Sentenza 15 maggio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. n), della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento al cittadino italiano che ha commesso un delitto comune all'estero, perchè la previsione della punibilità del fatto secondo la legge italiana, di cui all'art. 9 cod. pen., e la conseguente possibilità di celebrare il giudizio in Italia, trovano un limite, quando è stato emesso "l'ordine di consegna europeo", nella disciplina fissata dall'art. 19, comma primo, lett. c) della legge n. 69 del 2005, che ammette nei confronti del cittadino italiano l'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato membro di emissione.
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- 2. Reati commessi all'estero e giurisidizione italianahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2026
Una convinzione diffusa — e sbagliata — è che un reato commesso fuori dai confini nazionali possa essere giudicato soltanto nello Stato in cui è avvenuto. Non è così. L'ordinamento italiano estende la propria pretesa punitiva oltre il territorio in una serie di ipotesi tassative, definite dagli articoli da 7 a 11 del codice penale. Comprenderne i presupposti è decisivo tanto per il cittadino italiano che si trovi coinvolto in un procedimento all'estero, quanto per il difensore straniero che debba valutare le conseguenze italiane di una vicenda penale transnazionale. Questa guida illustra quando, a quali condizioni e con quali limiti un cittadino italiano può essere perseguito in Italia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2014, n. 39777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39777 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 15/05/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 928
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 14873/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AL PI n. 3/1/1945;
avverso l'ordinanza 29/2014 del 21/3/2014 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D'ANGELO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
Udito il difensore avv. ANETRINI MAURO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AR AL ET propone ricorso avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere emessa il 21 marzo 2014 dalla Corte di Appello di Bologna in relazione al mandato di arresto europeo 29/2014 emesso dall'autorità giudiziaria portoghese per i reati di associazione per delinquere e truffa rilevando:
- la nullità ai sensi dell'art. 9 cod. pen. in presenza di un reato per il quale deve procedere all'autorità giudiziaria italiana;
- la nullità per essere stata emessa l'ordinanza in uno dei casi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p) in quanto, pur a fronte di un reato contestato quale compiuto tra il 2008 ed il 2013, la documentazione prodotta dimostra che, quantomeno per parte del 2008, il ricorrente si trovava in Italia e, quindi, "non è dato di escludere, ma, anzi, è del tutto verosimile che quantomeno una frazione della condotta "sia stata tenuta in Italia;
- La totale assenza di motivazione quanto alla sussistenza del pericolo di fuga.
Con motivi aggiunti rileva che dallo stesso mandato di arresto risulta che il ricorrente disponeva di "una struttura basata in Italia".
Il ricorso è infondato.
È innanzitutto infondata la affermazione di applicabilità nel caso di specie della disposizione di cui all'art. 9 cod. pen. in quanto "In tema di mandato di arresto europeo, la disciplina contenuta nell'art. 9 cod. pen. sulla punibilità dei delitti comuni commessi all'estero dal cittadino italiano è derogata, per gli Stati membri, dal regime introdotto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69 ed in particolare dall'art. 19, lett. c) che segna i limiti per l'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato membro di emissione. Ne consegue che, con riferimento all'ipotesi di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. n) della cit. legge, una volta intervenuto il mandato di arresto europeo, cessa la possibile giurisdizione italiana sul delitto compiuto all'estero dal cittadino e si interrompe il periodo valutabile ai fini della prescrizione. (Sez. 6, n. 15004 del 08/04/2008 - dep. 10/04/2008, Pattante, Rv. 239426)". Quanto alla dedotta circostanza della commissione di parte della condotta in Italia, il generico argomento "non è dato di escludere, ma, anzi, è del tutto verosimile", rende la questione proposta chiaramente pretestuosa;
al riguardo, anche i motivi aggiunti si limitano ad una generica insistenza su tale affermazione. Il secondo motivo è infondato laddove si duole della totale assenza di motivazione in tema di pericolo di fuga, essendo state esposte nel provvedimento impugnato le ragioni su cui fonda tale pericolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014