Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2014, n. 39777
CASS
Sentenza 15 maggio 2014

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In tema di mandato di arresto europeo, non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. n), della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento al cittadino italiano che ha commesso un delitto comune all'estero, perchè la previsione della punibilità del fatto secondo la legge italiana, di cui all'art. 9 cod. pen., e la conseguente possibilità di celebrare il giudizio in Italia, trovano un limite, quando è stato emesso "l'ordine di consegna europeo", nella disciplina fissata dall'art. 19, comma primo, lett. c) della legge n. 69 del 2005, che ammette nei confronti del cittadino italiano l'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato membro di emissione.

Commentari2

  • 1Art. 9 - Delitto comune del cittadino all’estero
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Reati commessi all'estero e giurisidizione italiana
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2026

    Una convinzione diffusa — e sbagliata — è che un reato commesso fuori dai confini nazionali possa essere giudicato soltanto nello Stato in cui è avvenuto. Non è così. L'ordinamento italiano estende la propria pretesa punitiva oltre il territorio in una serie di ipotesi tassative, definite dagli articoli da 7 a 11 del codice penale. Comprenderne i presupposti è decisivo tanto per il cittadino italiano che si trovi coinvolto in un procedimento all'estero, quanto per il difensore straniero che debba valutare le conseguenze italiane di una vicenda penale transnazionale. Questa guida illustra quando, a quali condizioni e con quali limiti un cittadino italiano può essere perseguito in Italia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2014, n. 39777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39777
Data del deposito : 15 maggio 2014

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