TULPS e 123 reg., renderebbe l'associazione di cui si tratta assimilabile a una sezione di tiro a segno.
Tali censure non hanno fondamento.
L'Unione di tiro a segno nazionale - disciplinata,
fondamentalmente, dal D.L. 16/12/1935 n. 2340 convertito nella legge 4/6/1936 n. 1143, le cui disposizioni sono rimaste in vigore per espressa previsione del comma 1 dell'art. 31 legge 110/1975 - è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed opera alle dipendenze della Presidenza del consiglio dei ministri, attraverso sezioni che possono essere istituite in ogni comune, per la finalità di carattere generale di diffondere tra i tiratori la conoscenza delle armi da fuoco, ed è in relazione alla natura pubblicistica di questa attività che il citato art. 31 legge 110/1975 impone agli organi delle varie sezioni (presidente, direttori dei tiri e istruttori) particolari obblighi penalmente sanzionati. Si tratta dunque chiaramente di reati "propri" di cui non possono essere chiamati a rispondere, per il divieto di analogia in malam partem vigente nel campo del diritto penale, persone che - come nel caso di specie il PE, presidente di un'associazione privata - non si trovino nella posizione prevista dalla norma incriminatrice. È pacifico d'altra parte che a detta associazione il Sindaco di Bassiano, come autorità locale di pubblica sicurezza, aveva ritenuto di rilasciare ai sensi dell'art. 57 TULPS nulla-osta allo svolgimento continuativo dell'attività sportiva di sparo (imponendo particolari prescrizioni, un adeguato servizio di vigilanza al fine di evitare che persone estranee potessero introdursi nell'area di esecuzione dei tiri e il divieto di pubblici spettacoli, che non risulta siano state violate) e quindi, non sussistendo il presupposto, che è la mancanza della licenza della competente autorità, del fatto che costituisce la contravvenzione di cui all'art. 703 C.P., correttamente il GIP ha assolto anche da questo addebito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001