Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
Il reato finanziario di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) e b), della legge 7 agosto 1982 n. 516, per avere omesso la contabilizzazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, di corrispettivi, non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell'abrogazione dell'intero titolo I della legge 516 ad opera dell' art. 25 del D.Lgs 10 marzo 2000 n. 74.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2000, n. 9243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9243 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 01/06/2000
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALDO RIZZO Consigliere N. 2181
3. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 32226/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ER VA, n. Gerace 2/7/1933 Avverso la sentenza 9/4/99 della Corte di Appello di Roma Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Udito il difensore avv. Giorgio Rubini che si associa alla richiesta del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER VA ha proposto ricorso avverso la sentenza 9/4/99 della Corte di Appello di Roma, che, in riforma della sentenza emessa il 26/1/95 dal Tribunale di Roma, ha determinato la pena in mesi tre giorni cinque di arresto e lire undici milioni d'ammenda ed ha, nel resto, confermato la decisione di primo grado, con la quale il predetto imputato fu dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 1, 2^ co. lett. a) e b) della L. 516/82 modificata dalla legge 154/91, per aver omesso, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, di contabilizzare, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, i corrispettivi per un importo imponibile pari a L. 179.166.000 nel periodo 1.1.93/20.10.93 - Acc. 16/11/93. Ha denunciato, il ricorrente, erronea applicazione della legge penale, per essere stata esclusa la possibilità di definizione, da parte dell'imputato, della pendenza tributaria, ai sensi dell'art. 15 del dec. lgv. 218/97, ovvero mediante dilazione ex art. 162-bis c.p., previa qualificazione della imputazione come violazione dell'art. 1, 3^ co. della legge 516/82 e, infine, per la non legittima determinazione, in base ad accertamento con metodo preventivo dell'importo non contabilizzato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto ascritto all'imputato non è più previsto dalla legge come reato, essendo stato abrogato dall'art. 25 del dec. lgv. 10/3/2000 n. 74 l'intero titolo I del decreto legge 10/7/82 n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/82 n. 516, in cui è compreso l'art. 1, modificato, a sua volta, dalla legge 15/5/91 n. 154, costituente con la specificazione delle lettere a) e b) del 2^ comma, il titolo della imputazione qui esaminata.
L'abrogazione della norma ha comportato la radicale abolizione del reato, poiché la condotta in essa descritta non è contemplata in alcuna delle ipotesi regolate dal decreto legislativo n. 74/2000 cit.. In particolare, la omessa contabilizzazione di corrispettivi - costituente, secondo il previgente sistema di norme, una violazione di natura contravvenzionale, non può considerarsi sopravvissuta, come fatto penalmente rilevante, nella fattispecie dell'art. 5 del dec. lgv. n. 74/2000: fattispecie questa, che concerne la diversa condotta dolosa di omessa dichiarazione, sorretta dal fine specifico di evasione fiscale.
Nè - al di là della ricordata natura contravvenzionale della violazione oggetto di esame - appare configurabile l'ipotesi di tentativo rispetto alla omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del dec. lgv. n. 74/2000; tentativo, che è espressamente escluso dall'art. 6, con riferimento alla fattispecie contemplata negli artt. 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo e che postula, rispetto alla condotta di omessa dichiarazione prevista dall'art. 5 cit., il perseguimento del fine specifico di evasione, laddove le ipotesi previste dalla norma abrogata, che è alla base della imputazione in esame, attengono alla natura oggettiva di pericolo delle ammesse annotazioni e prescindono, pertanto, dall'esistenza del predetto fine, attuabile con la omessa presentazione della dichiarazione fiscale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2000