Sentenza 28 gennaio 2016
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revoca il decreto di archiviazione precedentemente emesso, in mancanza di una richiesta del P.M. di riapertura delle indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2016, n. 6047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6047 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2016 |
Testo completo
6 047/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSGIO DEL 28/01/2016 SENTENZA 2 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. DOMENICO GALLO Presidente Dott. LUCIANO IMPERIALI Consigliere Dott. MARCO MARIA ALMA Consigliere Rel. Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO Dott. GIUSEPPE SGADARI Consigliere REGISTRO GENERALE N.42579/2015 SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Bari nei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza n.4936/2015 GIP del TRIBUNALE DI BARI del 27/03/2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale dott.Marilia Di Nardo che ha chiesto dichiararsi l'annullamento dei decreti impugnati RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 27 marzo 2015 il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari revocava il decreto di archiviazione dallo stesso organo emesso il precedente 6 marzo;
con successiva ordinanza emessa il 30 settembre 2015, a seguito di trattazione in camera di consiglio, lo stesso GIP disponeva accogliersi i rilievi formulati dalla parte offesa ZO NA ed ordinava procedere a nuove indagini contestualmente indicate al Pubblico Ministero.
1.2 Avverso detti provvedimenti proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bari deducendo: la nullità dei provvedimenti di fissazione dell'udienza per violazione del contraddittorio ed il carattere abnorme degli stessi e dell'ordinanza del 27-3- 2015, posto che la revoca era stata emessa fuori dai casi consentiti dalla legge non essendo stata avanzata alcuna richiesta di riapertura delle indagini dal P.M., ed avendo detta ordinanza comportato un'indebita regressione del procedimento.
1.3 Con parere ritualmente depositato il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi la nullità del provvedimento di revoca dell'archiviazione e degli atti successivi a questo senza rinvio, avendo detto atto natura abnorme poiché ha comportato l'esercizio di un potere non attribuito al G.I.P.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato poiché il provvedimento di revoca dell'archiviazione non avrebbe potuto essere disposto dal G.I.P. se non a seguito di una richiesta proveniente dall'organo del pubblico ministero nel caso in esame assente. Al proposito si è già espressa questa Corte affermando che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revoca il decreto di archiviazione precedentemente emesso (Sez.6, n. 3414 del 25/1/2011 Rv 249213). Difatti il sistema procedurale della revoca dell'archiviazione trova la sua disciplina nell'art. 414 cod. proc. pen. che vede come dominus esclusivo della richiesta l'organo del Pubblico Ministero che, nel caso in esame, non ha formulato alcuna specifica istanza in tal senso. Correttamente veniva pertanto proposto ricorso per cassazione diretto ad eliminare un provvedimento abnorme ed il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con conseguente caducazione anche dei provvedimenti successivamente assunti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento di revoca dell'archiviazione del 27 marzo 2015 del G.I.P. presso il Tribunale di Bari e gli atti successivi. Roma, 28 gennaio 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pard IL PRESIDENTE Dott. Domenico GalloTom Sello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 FEB 2016 IL "CANCELLIERE A DI M J E R Claudia Pianelli P U S N E O I L * 2