Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/2001, n. 10312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10312 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
O L L 2 O -7 E VARIE-DCV B 0 -1 I 6 D 2 . A EL T D S 2 R O 4 P 6 . M .R I .P EPUBBLICA ITALIANA U A D D .B IN NO ED O ITALIAN031 2 l l E a T . N b a E t S 2 E 2 LA CORTE SUPREMEDICA AZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12151/00 Dott. Mario CORDA Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco 15900/00 Cron. 22325 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 3479 BENINI Rel. Consigliere Dott. Stefano FITTIPALDI - Consigliere - Dott. Onofrio Ud. 14/06/01 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPPEMA UFFICIO TERAVIO Srl in liquidazione, in persona del Richiesta copia ciudio dal Sig. GRECO Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti : 18000 PIETRO DELLA VALLE 1, presso l'avvocato FRANCESCO #27 LUG 2001. IL CANCELLIERE FERRAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GRECO, giusta procura a margine NCEL del ricorso;
ricorrente -
contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, MINISTERO DELL INTERNO, 2001 PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL * 1578 LAZIO;
-1- DIRITTI DIRITTI A intimati Rilasciata copia legale, e sul 2° ricorso n° 15900/00 proposto da: olig. BRE 14. per diritti L OTES MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro 6 Pol il pro tempore, PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. DEL IL CANCELLER LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI LIRE 2000 CANCELLERIA 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
A controricorrenti e ricorrenti incidentali - BE425458
contro
LIRE 2000 CANCELLERIA TERAVIO Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso l'avvocato FRANCESCO ل BE425453 ا FERRAZZA, che la rappresenta e difende unitamente LIFE 2000 all'avvocato GIUSEPPE GRECO, giusta procura a margine CANCELLERIA del controricorso;
controricorrente enei confront di BE425473 LIRE 2000 SPARACO SPARTACO SpA;
CANCELLERIA intimata avverso la sentenza n. 387/00 della Corte d'Appello di BE425474 ROMA, depositata il 07/02/00; LIRE 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA Consigliere udienza del 14/06/2001 dal Presidente estensore Dotty -2- BE363980 Mario CORDA;
Dr. Stefan BENINI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito per il ricorrente, l'Avvocato Vaccarella, con Richiesta copia legale ugtalini delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dalSig 866.020 FES. per diviti SET -2001- principale e l'inammissibilità del ricorso IL CANCELLIEREincidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale;
l'inammissibilità del ricorso incidentale. 809291MW DIRITTI E VARIE DOV LIRE 5000 LIRE 10 CANCELL CANCELLERIA LIRE 100 CANCELLE 11 LIRE LIR: E AX497822 AW162611 LIRE 2000 AX497823 CANCELLERIA AW162612 LIRE 5 AX497819 AX497777 CANCEL BE145651 AW162613 AX497818 AX497778 AW162614 LIRE 10000 ག BE145652 AX497817 AW162615 BE145656 AX497820 PX497773 LIRE 2000 AW162610 CANCELLERIA AX497825 BE145657 AX437824 -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3 e 4 marzo 1998, la RA S.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Roma il Prefetto della Provincia di Roma, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero dell'Interno, il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio e l'Impresa Sparaco Spartaco S.p.a. ed ha chiesto la determinazione della giusta indennità di espropriazione dei terreni siti in Roma, località Ponte Galeria, distinti in catasto al foglio 748 part. 11 p., 12 p. e 15 p., dell'estensione complessiva di mq. 217.318, terreni che erano stati espropriati con decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 16 dicembre 1996 per la costruzione di una caserma della Polizia di Stato. Il difensore dell'Impresa Sparaco Spartaco costituendosi ha eccepito il difetto di legittimazione passiva perché l'Impresa era semplice appaltatrice dell'opera pubblica: nel merito, ha affermato che il terreno aveva destinazione agricola e come tale doveva essere indennizzato. Ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per il Lazio, il Ministero dell'Interno ed il Ministero dei Lavori Pubblici in qualità di Amministrazioni committenti dell'opera pubblica. Con ordinanza 15 maggio 1998, la Corte ha concesso termine per la notifica alle parti contumaci della comparsa di risposta dell'Impresa Sparaco Spartaco. CR L'Avvocatura dello Stato si è costituita per il Ministero dei Lavori Pubblici e per il Prefetto di Roma, affermando che ai sensi della legge Regionale n. 71 del 1989 la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione era demandata alla Commissione Provinciale e Sottocommissione per il Comune di Roma e la somma determinata era stata depositata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche presso la Cassa Depositi e Prestiti, onde non potevano essere attribuite decisioni o carenze alla Prefettura. E' stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica per l'accertamento delle indennità di occupazione e di espropriazione. Con ordinanza 14 maggio 1999 la Corte, avendo la società RA rinunciato agli atti nei confronti dell'Impresa Sparaco Spartaco, ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti della detta impresa, con compensazione delle spese. Con ordinanza 12 novembre 1999, la Corte ha disposto l'acquisizione di documenti. Precisate le conclusioni la causa è stata posta in decisione. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di appello di Roma ha disatteso le conclusioni formulate dal C.T.U. ed ha ordinato al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la minor somma di Lire 38.531.127.617 a titolo di indennità di occupazione e di espropriazione dei terreni di cui è causa, con gli interessi indicati in motivazione e con condanna alle spese processuali. Contro tale sentenza ha proposto ricorso principale la S.r.l. RA sulla base di due motivi, cui resistono le Amministrazioni intimate, con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico mezzo. r o C Entrambe le parti hanno depositato memoria. 2 1.- I due ricoin, principale c incidentele veico riuniti - MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di censura, la ricorrente principale S.r.l. RA (in liquidazione) denuncia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 115 e 116 stesso codice, nonché l'insufficienza della motivazione su punti decisivi della controversia. Si duole che la Corte di appello, investita della determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione di un terreno ricadente nel P.R.G. di Roma in zona M/2 (mq. 202.818) e in zona H/2 (mq. 14.500), dopo avere acquisito la relazione della disposta consulenza tecnica di ufficio, abbia con motivazione illogica ed erronea disatteso le conclusioni di quest'ultima; ciò che in concreto è avvenuto per non avere la C.A. inteso il senso del procedimento accertativo seguito, e per avere alle stesse conclusioni sostituiti sic et simpliciter, i dati, peraltro generici ed astratti, risultanti da un "Listino della Borsa Immobiliare di Roma" che oltretutto il C.T.U. aveva già esaminato a fini comparativi. A ciò aggiunge che, allorquando il consulente tecnico è investito, come nel caso concreto, non già di «accertare fatti», bensì di «valutare fatti accertati» (consulente tecnico c.d. deducente), e a ciò l'ausiliare del giudice proceda mediante applicazione di precise regole tecniche, conformi a quegli esatti criteri di valutazione che conducono al postulato dell'unicità della regola esatta, non è consentito al COR giudice che intende disattenderne le conclusioni sostituire ad esse semplici dati empirici, peraltro già esaminati dal consulente ai fini della opportuna comparazione. Aggiunge ancora che un siffatto modus procedendi declassa il primato della valutazione giudiziale su quella peritale al deteriore rango di 3 dissenso ad libitum», reso evidente dalla contrapposizione, ai dati tecnico- scientifici esposti dall'ausiliare, peraltro scevri da errori o contraddizioni, di dati di semplice esperienza. Col secondo motivo di censura, la stessa ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 101 stesso codice, nonché 24 della Costituzione. Si duole che la Corte di appello abbia sostituito i dati esposti dal C.T.U., con altri semplicemente empirici, al di fuori del contraddittorio delle parti;
senza peraltro che la parte convenuta (l'Amministrazione espropriante) avesse mosso alcun rilievo alla relazione di consulenza, dopo il suo rituale deposito.
2. Il primo di tali motivi di censura è certamente meritevole di- accoglimento. La Corte di appello dà atto che il C.T.U., dopo avere «consultato vari manuali e riviste specializzate», ha poi adottato il metodo analitico, ricavando il valore del terreno dal costo di un ipotetico edificio commerciale con detrazione delle spese e dei vari oneri». La validità di tale modus procedendi non è parsa corretta alla stessa Corte di appello, perché l'edificio commerciale considerato ai fini del computo col metodo analitico sarebbe «meramente ipotetico>>. Ma con siffatta affermazione, il giudice del merito ha mostrato di non considerare che l'edificio preso a base del calcolo, allorché il criterio di computo è quello analitico, è «ipotetico» per definizione. Con tale metodo, il valore dell'area edificabile è computato ipotizzando un edificio del tipo rientrante nella categoria prevista dal P.R.G. (e, in concreto, la categoria M/2 prevede, fra gli 4 altri, gli edifici commerciali), avente una dimensione corrispondente a quella risultante dallo sviluppo degli indici di fabbricabilità (in ordine ai quali la Corte di appello non ha mosso alcun rilievo); attribuendo quindi ad esso un valore determinato in base a quanto riportato nei manuali e nelle riviste specializzate (come consentito dall'adozione del metodo comparativo, in assenza di edifici reali di quel tipo, nella zona considerata, ancora priva di costruzioni, in quanto «agricola» prima del classamento in M/2); scomputando quindi i costi di costruzione e attribuendo al valore dell'area la differenza residua. Questo ha fatto il C.T.U.; ed è assiomatico che la Corte di appello, allorché ha formulato il rilievo di “ipoteticità” dell'edificio considerato, ha lasciato priva di censure una conclusione ch'essa stessa aveva sollecitato, quando aveva ordinato la consulenza tecnica e cioè quella del necessario ricorso all'opera dell'ausiliare. In quella circostanza, la Corte aveva perfettamente inteso che, trattandosi non già di «accertare fatti»>, bensì di «valutare fatti accertati», secondo precise regole tecniche (e, perciò, ritenendo operante il postulato dell'unicità della regola esatta), era necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico che fosse capace di esprimere, appunto in maniera sicura, un valore destinato a diventare una componente del complessivo giudizio conclusivo della lite. Torna qui di proposito la distinzione concettuale, ben nota alla più ги г accreditata dottrina e qui riproposta in chiari termini dalla ricorrente principale, tra consulente tecnico percipiente e consulente tecnico deducente. Il primo è quello che svolge un'attività strumentale 5 all'accertamento dei fatti, i quali senza il suo ausilio non potrebbero essere percepiti dal giudice, ovvero non percepiti in tutti i dettagli. Il secondo è quello che aiuta il giudice nella valutazione dei fatti già accertati, secondo regole tecniche estranee allo scibile giuridico. Orbene, la distinzione è importante perché nel primo caso, vertendosi in tema di attività accertativa dei fatti, è consentito al giudice, in virtù del principio del libero convincimento, di sostituire eventualmente a quello dell'ausiliare un proprio accertamento che, perciò, si sovrappone al primo. Le due attività accertative, infatti, si collocano per definizione in posizione omologa, sicché non v'è ostacolo processuale ad attribuire concreta prevalenza a quella esplicitata dal peritus peritorum. Nel secondo caso, vertendosi invece in tema di attività valutativa, il cui pregio è insito nel bagaglio di cognizioni tecniche in capo all'ausiliare (nominato, appunto, perché capace di esprimere una valutazione già in astratto preclusa al giurista perché esulante dal suo bagaglio culturale), non è più consentita quella sostituzione, neppure nel caso in cui la conclusione espressa dall'ausiliare non appaia al giudice condivisibile;
in tal caso, infatti, a quest'ultimo non resta che revocare la nomina del consulente e sostituirlo con un altro. Ora, come in maniera molto appropriata fa notare la ricorrente principale, nel caso concreto, in cui l'ausiliare svolgeva per l'appunto la funzione deducente», il giudice (la Corte di appello), se avesse avuto fondati motivi per disattendere la consulenza, avrebbe dovuto senz'altro revocare la nomina del consulente e, quindi, procedere alla sostituzione di 6 quest'ultimo. Non vi ha, invece, provveduto, ritenendo di poter sostituire la proprie cognizioni a quelle del C.T.U. e commettendo, peraltro, una serie di errori. Anzitutto, è palesemente immotivata la ragione del dissenso, espressa con le parole: «Tale valore a giudizio della Corte non può essere condiviso sia perché meramente ipotetico e sia perché pone a base del calcolo il valore medio di lire 3.500.000 a mq. di un edificio commerciale desunto dai manuali e riviste sopra citati indicanti prezzi che non sono omogenei perché riguardano gli immobili commerciali e gli appartamenti destinati ad abitazioni civili». Laddove è chiaro che trattasi di motivazione in parte solo apparente, in parte erronea, perché ascrive a negatività quella ipoteticità che, invece, è componente essenziale del dato definitorio e perché non considera che, ai fini della mediazione tra il dato acquisito col metodo analitico e quelli emergenti dall'elaborazione del metodo comparativo, l'eterogeneità di questi ultimi dati è elemento positivamente qualificante la compiutezza dell'indagine. Dopo questa erronea premessa, la Corte di appello incorre nell'ulteriore errore di stabilire per proprio conto il quantum di indennità spettante alla Società espropriata, prendendo a base un elemento caratterizzato dal massimo di astrattezza possibile, la tabella elaborata nel 1997 dalla Camera di Commercio di Roma (Listino Ufficiale Borsa Immobiliare di Roma), cui non può essere attribuito altra funzione che quella di orientare, tentare un orientamento, peraltro con approssimazione, nell'ambito di un mercato immobiliare notoriamente caratterizzato dalla 7 variabilità del «caso per caso». La stessa sentenza impugnata, peraltro, riconosce che quel listino era stato tenuto presente dal C.T.U., (evidentemente, ai fini di quella comparazione della quale si è detto). Ma poi, anziché considerarlo come un dato semplicemente comparabile, ne fa l'unico criterio di determinazione del quantum di indennità, oltretutto senza considerare che, in base a siffatto criterio, tutti i terreni classati in M/2 dal P.R.G. di Roma dovrebbero avere uguale valore. Dall'anomalia di un siffatto modus procedendi, allora, discende che la relazione di consulenza tecnica acquisita agli atti di causa non rimane minimamente scalfita dalle non pertinenti censure mosse dalla Corte territoriale, con la conseguenza dell'impossibilità, sotto il profilo giuridico, della sua rinnovazione in sede di rinvio. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata, con rinvio della causa ad un altro giudice (che si designa in un'altra Sezione della stessa Corte di appello di Roma), tenuto a pronunciare in base alla relazione predetta ed alle conclusioni della medesima, non contraddette dalle parti e perciò non più contestabili, con l'ulteriore conseguenza che lo stesso giudice dovrà quindi ordinare all'espropriante il deposito (nella Cassa Depositi e Prestiti) della somma come sopra determinata dal C.T.U., detratto l'importo già versato. Il secondo motivo di ricorso resta pertanto assorbito dal suddetto, pur parziale, accoglimento. 3. - La sentenza impugnata accoglie senza riserve l'affermazione del consulente tecnico di ufficio, secondo cui non deve in concreto essere applicata sulla misura dell'indennità la riduzione del 40%, posto che 8 l'indennità offerta corrisponde solo a poco più dell'11% dell'indennità di espropriazione dei terreni edificabili determinata in questo giudizio»>, sicché essa non poteva indurre la RA, che esercita attività imprenditorialil con calcoli economici, alla cessione volontaria». L'affermazione è però censurata dai resistenti, i quali col ricorso incidentale sostengono che la riduzione del 40% (art. 5 bis della legge n. 359/92) avrebbe dovuto essere applicata solo perché l'indennità provvisoria era stata (comunque) determinata e, perciò stesso, l'espropriata era stata posta in condizione di effettuare la cessione volontaria del terreno. L'assunto degli esproprianti ricalca un indirizzo giurisprudenziale assolutamente minoritario, come tale non condiviso dal Collegio. Il prevalente indirizzo giurisprudenziale - che è quello cui il Collegio intende invece adeguarsi - esclude categoricamente, peraltro in perfetta armonia con i noti enunciati della Corte Costituzionale, che l'abbattimento del 40% possa avere per presupposto un'offerta di indennità definibile come irrisoria», data l'evidente sproporzione tra la somma offerta e quella poi risultante all'esito del giudizio di opposizione alla stima. Ora, nel caso concreto, la Corte di appello ha rilevato che la somma offerta e depositata era del tutto «inadeguata» (e, perciò, irrisoria), poiché rappresentava solo l'11% della somma che, secondo la stessa Corte, z zzz avrebbe rappresentato l'ammontare della «giusta indennità». E tale giudizio di inadeguatezza appare ancora più incisivo e penetrante se si considera che l'indennità considerata dalla Corte di appello è, essa stessa 9 inadeguata>>, perché di gran lunga inferiore a quella, non adeguatamente censurata (come si è detto), determinata dal C.T.U. Il giudizio di «inadeguatezza», comunque, non ha avuto idonea e specifica censura, essendosi i ricorrenti incidentali limitati a invocare l'applicazione di un principio che, se pure nella giurisprudenza di questa Corte ha trovato un qualche credito, appare ormai del tutto superato dalla più recente giurisprudenza, enunciante il principio dianzi ricordato. La censura dei ricorrenti incidentali, pertanto, deve essere disattesa. -4. Non può e non deve, invece, essere accolta la richiesta (della principale ricorrente) di decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 del codice di rito civile (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353). Essa si basa sulla considerazione, per altri versi ovvia, che non dovendo più essere svolta alcuna attività istruttoria di acquisizione di dati o prove, poiché gli accertamenti peritali sono stati dal giudice di merito disattesi solo in applicazione di un erroneo principio di diritto, deriverebbe da ciò l'ineluttabile conseguenza di decidere la causa in base ai dati numerici risultanti dalla relazione di consulenza, neppure specificamente contestanti dalla controparte. Ora è pur vero, da un lato, che ogni ulteriore, ipotetico accertamento fattuale resta in concreto precluso, alla stregua di quanto rilevato ai fini dell'accoglimento del primo motivo di ricorso;
tuttavia la possibilità di decidere la causa nel merito resta, dall'altro, in questa fase preclusa dalla considerazione che una tale decisione comporterebbe pur sempre un'analisi, sia pure nei limiti sopra detti, dei dati emergenti dalla consulenza tecnica. Del 10 resto, con ciò al Collegio non pare di sconfessare o comunque contraddire la tendenza giurisprudenziale di recente seguita dalla Sezione Lavoro di questa Corte, con la quale sembra essersi dato maggiore spazio ermeneutico alla possibilità degli accertamenti necessari alla decisione nel merito ex art. 384 v.(in cod. proc. civ. in particolare, fra le tante, la sentenza 19 febbraio 1997, n. 1526) ▼ Invero, dalla sentenza impugnata emerge, con dati ormai incontrovertibili, che una parte del terreno espropriato (mq. 202.818) ricade in zona edificabile M/2, mentre l'altra parte (mq. 14.500) ricade in zona agricola H2; e, altresì, che il valore unitario della prima parte è stato dal C.T.U. determinato in lire 875.284 al mq. e quello della seconda parte in lire 3.000 al mq.. quantificazione della sommaPur essendo, allora, la complessivamente spettante alla ricorrente, determinabile sulla base della sola elaborazione aritmetica dei surriferiti dati, è necessario pur sempre controllare contabilmente l'esattezza del conteggio effettuato dal C.T.U.; ciò che può avvenire con tranquillante sicurezza, solo previo riscontro degli elementi scaturenti dalla consulenza tecnica in atti, l'esame della quale - z come detto - è precluso a questa Corte di legittimità. Sarà, pertanto, compito yg specifico del giudice di rinvio procedere ai dovuti controlli dei dati numerici oggetto di moltiplicazione e di addizione, così come desumibili, appunto, dalla relazione di consulenza in atti.
5. Con la residua parte del ricorso incidentale i resistenti deducono che, a seguito dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica, dichiarata specificamente di interesse militare, la destinazione M/2 del P.R.G. avrebbe automaticamente subito il declassamento in «destinazione espropriativa». A ciò aggiungono che «alla eventuale scadenza del vincolo espropriativo ex art. 2 della legge n. 1187 del 1968, scatta l'applicazione dell'art. 4, u.c., della legge n. 10 del 1977 e, per la Regione Lazio, dell'art. 1 della legge n. 86 del 1990: che consentono la sola esecuzione di interventi non soggetti a p.p.a. (interventi pubblici o di interesse generale), comunque con l'esiguo indice edificativo di 0,03 mc./mq. (dedotte sempre le superfici da destinarsi a standards)>>. La deduzione, proposta come «erronea quantificazione alla indennità di occupazione ed espropriazione» ed «erroneità della motivazione», è però all'evidenza inammissibile perché prospetta una questione che non era stata mai proposta nella sede di merito. Per rispondere all'analoga eccezione di inammissibilità proposta dall'espropriata, i controricorrenti assumono che la stessa inammissibilità non sarebbe ravvisabile, posto che: a) si tratterebbe di censura «di diritto>>; b) la medesima censura sarebbe stata prospettata «in giudizio», sicché sarebbe addebitabile al consulente tecnico di ufficio l'avere omesso di considerarla. L'assunto è però erroneo per due fondamentali ragioni. In primo luogo, non rileva che la questione prospettata (asseriti interesse militare dell'opera pubblica e variazione in destinazione espropriativa della previgente destinazione M/2 del P.R.G.) possa essere considerata di diritto, posto che essa involge accertamenti fattuali che nella sede di merito non 12 sono stati compiuti in quanto non richiesti. In secondo luogo, l'affermazione che la questione sarebbe stata prospettata «in giudizio», traducentesi nella sostanza in una denuncia di «omesso esame», compare per la prima volta nella memoria difensiva (del 15 maggio 2001); sicché, non essendovi di essa -alcuna traccia nel «controricorso ricorso incidentale» (in cui è semplicemente detto: «Il consulente tecnico, e la Corte di Appello, hanno omesso di considerare che, a seguito dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica ... ecc.») la deduzione non può neppure essere presa in considerazione, in virtù del principio che le memorie difensive non possono, nel giudizio di legittimità, contenere altro che una mera illustrazione delle questioni già dedotte, in modo rituale e specifico, negli atti processuali a ciò normativamente deputati. 6. - Conclusivamente, quindi, deve essere accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, restando assorbito in tale accoglimento il secondo motivo dello stesso ricorso. Il ricorso incidentale, in parte inammissibile, deve invece essere respinto. In relazione al motivo di ricorso accolto, e nei limiti dell'accoglimento, fermo il diritto della società RA alla definitiva acquisizione delle somme, il cui deposito risulta, in parte, già effettuato dalla p.a. e, in altra parte, alla stessa ordinato dal giudice a quo, l'impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa a un altro giudice (che si designa in un'altra Sezione della Corte di appello di Roma). Lo stesso giudice dovrà rideterminare le giuste indennità di espropriazione e di occupazione, con i relativi interessi, nei sensi di cui sopra e, per l'effetto, ordinare il deposito 13 nella Cassa Depositi e Prestiti dell'ulteriore somma, detratta quella complessivamente già versata. Allo stesso giudice è rimesso anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. 109T 250.000
P.Q.M.
456T La Corte tumise i ricorsi;
тот 250000 - accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo;
- rigetta il ricorso incidentale;
cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo di ricorso accolto e nei limiti dell'accoglimento; - rinvia la causa a un'altra Sezione della Corte di appello di Roma, cui rimette anche la determinazione delle spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2001. мой на IL PRESIDENTE ESTENSORE L CANCELLIERE Domeinceptovalyp CORE SHAN O EX L 2 L -7 O 10 B Depositate - 6 I 2 D L 27 LUG. 200 E A D T 2 S 4 6 O . P RE .R IM .P D A ll.B D a E . T b ta N E 2 S 2 E rt. a 14 DELLE AGO. 2001 UFFICIO DELLE ENTRA MA 2 4. Registrato in data Serie 150.000. al n.38104.... versate £. Svecentocinquant p. II Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) GRAZIA Il Responsabile Servizio Atti Giudiziarl MARIA (Dr. M./RACCICHINI) 10 of FLIPPO 0.4sa 1 0 : 0 S 110 EL D