Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di giudizio davanti al giudice di pace, l'apprezzamento della "particolare tenuità del fatto", quale causa di improcedibilità dell'azione penale, é evenienza la cui positiva dimostrazione deve risultare dalla valutazione congiunta di un coacervo di elementi specificati dal legislatore, indicativi di un fatto oggettivamente e soggettivamente assai modesto, sempre che non risulti la contraria volontà della persona offesa. (Fattispecie in tema di ingiurie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la "particolare tenuità del fatto" sulla base della non eseguità del danno, avuto riguardo alla potenzialità offensiva delle frasi pronunciate dall'imputato rispetto all'onore e al decoro della persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 7573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7573 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1856
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 009257/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR BA MA N. IL 11/07/1956;
avverso SENTENZA del 01/10/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 24 gennaio 2002 il Tribunale di Montepulciano dichiarava RA AN AT responsabile del delitto di ingiurie aggravate in danno di AI CA, commesso il 3 agosto 1999 e, all'esito di giudizio abbreviato, la condannava in contumacia alla pena di 172,16 euro di multa.
La Corte d'appello di Firenze, il successivo 1^ ottobre 2003 emetteva sentenza di conferma di quella di primo grado.
Con ricorso per Cassazione il difensore deduceva:
A) violazione di legge penale (art. 34 d.lg 28 agosto 2000 n. 274:
particolare tenuità del fatto).
La Corte di merito avrebbe fornito una motivazione incongrua per escludere la applicabilità della detta ipotesi normativa, costituente, ad avviso del difensore, causa di non punibilità sopravvenuta. Avrebbe, cioè, in primo luogo dubitato della operatività della fattispecie in relazione al reato di ingiurie mentre l'art. 63 dee. cit. la imporrebbe quando fosse il giudice togato a conoscere del detto delitto. Inoltre si sarebbe basata sul rilievo della "non esiguità del danno cagionato" invece di valutare tale elemento in unione a tutti gli altri indicati dal legislatore. La Corte avrebbe poi utilizzato come parametro la potenzialità offensiva delle frasi rivolte alla p.o. mentre il criterio a cui avrebbe dovuto attenersi era non quello della "offensività" della condotta - al quale il legislatore del 2000 si disinteressa e lo dimostra proprio includendo la fattispecie ex art. 594 nel novero di quelle che possono andare esenti da punibilità- ma quello della entità del danno cagionato. Infine nella sentenza impugnata si sarebbe dato rilievo al fatto che non risulta che la p.o. non si fosse opposta alla pronuncia di improcedibilità mentre il legislatore richiede la prova dell'esatto contrario e cioè prevede l'effetto paralizzante della espressa opposizione della parte, della quale non è previsto nemmeno l'interpello.
B) Violazione della legge penale (artt. 599 commi 1 e 2 cp) per non avere, il giudice dell'appello dato conto della insussistenza della esimente della ritorsione, invocata con articolate argomentazioni nei motivi di appello.
I motivi di ricorso sono infondati e debbono essere rigettati. Con il primo motivo ci si duole del mancato riconoscimento della speciale causa di improcedibilità ritenendosi errata la motivazione adottata al riguardo dal giudice procedente. In realtà i parametri ai quali il giudice di merito si è attenuto nel vagliare la ricorrenza della detta fattispecie sono correttamente invocati ed in particolare corretto deve ritenersi il rilievo decisivo attribuito alla "non esiguità del danno" cagionato dal comportamento in contestazione.
Invero, l'apprezzamento della "particolare tenuità del fatto" quale causa di improcedibilità della azione penale è evenienza la cui positiva dimostrazione, atta a determinare la conclusione della vicenda processuale in senso indolore per l'indagato o imputato, deve risultare dalla valutazione congiunta di un coacervo di elementi. Quando il vaglio di tutti gli elementi citati dal legislatore faccia giungere alla conclusione che si versa in tema di fatto oggettivamente e soggettivamente assai modesto, e sempre che non risulti la contraria volontà della persona offesa, il giudice emette la sentenza prevista dall'art. 34. Se ne deduce che la eccezione alla regola della affermazione della penale responsabilità per un fatto di rilievo penale rimasto provato, dipende dalla formulazione di un giudizio pieno e completo che tenga conto del positivo vaglio di tutte le evenienze indicate dal legislatore. Quando la disamina di una soltanto di queste sia negativa per l'imputato, non occorre procedere oltre nella verifica.
In tale prospettiva non si apprezza la censura del ricorrente riguardante la incompletezza della valutazione operata dalla Corte di merito la quale si sarebbe soffermata, per escluderla, sulla sola "(non) esiguità del danno".
A siffatta conclusione la Corte è pervenuta motivando in ordine alla potenzialità offensiva delle frasi pronunciate dalla imputata rispetto all'onore e al decoro della persona offesa, cioè ad un elemento che ,a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, rileva ai fini della valutazione del danno cagionato alla parte offesa:
detto danno, infatti, nella forma del pregiudizio morale è individuabile e determinabile in ragione della intensità e della portata offensiva delle frasi che si assumono ingiuriose, frasi che la Corte ha apprezzato, sia pure con motivazione implicita ma congruente con il resto della sentenza, come tali da ingenerare una speciale lesione al bene protetto.
Il formulato rilievo è assorbente ed esime questa Corte dal pronunciarsi sulla doglianza riguardante la forma della opposizione della persona offesa.
Quanto al secondo motivo di ricorso se ne rileva parimenti la infondatezza.
Il ricorrente lamenta la mancata motivazione sul diniego della esimente della ritorsione o della provocazione, esimenti che sarebbero rimaste provate dall'uso che la persona offesa fece di un registratore al momento della lite con l'imputata.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto non appare ne' carente ne' contraddittoria avendo dato atto della tenuta degli elementi di accusa che hanno fatto propendere per la tesi della mancata pronuncia di espressioni offensive reciproche, e della non incidenza al riguardo dell'atteggiamento della persona offesa che si munì di un apparecchio per la registrazione. Ancora la motivazione, per quanto sintetica, non risulta carente con riferimento alla invocata esimente della provocazione che ha ritenuto non provata in fatto, escludendola. Viceversa, il generico richiamo, contenuto nei motivi di ricorso alla circostanza della presenza del registratore non vale ad incuneare validamente il vizio sulla logicità e tenuta della sentenza impugnata, non essendo minimamente specificato in quale senso il possesso dell'apparecchio avrebbe dovuto integrare il "fatto ingiusto altrui".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005