Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
Gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, che non siano stati omologati per difformità rispetto al modello amministrativo, ma che non superano i limiti massimi di potenza, sono soggetti ad autorizzazione e non a concessione; ne consegue che la loro utilizzazione abusiva è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 195, comma 2, del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come modificato dall'art. 1 lett. g) della legge 28 dicembre 1993 n. 561.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 10835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10835 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 06/07/2000
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 2752
Dott. Luigi PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere N. 14659/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. CO GU, nato il [...] ad [...];
2. AI NC, nata il [...] ad [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 26 gennaio 2000 n. 303, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Aosta 22 dicembre 1998 n. 904, sono stati dichiarati colpevoli del reato p. e p. dagli artt. 110, c.p. e 195 c. 2 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, accertato in Ayas l'11 marzo 1996,
e condannati, con le attenuanti generiche, alla pena due mesi di arresto ciascuno, sostituita con l'ammenda di L.
4.500.000 ciascuno. Letta la memoria difensiva del difensore, avv. Maria Isabella Chevailard, in data 20 giugno 2000;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Mario FAVALLI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio relativamente all'omesso esame della richiesta della non menzione;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Maria Isabella CHEVAILARD, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, trattandosi di apparecchio di debole potenza;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 26 gennaio 2000 n. 303 - con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Aosta 22 dicembre 1998 n. 904, sono stati dichiarati colpevoli del reato indicato in epigrafe per aver abusivamente installato e comunque utilizzato l'impianto radioelettrico Yaesu MRL 2007 matr. 2c220482, omologato e sintonizzato sulla frequenza di Mhz 156,174 - MO MO e NC IL hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. manifesta contraddittorietà ed illogicità ex art. 606 lett. e) c.p.p. perché la Corte d'appello ha fondato la condanna sulla mancanza dell'omologazione (art. 334 cod.post.), mentre l'imputazione si riferisce ad un apparecchio omologato;
2. violazione dell'art. 5 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.)per la complessità delle norme e la varietà delle soluzioni adottate nell'applicazione di esse;
3. errata interpretazione di norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p. perché l'applicazione dell'art. 195 cod. post. suppone che la concessione sia richiesta per gli apparecchi di non debole potenza, mentre per quelli di debole potenza è sufficiente l'autorizzazione e rispetto a queste norme l'apparecchio era in regola perché conforme alle prescrizioni dell'art. 3 lett. b) D.M. 15 luglio 1977 (potenza d'uscita 0,5 watt per i radiocomandi e 5 watt per gli altri scopi di cui all'art. 334 cod.post.);
4. violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 597 c. 1 c.p.p. per omesso esame della richiesta di ammissione al beneficio della non menzione.
L'impugnazione è infondata per quanto riguarda i primi due motivi d'impugnazione.
Il primo motivo è palesemente inconsistente, perché si fonda su un'evidente inesattezza nella formulazione del capo d'imputazione, in cui si parla di apparecchio omologato, mentre risulta dalle sentenze di merito accertato in fatto che l'apparecchio radiotrasmittente era privo di omologazione e che la mancanza di questa è stata alla base dell'incriminazione.
Il vizio, dedotto come vizio della motivazione, non rileva neppure come difetto di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato precisato (Cass., S.U., 22 ottobre 1996 n. 16, ric. Di Francesco) che con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nel suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nella specie l'imprecisione non ha dato luogo a una trasformazione radicale del fatto concreto, in quanto inidonea a determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e, per conseguenza. neppure a un qualche pregiudizio dei diritti della difesa.
Altrettanto generico e infondato è il secondo motivo d'impugnazione, col quale il ricorrente invoca l'errore sulla legge penale ricollegandolo alla complessità della disciplina e alla varietà delle soluzioni adottate nell'applicazione pratica. La rilevanza dell'errore di diritto, conseguente alla dichiarazione con sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 364 dell'illegittimità dell'art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile, non discende automaticamente dal fatto che determinate disposizioni di legge abbiano subito frequenti modifiche, ma è subordinata alla specifica indicazione, da parte di chi la invoca, della norma su cui sarebbe caduto l'errore di interpretazione, delle modifiche di essa o di altre norme previgenti che su tale interpretazione avrebbero influito e del modo in cui il predetto errore sarebbe stato in concreto determinato.
Nella specie gl'imputati erano sicuramente in difetto per aver ignorato colpevolmente anche l'aspetto della disciplina che riguardava l'autorizzazione o l'autodenuncia, per cui l'ipotesi dell'inevitabile ignoranza appare evidentemente smentita dalle circostanze stesse del fatto.
Sono, invece, fondati il terzo e il quarto motivo del ricorso, questo secondo superato dal precedente.
La questione che ha dato luogo all'appello e che viene riproposta in cassazione è stata esposta con chiarezza nella motivazione della sentenza impugnata. Secondo il Giudice d'appello deve considerarsi soggetta ad autorizzazione, e quindi depenalizzata, l'utilizzazione di un impianto radioelettrico ricetrasmittente di debole potenza di tipo portatile che risponda alle caratteristiche indicate nell'art. 334 cod.post. e che sia stato quindi omologato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Di conseguenza. un impianto di debole potenza che trasmetta su frequenze diverse e maggiori di quelle riservate a questo genere di apparecchi deve considerarsi sottoposto a concessione e la relativa utilizzazione penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 195 c. 2 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156. La soluzione, sicuramente corretta sul piano esegetico, trascura di considerare sotto il profilo sistematico il diverso rilievo che l'omologazione preventiva aveva sotto il regime concessorio, dichiarato illegittimo rispetto agli apparecchi radioelettrici di debole potenza dalla Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di accoglimento 15 novembre 1988 n. 1030, rispetto al regime autorizzatorio con cui è stato praticamente sostituito. L'omologazione del Ministero aveva, infatti, la funzione di una verifica preventiva di conformità rispetto al rilascio della concessione, quando anche gli apparecchi di debole potenza erano soggetti a questo provvedimento, per lo spazio di discrezionalità che esso comunque riservava all'Amministrazione. Intervenuto, con la dichiarazione di incostituzionalità del terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 334 cod.post., il regime dell'autorizzazione, subordinata esclusivamente a un controllo di conformità, i due provvedimenti, dell'omologazione e dell'autorizzazione, avendo sostanzialmente la medesima finalità, hanno finito per coincidere e sovrapporsi, tant'è che l'autorizzazione è stata razionalmente sostituita con l'autodenuncia.
La superfluità della distinzione fra omologazione e autorizzazione si ripercuote nella ricostruzione della fattispecie criminosa astrattamente prevista dall'art. 195 c. 2 cod.post., che riguarda non solo il difetto formale di autorizzazione, cioè di autodenuncia, ma anche e implicitamente il difetto di omologazione. Fatta questa precisazione, risulta arbitraria - a fronte dell'orientamento legislativo espresso con la depenalizzazione dell'art. 185 c. 2 D.P.R. 1993/156, operata dall'art. 1 lett. g) L. 28 dicembre 1993 n.561 con riferimento esclusivo agl'impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - l'interpretazione restrittiva dell'ambito dell'illecito amministrativo e corrispondentemente estensiva della sfera penale, consistente nel ritenere compresi nella previsione dell'art. 195 c. 2 cod.post. solo gli apparecchi ricetrasmittenti omologabili, benché non omologati, e non anche quelli non omologabili per difformità dai requisiti posti dalla legge, che restino comunque di debole potenza, si rivela difficilmente sostenibile. Non v'è, infatti, ragione di ritenere sul piano interpretativo che una semplice difformità, riguardante, come nella specie, le frequenze di trasmissione diverse da quelle riservate ai sensi dell'art. 334 c. 1 D.P.R. 1973/156, abbia la conseguenza di riportare l'apparecchio ricetrasmittente nella sfera della concessione e, quindi, dell'illecito penale.
Pertanto devo no ritenersi soggetti ad autorizzazione e non a concessione, con la conseguenza che l'utilizzazione abusiva di essi è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 195 c. 2 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 156, modificato dall'art. 1 lett. g) L. 28 dicembre 1993 n. 561, anche gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, che non siano stati omologati per difformità rispetto al modello amministrativo purché non superino i limiti di massimi di potenza che giustificano la differenza di regime.
La sentenza impugnata, che riguarda un'ipotesi di difformità relativa alle frequenze di trasmissione diverse da quelle riservate, dev'essere, perciò, annullata senza rinvio perché il fatto è previsto dalla legge come illecito amministrativo.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2000